LA GESTIONE DEI RESIDUI

l residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui al 31 dicembre - termine dell' esercizio finanziario - alcune entrate accertate non sono state riscosse ed alcune spese impegnate non sono state pagate.

È evidente come essi non abbiano ragione di essere considerati nell'ambito del bilancio di cassa che invece si riferisce a previsioni concernenti effettive entrate ed effettive uscite finanziarie, per cui in tale sistema appare più appropriato parlare di minori entrate e di minori spese piuttosto che di residui attivi e passivi.

l residui attivi sono l'espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate riscosse ma non ancora versate; rappresentano crediti dell'azienda statale nei confronti di terze economie.

In particolare, con riferimento al loro grado di esigibilità, i residui attivi si distinguono in:

l residui passivi sono l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate; rappresentano debiti del­l'azienda statale nei confronti di terze economie. Peraltro i residui passi­vi comprendono anche somme che non corrispondono a debiti giuridica­mente sorti nei confronti dei terzi: è il caso dei residui per impegni laten­ti e dei residui di stanziamento.

I residui per impegni latenti corrispondono a spese deliberate dagli organi amministrativi oppure previste per legge, ma di fatto non ancora impegnate. I residui di stanziamento corrispondono a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'accertamento. Si tratta, quindi, di spese già impegnate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del debitore.

Per i residui, negli anni successivi a quelli in cui si sono formati, si veri­ficheranno le fasi della riscossione e del versamento (residui attivi) o della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (residui passivi).

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell'anno finanzia­rio ed iscritti nel rendiconto generale.

Essi sono riportati nella contabilità dell'esercizio successivo, ma tenuti di­stinti dalle somme relative alla competenza del nuovo esercizio finanziario. Si hanno cioè, due distinte gestioni finanziarie:

I residui vengono riportati nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano eliminati; tuttavia il tempo di mantenimento dei residui in bilancio varia a seconda della natura degli stessi.

Infatti per quanto concerne i residui attivi, essi vengono mantenuti in bi­lancio fino a quando non vengono riconosciuti di dubbia o difficile esazio­ne ovvero assolutamente inesigibili. Bisogna distinguere:

L'ammontare dei residui passivi, per ogni capitolo di bilancio, è determi­nato con decreto ministeriale registrato alla Corte dei Conti. L'accerta­mento contabile dei residui passivi è operato dagli uffici centrali di bilan­cio (art. 53 L. Cont.).

I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impe­gno, quindi vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture re­lative al bilancio dello Stato.

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall' esercizio a cui si riferiscono vengono elimi­nati dalle scritture dello Stato. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 stabilisce che:

I residui che si riferiscono alle spese in conto capitale, relativi ad importi che lo Stato sia tenuto a pagare per contratto o come com­penso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pa­gati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento (termine così modificato dall'art. 12, comma 2, L. 144/1999), si intendono perenti agli ef­fetti amministrativi.

Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successi­vi, a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, come detto, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilan­cio con prelevamento dall' apposito “fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale” istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quella della perenzione è un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore che, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reiscrizione in bilancio del suo credito.

La perenzione amministrativa non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti con la prescrizione estintiva. Quest'ultima, infatti, comporta, in base alle norme del Codice Civile, la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un dato termine (ad esempio, gli interessi - compresi quelli del debito pubblico - si prescrivono in cinque anni).

In ogni caso, anche mediante l'introduzione del bilancio di cassa accanto a quello di competenza, il problema dei residui non è stato eliminato e ciò soprattutto perché non sono state eliminate le cause che a tale fenomeno avevano portato nel precedente sistema, e sostanzialmente individuabili nella: