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Per la rilevazione del conto annuale 2003, gli Enti dovranno fare riferimento, sia per il personale dirigente che per il personale non dirigente, alle disposizioni contrattuali vigenti dal 31.12.2001 relative al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 2000-2001.
Il contratto nazionale di lavoro del personale non dirigente relativo al periodo 1.1.2002 - 31.12.2005, siglato in data 22.01.2004, produrrà i suoi effetti sul conto annuale dell'anno 2004.
Le Istituzioni tenute all'invio del conto annuale 2003 sono quelle indicate nell'art. 10 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti del 18.12.2002 (l'elenco è riportato a pag. 44 della presente sezione) nonché tutte le Istituzioni pubbliche che nell'anno 2003 abbiano applicato al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali (personale dirigente e personale non dirigente).
Si conferma che sono tenuti all'invio dei dati del conto annuale i Consorzi, le Associazioni ed i Comprensori tra Comuni, province e comunità montane che applicano al personale dipendente i contratti nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali (personale dirigente e personale non dirigente), costituiti ai sensi del D. Lgs. 267/2000.
Le Unioni di Comuni sono tenute ad inviare il conto annuale con i soli dati relativi al proprio personale (assunto direttamente o trasferito dai Comuni) mentre per la rilevazione del personale comandato o distaccato si rimanda alle istruzioni riportate per la Tabella 3. In assenza di dati relativi al personale dipendente o comandato, le Unioni debbono, comunque, compilare la Scheda informativa 1 (già Prospetto Informativo - Informazioni di carattere generale).
Si precisa che sono tenute all'invio dei dati del conto annuale 2003 tutte le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di trasformazione in Aziende pubbliche.
Per gli Enti presenti sul territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che applicano al personale dipendente lo specifico contratto di lavoro regionale, sono state predisposte specifiche tabelle di rilevazione (vedi "Quadro riepilogativo dei comparti oggetto di rilevazione" a pag. 44).