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Il bilancio dello Stato è un documento contabile di previsione, indicante le entrate e le uscite dell'amministrazione statale, relative ad un determinato periodo di tempo (Esercizio finanziario). Il bilancio ha funzione:
Il progetto di bilancio annuale di previsione è oggetto di un unico
disegno di legge ed è costituito dallo stato di previsione dell'entrata,
dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate
appendici dei bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo.
Nel bilancio annuale sono indicati:
Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata
e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali
sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, in cui
si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.
Nell’ambito dell’articolato quadro di iniziative, normative e
non, finalizzate alla realizzazione di una politica di risanamento finanziario
e di crescita economica e sociale del Paese – tra cui si ricorda la
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 12 marzo 2007 -,
è stata definita una nuova struttura del Bilancio dello Stato che ha
come obiettivo primario quello di rendere diretto il legame tra “risorse
stanziate e azioni perseguite”
Il nuovo bilancio è impostato secondo una struttura contabile che tende
ad evidenziare le funzioni principali dello Stato e gli obiettivi strategici
e istituzionali perseguiti con la spesa pubblica. La “riclassificazione”
del bilancio ha interessato sia lo stato di previsione dell’entrata
che gli stati di previsione della spesa, imperniati, questi ultimi, sulle
Missioni e i Programmi.
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti con la spesa pubblica. L’insieme di tutte le risorse stanziate
con il bilancio sono distinte tra un numero limitato di grandi finalità
(n. 34 Missioni), che vengono perseguite indipendentemente dall’azione
politica contingente ed hanno, dunque, un respiro di lungo periodo, ossia
di configurazione istituzionale permanente.
La denominazione che è stata attribuita alle Missioni offre una visione
di uno Stato che svolge non solo le funzioni fondamentali (quali, ad esempio,
l’amministrazione della difesa, della giustizia, l’ordine pubblico
e la raccolta dei tributi), ma espleta anche compiti di allocazione e redistribuzione
delle risorse.
Le Missioni possono essere ministeriali o trasversali a più Dicasteri
(interministeriali) e possono essere ricondotte ad un concetto “di risorse
di settore” ove la missione circoscrive l’insieme di risorse disponibili
per quella specifica funzione. In questa ottica possono potenzialmente essere
utilizzate per organizzare la discussione parlamentare della sessione di bilancio.
Ogni missione si realizza concretamente attraverso più Programmi. I
168 Programmi rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno
di ogni singolo Ministero, allo scopo di perseguire obiettivi definiti nell’ambito
delle finalità istituzionali riconosciute al Dicastero stesso.
I Programmi individuati sono specifici di ciascuna Amministrazione. In taluni
limitati casi, sono condivisi tra più Amministrazioni. Ciascun Programma
trova il suo fondamento normativo nell’art. 2, comma 2, della Legge
n. 468 del 1978, come modificato dalla Legge n. 94 del 1997, e rappresenta
il punto focale della nuova classificazione applicata al Disegno di Legge
di Bilancio, in quanto costituisce un livello di aggregazione sufficientemente
dettagliato, tale da consentire al decisore politico di poter scegliere l’impiego
delle risorse tra scopi alternativi. Allo stesso tempo, il livello di dettaglio
raggiunto non risulta eccessivo, in modo da superare in prospettiva l’attuale
rigidità del bilancio.
Con la nuova struttura permane il disegno del doppio bilancio, delineato
dalla legge n. 94 del 1997: uno politico per la decisione parlamentare (bilancio
decisionale) come sopra evidenziato, uno amministrativo per la gestione (bilancio
gestionale), entrambi chiaramente interconnessi sul piano qualitativo e quantitativo.
Secondo la nuova logica il bilancio sottoposto all’approvazione del
Parlamento identifica e determina le funzioni e gli obiettivi generali che
lo Stato si prefigge di conseguire; mentre, dal punto di vista amministrativo-gestionale,
circoscrive i poteri e gli obiettivi di ciascuna Amministrazione, entro i
quali viene esercitata l’azione dei dirigenti amministrativi.
La struttura del documento per la decisione, non si discosta dall’impostazione
degli anni precedenti. Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19
tabelle (stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti,
dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della Spesa degli attuali
Ministeri.
Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”,
“riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la
lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione
delle grandi cifre del bilancio.
L’entrata si articola su quattro livelli: Titolo, Natura, Unità
di III livello (Tipologia dell’entrata), Unità di IV livello (Attività/Proventi).
L’unità di voto parlamentare è rappresentata dall’Unità
di IV livello (attività/proventi).
La spesa è aggregata per Missioni e Programmi, i quali si ripartiscono
in Macroaggregati che costituiscono le unità di voto parlamentare ed
evidenziano le diverse tipologie di spese attribuite a ciascun programma: funzionamento;
interventi; trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi; oneri del
debito pubblico; oneri comuni (spesa di parte corrente); investimenti; altre
spese in c/capitale; oneri comuni (spesa in conto capitale; rimborso del debito
pubblico (spesa per rimborso di prestiti).

(FIG 1)- La nuova struttura del Bilancio decisionale
La legge di bilancio, definitivamente approvata, è accompagnata,
come di consueto, dal cosiddetto “bilancio per capitoli” i quali
verranno ripartiti per missioni e programmi.
La funzione riconosciuta al bilancio “gestionale” (denominato
“Decreto di ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base”), è quella di fornire il necessario strumento contabile
a disposizione del titolare del Centro di responsabiltà amministrativa,
per la gestione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie ad esso
assegnate. Gli stessi capitoli sono poi disaggregati in ulteriori entità
contabili, costituite dai piani gestionali (articoli), per consentire maggiore
flessibilità nella gestione delle risorse. Pertanto, nell’ambito
di ciascun Ministero, i Centri di responsabilità amministrativa asumono
il primo livello della catena dei valori nell’assetto organizzativo
del bilancio gestionale.
Il “bilancio per capitoli” viene ad assumere la seguente struttura gestionale :
(FIG 2) - La nuova struttura del Bilancio gestionale