Bilancio dello Stato

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La riforma del bilancio dello stato

La nuova struttura del bilancio

La nuova struttura del bilancio si basa sulla legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che ha integralmente sostituito la legge n. 468 del 5 agosto 1978.
Il bilancio dello Stato mantiene nel nostro Paese tre funzioni principali:

  • è strumento di rappresentazione delle risorse pubbliche disponibili (funzione informativa);
  • è strumento per la decisione politica (funzione allocativa);
  • è strumento per la gestione delle risorse stanziate (funzione esecutiva).

Con riferimento alla sua struttura, la riforma ha istituzionalizzato la classificazione funzionale delle spese per missioni e programmi, introdotta a partire dal 2008. In coerenza con il nuovo schema e al fine di rendere più trasparente e significativo il collegamento tra il ruolo di indirizzo del Parlamento e la funzione allocativa del bilancio è previsto che l’unità di voto sia fissata, per la spesa, al livello del programma. Inoltre, allo scopo di aumentare la responsabilità delle strutture amministrative e di consentire un più efficace coordinamento delle attività dirette a realizzare il programma stesso, è stabilito che la realizzazione di ciascun programma sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.
Con riferimento, invece, allo stato di previsione dell’entrata è stabilito che l’unità di voto parlamentare sia fissata al livello della tipologia (imposta sui redditi, imposta sul reddito delle società, ecc.)

Nell’ambito della nuova normativa, maggiore evidenza è data al raccordo tra la rappresentazione per missioni e programmi e la classificazione funzionale COFOG adottata in ambito internazionale. Per ciascun programma è indicata la corrispondente classificazione COFOG di secondo livello (gruppi).

La maggiore flessibilità di bilancio conseguente alla elevazione dell’unità di voto dal macroaggregato al programma è ulteriormente rafforzata dalla possibilità di effettuare con il disegno di legge di bilancio, in via compensativa, la rimodulazione delle spese classificate come fattore legislativo e come fabbisogno, all’interno di un programma o tra programmi nell’ambito della stessa missione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta comunque preclusa la dequalificazione della spesa attraverso la riallocazione di risorse dalle spese in conto capitale a quelle di parte corrente.

Il contenuto informativo del bilancio è poi arricchito attraverso la sostituzione della nota preliminare agli stati di previsione con la nota integrativa e con la predisposizione di una scheda illustrativa dei programmi (scheda programma). In particolare, la nota integrativa si articola, per la spesa, in due sezioni:

  • la prima contiene il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato;
  • la seconda espone il contenuto di ciascun programma e i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni.

La scheda programma, illustrativa di ciascun programma, indica le leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; tale scheda è aggiornata semestralmente così da evidenziare le modifiche apportate in corso d’anno alle previsioni iniziali del programma.

Ulteriore elemento innovativo è costituito infine dalla presentazione all’interno degli stati di previsione del budget dei costi di ciascuna Amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

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