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La legge 31 dicembre 2009, n. 196 all’art. 35 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente, articolato per missioni e programmi.
I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati in due distinte parti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.
Per ciascuna amministrazione il Rendiconto per l’anno 2010 è corredato da apposita nota preliminare, che espone i risultati finanziari, i principali fatti della gestione ed il grado di realizzazione degli obiettivi riferiti a ciascun Programma, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali.
La legge 196 del 2009 sostituisce la nota preliminare con la nota integrativa che pone maggiore attenzione alle risultanze della gestione per valutare l’operato delle Amministrazioni centrali dello Stato e fornire informazioni utili alla definizione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sia in termini di allocazione delle risorse, sia di valutazione della congruità degli stanziamenti assegnati a ciascun Programma e degli obiettivi ad esso associati.
Nel sistema sono state preimpostate le note preliminari di previsione trasmesse in formato elettronico dalle Amministrazioni per l'anno 2010 alla Ragioneria Generale dello Stato che devono essere consuntivate dalle stesse Amministrazioni con indicazioni precise sul grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella fase previsionale, risorse ed indicatori, anche per il successivo inoltro alla Corte dei Conti e al Parlamento.
Al Rendiconto generale dello Stato 2010, inoltre, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica è allegata per il primo anno una ''illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali'' (Ecorendiconto dello Stato).



