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Il disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008, presentato al Parlamento entro il 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468 del 1978, viene predisposto al fine dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre 2007. Per tale adempimento sono state impartite alle Amministrazioni le istruzioni del caso con circolare n. 14 del 16 aprile 2008, sulla quale, tra l'altro, ai fini delle proposte, veniva richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sulla nuova struttura del bilancio per "Missioni" e "Programmi". Le proposte di assestamento formulate dalle Amministrazioni sono state sottoposte, come di consueto, a revisione, comunque strettamente in linea con le indicazioni di cui alla suddetta circolare e in armonia con le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008. Dalla innanzi richiamata revisione è emersa la possibilità di rideterminare le variazioni da considerare nel provvedimento di assestamento nell'importo complessivo di 18.128 milioni di euro in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e debitorie. Le stesse riguardano, soprattutto, occorrenze finanziarie per regolare talune poste di bilancio, per le quali si rende necessaria una sistemazione contabile, non aventi incidenza sull'indebitamento netto e sul fabbisogno della P.A., nonché variazioni per far fronte a sopravvenute inderogabili, maggiori occorrenze delle Amministrazioni, che si è ritenuto di dover assentire e che, peraltro, non risultano creare problematiche, in quanto già scontate nei tendenziali di spesa. Per quanto riguarda le variazioni di cassa, considerate nel provvedimento di assestamento per un importo complessivo di circa 18.000 milioni di euro, si rappresenta che le stesse sono state adeguatamente valutate in relazione agli effettivi pagamenti da svolgere, tenuto conto dei margini stimati per ciascuna categoria economica e secondo le disposizioni vigenti, per contenere il fabbisogno nei limiti programmati.