Gestione del Bilancio

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ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 507 DELLA L.F. 2007

Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato

Il comma 507 legge finanziaria 2007 prevede che per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, sia accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla legge stessa, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato. Questa disposizione, con le esclusioni ivi specificamente indicate, interessa anche le autorizzazioni di spesa predetermiante legislativamente relative alle categorie indicate.

La norma stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni di questi accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alla citate categorie. Ciò, a condizione, tuttavia, che tali variazioni non alterino gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Sullo schema di decreto deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Il decreto che dispone le variazioni degli accantonamenti, unico e caratterizzato dalla particolare procedura prevista, è volto a meglio correlare alle eventuali diverse esigenze gestionali delle Amministrazioni le quote delle dotazioni di bilancio accantonate originariamente in maniera lineare.

Si rende quindi indispensabile la tempestiva definizione, da parte delle Amministrazioni, delle proposte da formulare per il proprio stato si previsione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, al fine di non alterare gli effetti della manovra di finanza pubblica.

Le variazioni da proporre in attuazione del comma 507 possono anche non essere compensate, per ogni stato di previsione, in termini di competenza giuridica (saldo netto da finanziare); è necessario, al contrario, che esse assicurino l'invarianza in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, tenendo conto dell'effettiva impegnabilità e spendibilità in relazione alla specifica categoria economica di appartenenza. In altri termini, l'impatto sui conti pubblici delle complessive variazioni proposte per ogni stato di previsione deve essere nullo in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Tali variazioni, pertanto, oltre a promuovere una più efficiente allocazione e gestione delle risorse, dovranno salvaguardare gli effetti della manovra correttiva deliberata dal Parlamento.

Ciò potrà costituire un primo avvio ed un valido punto di riferimento per l'attuazione delle programmate iniziative per il programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali (spending review), di cui al comma 480 dell'articolo unico della medesima legge finanziaria. Le linee guida di tale processo di analisi e valutazione della spesa saranno definite in collaborazione con i singoli dicasteri, anche al fine di fornire la base per una più razionale allocazione delle risorse con le leggi di bilancio e finanziaria. In via preliminare e di larga massima, si possono anticipare i seguenti orientamenti:

a. Identificare possibili riallocazioni tra le risorse non assegnate attraverso il comma 507 della legge finanziaria

b. Verificare lo stato di efficienza dell'organizzazione dello Stato in vari campi, tra cui:

· Back-office

· Acquisto di beni e servizi

· Erogazione di servizi di intermediazione

· Costo delle strutture di consulenza ed enti in house

· Produttività del personale front-line

· Ciò al fine di identificare possibili incrementi di efficienza (sia in termini di minori risorse per servizio prodotto che di maggiore prodotto a parità di risorse impiegate) e possibili sinergie tra Ministeri.

c. Stabilire precisi obiettivi per selezionati programmi di spesa, sulla base di indicatori misurabili e verificabili ex post (anche dai cittadini), al fine di valutare l'opportunità di mantenere inalterati i programmi di spesa in essere e liberare risorse per interventi prioritari.


L'avvio di tale processo, con specifico riferimento all'attuazione del comma 507, trova la sua origine tempestiva compilazione dello schema di relazione allegata alla circolare n. 7 del 2 febbraio 2007.

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