Tesoreria dello Stato

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GLI EFFETTI LIBERATORI DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO

La ricevuta del bonifico, o la diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche o da Poste, ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali, ovvero in cui l'importo è stato addebitato sul conto del debitore. Tale data - che deve essere indicata in sede di esecuzione del bonifico nell'apposito campo informativo - viene riportata nei dati del versamento dalla Tesoreria competente ad effettuare la contabilizzazione del bonifico.

Qualora il soggetto che effettua il versamento mediante bonifico si avvalga di strumenti telematici, può richiedere alla banca o a Poste, ove necessario e in aggiunta alla comunicazione prevista dal contratto disciplinante le disposizioni di pagamento tramite i predetti strumenti, ulteriore documentazione attestante l'avvenuto versamento.

A fronte di bonifici pervenuti per versamenti al bilancio dello Stato, le Tesorerie stampano le relative quietanze che conservano agli atti. Non si fa luogo, invece, alla stampa di documenti di entrata per versamenti affluiti nei conti di tesoreria.

In caso di smarrimento della ricevuta di bonifico, il soggetto che ha effettuato il versamento può chiedere alla Tesoreria competente che gli venga inviata la quietanza mod. 121 T. (per i versamenti affluiti al bilancio dello Stato) o l'attestazione di versamento per quelli accreditati su conti di tesoreria, comunicando il "Codice riferimento operazione" (CRO) o il "Numero di transazione" (TRN) del bonifico o in mancanza ogni altro elemento utile ad identificarlo.