La Ragioneria Generale dello Stato, tra l'altro, svolge:
· funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla finanza pubblica demandate, sulla base della legislazione vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF;
· attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili dello Stato e degli Enti ed Organismi pubblici.
Il riscontro finanziario e contabile sulle Amministrazioni dello Stato e sugli Enti ed
Organismi pubblici è esercitato attraverso:
· l'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli enti ed organismi pubblici e di coordinamento delle funzioni di revisione contabile svolte dai parte dei rappresentanti del MEF in seno ai Collegi sindacali e di Revisione;
· i controlli ispettivi svolti dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - SIFiP;
· il coordinamento dei controlli "di ragioneria" svolti dal "Sistema delle Ragionerie" (Uffici Centrali del Bilancio e Ragionerie Provinciali dello Stato, rispettivamente UCB ed RPS).
L'attività di vigilanza sugli enti ed organismi pubblici e di coordinamento
dell'attività di revisione contabile è svolta dall'Ispettorato Generale
di Finanza prevalentemente attraverso l'esame dei bilanci e dei verbali trasmessi dai
rappresentanti del MEF in seno ai collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi
pubblici.
Nel contesto della funzione del controllo sulla gestione degli enti è in fase di
predisposizione una procedura di acquisizione telematica dei bilanci degli enti pubblici,
introdotta a decorrere dall'anno 2007 dall'art. 32 del D.L. 30 dicembre 2005, n.273,
recante "Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni
urgenti", convertito dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, basata sulla creazione di un
software applicativo per consentire la raccolta informatizzata dei dati contabili degli enti
vigilati.
L'esigenza del rispetto dei vincoli fissati dal Governo nel documento di programmazione
economico-finanziaria per il periodo 2007-2011 ha portato alla consueta emanazione di linee
guida per la compilazione dei bilanci di previsione degli enti pubblici per l'anno 2007
(circolare ministeriale n. 41 del 27 novembre 2006);
Da ultimo, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) ha introdotto diverse disposizioni di
contenimento della spesa pubblica dirette agli Enti, agli organismi e società pubbliche
sulle quali è stata richiamata l'attenzione dei rappresentanti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze nei Collegi dei revisori dei conti o sindacali.
Con la circolare n. 17/2007 si impartiscono istruzioni varie concernenti le principali di
queste disposizioni.
In particolare e tra le altre, si fa riferimento:
· All'art. 1, commi 440-445: (personale dedicato a funzioni di supporto), che prevede che il personale utilizzato dalle agenzie (con esclusione delle Agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.
· All'art. 1, comma 449: (acquisti di beni e servizi), con il quale si ribadisce, ricorrendone i presupposti, il ricorso alla convenzione CONSIP in caso di acquisti di beni e servizi;
· All'art. 1, commi 465-466-467: ("governance" delle società non quotate), che prevedono, tra l'altro, il contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società e limiti ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche di queste stesse società
· Art. 1, commi 507-509 (contenimento della spesa), che a fini del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, stabisce per gli anni 2007-2009 l'accantonamento di quota parte dei trasferimenti correnti ed in conto capitale destinati, tra l'altro, agli enti pubblici e che costituirà a fine esercizio economia per il bilancio dello Stato
· Art.1, comma 538 (Limite di spesa per personale a tempo determinato), con cui si prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.
· All'art. 1, comma 931: (esclusione dei progetti cofinanziati dal limite del 2%) che stabilisce che le disposizioni di contenimento alla crescita della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
Si segnala, inoltre, che in allegato è stata effettuata una raccolta sistematica di tutte le norme stratificatesi negli ultimi anni aventi come destinatari gli enti pubblici e tuttora vigenti.