Tesoreria dello Stato

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GLI ALTRI ADEMPIMENTI

In attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D. M. citato in premessa, il flusso informatico dei versamenti relativi ai capitoli del capo X è inviato dalla Banca d'Italia alla Ragioneria Generale dello Stato, in uno con il flusso di tutti i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato. Le Ragionerie provinciali, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, effettuano i controlli di competenza e, per i versamenti relativi ai capitoli del capo X, inseriscono nel Sistema, ove previsto, il codice versante.

L'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3, comma 1 del Decreto 293/06 estendono a tutti i versamenti effettuati presso le Tesorerie l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto versante, già previsto dall'art. 4 ter della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il versamento dei tributi da parte degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica.

Il codice fiscale va indicato nella disposizione di bonifico, ovvero sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni, oppure sulle distinte mod. 124 T. o su altra documentazione prevista per i versamenti.

Le Tesorerie riportano il codice fiscale del versante sui documenti di entrata emessi.

Le Tesorerie si limitano a verificare l'esistenza del codice fiscale esclusivamente per i versamenti effettuati ai propri sportelli, respingendo quelli privi di tale codice.