Oggi č il 20 Agosto 2008, ore 09.03

Assestamento del Bilancio

Ti trovi in: Home Versione Italiana > Bilancio dello Stato > Assestamento del Bilancio > La gestione dei residui

LA GESTIONE DEI RESIDUI

l residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui al 31 dicembre - termine dell' esercizio finanziario - alcune entrate accertate non sono state riscosse ed alcune spese impegnate non sono state pagate.

È evidente come essi non abbiano ragione di essere considerati nell'ambito del bilancio di cassa che invece si riferisce a previsioni concernenti effettive entrate ed effettive uscite finanziarie, per cui in tale sistema appare più appropriato parlare di minori entrate e di minori spese piuttosto che di residui attivi e passivi.

l residui attivi sono l'espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate riscosse ma non ancora versate; rappresentano crediti dell'azienda statale nei confronti di terze economie.

In particolare, con riferimento al loro grado di esigibilità, i residui attivi si distinguono in:

  • residui la cui riscossione può considerarsi certa;
  • residui connessi a dilazioni di pagamento concesse ai debitori (residui dilazionati) ;
  • residui incerti perché giudizialmente controversi;
  • residui riconosciuti di dubbia e difficile esazione;
  • residui riconosciuti assolutamente inesigibili.

l residui passivi sono l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate; rappresentano debiti del­l'azienda statale nei confronti di terze economie. Peraltro i residui passi­vi comprendono anche somme che non corrispondono a debiti giuridica­mente sorti nei confronti dei terzi: è il caso dei residui per impegni laten­ti e dei residui di stanziamento.

I residui per impegni latenti corrispondono a spese deliberate dagli organi amministrativi oppure previste per legge, ma di fatto non ancora impegnate. I residui di stanziamento corrispondono a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'accertamento. Si tratta, quindi, di spese già impegnate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del debitore.

Per i residui, negli anni successivi a quelli in cui si sono formati, si veri­ficheranno le fasi della riscossione e del versamento (residui attivi) o della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (residui passivi).

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell'anno finanzia­rio ed iscritti nel rendiconto generale.

Essi sono riportati nella contabilità dell'esercizio successivo, ma tenuti di­stinti dalle somme relative alla competenza del nuovo esercizio finanziario. Si hanno cioè, due distinte gestioni finanziarie:

  • una relativa alle somme previste per l'anno finanziario in corso (gestione di competenza);
  • una concernente esclusivamente l'esazione ed il pagamento dei residui (gestione dei residui).

I residui vengono riportati nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano eliminati; tuttavia il tempo di mantenimento dei residui in bilancio varia a seconda della natura degli stessi.

Infatti per quanto concerne i residui attivi, essi vengono mantenuti in bi­lancio fino a quando non vengono riconosciuti di dubbia o difficile esazio­ne ovvero assolutamente inesigibili. Bisogna distinguere:

  • nel primo caso passano al patrimonio dello Stato e vengono iscritti nei registri contabili del demanio, che provvederà agli ultimi tentativi di riscossione (vedi anche l'art. 264 Reg. gen. cont.);
  • nel secondo caso vengono eliminati dalle scritture contabili con de­creto ministeriaIe, dopo essere stato esperito l'apposito procedimen­to. Tali decreti sono registrati dalla Corte dei Conti (art. 265 Reg. gen. cont.) .

L'ammontare dei residui passivi, per ogni capitolo di bilancio, è determi­nato con decreto ministeriale registrato alla Corte dei Conti. L'accerta­mento contabile dei residui passivi è operato dagli uffici centrali di bilan­cio (art. 53 L. Cont.).

I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impe­gno, quindi vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture re­lative al bilancio dello Stato.

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall' esercizio a cui si riferiscono vengono elimi­nati dalle scritture dello Stato. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 stabilisce che:

  • i residui delle spese correnti (o di funzionamento o mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quelli cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme elimi­nate possono però riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto);
  • i residui relativi alle spese in conto capitale (o di investimento) posso­no essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio pre­cedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è protratto di un anno (art. 36 R.D. 2440/1923, comma 2, così come modificato dalla L. 94/1997 e poi sostituito dall'art. 1, comma 6, D.L. 194/2002 convertito dalla L. 246/2002). Per le spese da corrispondere in annualità, il perio­do di conservazione decorre, invece, dall' esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Scopo di tali disposizioni è quello di evitare che le varie amministrazio­ni statali abbiano a disposizione nei propri bilanci considerevoli stan­ziamenti, quali sono i residui passivi, da impegnare e quindi spendere, appesantendo la finanza pubblica. In linea con la suddetta normativa contenuta nella suddetta legge è la direttiva del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998. Tale direttiva, che riguarda in particolare i residui passivi relativi alle spese in conto capitale e per alcune eccezioni anche di parte corrente, individua una procedura con la quale devono essere conservati i residui. In particolare:

    a) la verifica della consistenza dei residui passivi e dello stato di attua­zione dei programmi che essi dovrebbero finanziare, da parte delle amministrazioni interessate. Queste ultime dovranno poi dimostrare l'effettiva esigenza della conservazione dei residui e formulare una proposta di conservazione degli stessi con un limite, comunque, non superiore al 40%;
    b) la predisposizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Fi­nanze, di uno schema di conservazione dei residui da sottoporre an­nualmente al Consiglio dei Ministri;o
    c) la previsione che ogni amministrazione sia tenuta ad emanare decreti di accertamento dei residui, in conformità dello schema suddetto, e trasmetterIi poi alla Ragioneria Generale;

I residui che si riferiscono alle spese in conto capitale, relativi ad importi che lo Stato sia tenuto a pagare per contratto o come com­penso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pa­gati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento (termine così modificato dall'art. 12, comma 2, L. 144/1999), si intendono perenti agli ef­fetti amministrativi.

Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successi­vi, a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, come detto, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilan­cio con prelevamento dall' apposito “fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale” istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quella della perenzione è un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore che, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reiscrizione in bilancio del suo credito.

La perenzione amministrativa non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti con la prescrizione estintiva. Quest'ultima, infatti, comporta, in base alle norme del Codice Civile, la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un dato termine (ad esempio, gli interessi - compresi quelli del debito pubblico - si prescrivono in cinque anni).

In ogni caso, anche mediante l'introduzione del bilancio di cassa accanto a quello di competenza, il problema dei residui non è stato eliminato e ciò soprattutto perché non sono state eliminate le cause che a tale fenomeno avevano portato nel precedente sistema, e sostanzialmente individuabili nella:

  • dissociazione tra decisioni legislative in materia di spesa e possibilità concrete dell'Amministrazione;
  • tardività dei provvedimenti legislativi di variazione del bilancio;
  • ritardata iscrizione in bilancio delle spese di carattere pluriennale; -lentezza dell'attività dei centri di spesa;
  • complessità e lungaggini connesse alle varie procedure;
  • esecuzione di opere con pagamento differito.