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Tabella 12 - Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio

Istruzioni di carattere generale

La Tabella 12 richiede informazioni sul trattamento economico di carattere fondamentale.

Gli importi di spesa devono essere espressi in euro, senza cifre decimali, con arrotondamento per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

Gli importi comunicati nella Tabella 12, riguardano le spese sostenute nel 2003, secondo il criterio di cassa. Fanno eccezione le aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale che, a partire dalla rilevazione dell'anno 2001, inviano i dati di spesa in termini di competenza economica.

Le spese delle singole colonne non devono comprendere la 13^ mensilità e le altre mensilità aggiuntive della stessa natura, in quanto rilevate complessivamente a parte nell'apposita colonna "Tredicesima mensilità".

Nella Tabella vanno rilevate le spese sostenute nel corso dell'anno 2003 per ciascuna qualifica/posizione economica/profilo (con riferimento ai dipendenti inquadrati nella qualifica e per il tempo di permanenza nella stessa, indipendentemente dalla decorrenza economica o giuridica). In particolare, in caso di passaggio di qualifica/posizione economica/profilo avvenuto in corso d'anno, la spesa relativa al personale interessato va frazionata e così pure il numero delle mensilità (cedolini) liquidate, in relazione al tempo di permanenza nelle diverse qualifiche rivestite. Nella colonna "Arretrati anno corrente", nella posizione economica di destinazione, dovranno essere indicati gli eventuali arretrati corrisposti per effetto di una diversa decorrenza economica rispetto a quella dell'effettivo inquadramento nella posizione economica di destinazione.

Colonna 1 - "Numero di mensilità" (cedolini di stipendio)

Va indicato, per ciascuna qualifica/posizione economica/profilo, il numero delle mensilità (cedolini) liquidate nell'anno per stipendi, con esclusione dei cedolini relativi a sola 13^ mensilità e mensilità analoghe o a sole competenze arretrate e/o accessorie.

Il numero delle mensilità da indicare nella colonna 1 va espresso con 2 cifre decimali.

Stante l'importanza dell'informazione relativa al numero delle mensilità per l'elaborazione dei dati di spesa, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

per un dipendente che ha percepito lo stipendio per un anno intero, a tempo pieno, vanno indicate 12 mensilità;

qualora siano stati emessi cedolini per un numero di giorni lavorativi inferiore o superiore alla mensilità, il conteggio dei cedolini emessi deve essere effettuato rapportandoli al periodo retribuito. Per un dipendente che ha percepito lo stipendio per meno di un anno, a tempo pieno, il numero dei cedolini corrisponderà al numero dei mesi interi e all'eventuale frazione di mese corrisposta (ad esempio, nel caso di emissione di 7 cedolini, di cui 6 per corrispondenti mesi interi ed 1 per 15 giorni, va indicato 6,50 nella colonna "Numero mensilità

per i dipendenti in posizione di part-time il numero delle mensilità va rapportato alla percentuale di part-time secondo gli esempi riportati nel glossario sotto la voce part-time;

nel caso in cui l'importo pagato in un mese corrisponde a più mensilità intere (senza dar luogo ad arretrati) va riportato il numero di mensilità retribuite.

Nel caso in cui con una sola mensilità sia stato pagato anche il conguaglio di precedenti mensilità, va indicato un solo cedolino. Si precisa che l'importo relativo al conguaglio va rilevato nella colonna "Arretrati anno corrente", se trattasi di emolumenti relativi all'anno di rilevazione, ovvero nella colonna "Arretrati anni precedenti" se si riferisce ad anni precedenti a quello di rilevazione.

Nel caso di astensione facoltativa per maternità, con retribuzione al 30% per tutto il mese, il numero delle mensilità da indicare deve corrispondere al valore economico delle mensilità stesse. Pertanto ciascuna mensilità sarà pari a 0,30.

Colonna 2 - "Stipendio"

Va rilevata la spesa annua per stipendi con esclusione della quota corrisposta a titolo di 13^ mensilità o altra mensilità aggiuntiva della stessa natura.

Per ciascuna delle qualifiche/posizioni economiche riportate nella Tabella 12, va indicata la spesa annua riferita allo stipendio tabellare o iniziale.

Il termine "tabellare" si riferisce allo stipendio individuato dai rispettivi contratti nazionali di lavoro per ciascuna qualifica/posizione economica (regioni ed Enti locali, ministeri, Enti pubblici non economici, università-personale non docente, ecc.).

Il termine "iniziale" si riferisce al solo personale il cui stipendio base è suscettibile di progressione automatica per classi e scatti di anzianità (magistrati, professori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate) o per altri automatismi quali: le posizioni stipendiali (per il personale del comparto Scuola), le fasce retributive (per il personale del comparto Sanità e dei Vigili del Fuoco) e le fasce stipendiali (per i Ricercatori del comparto Enti di ricerca). Per tale personale, in questa colonna va riportata esclusivamente la spesa per stipendio iniziale mentre, nella successiva colonna "RIA/progressione economica di anzianità", va rilevata la quota di stipendio dovuta ad anzianità.

La spesa eventualmente sostenuta per indennità di vacanza contrattuale va inserita nella voce stipendio se riassorbita in corso d'anno in seguito all'applicazione del contratto collettivo. Per i comparti, settori o categorie di personale per i quali non è stato ancora sottoscritto il C.C.N.L., la spesa per l'indennità di vacanza contrattuale, eventualmente corrisposta, va rilevata nella colonna "Altre indennità" della Tabella 13 ove non sia presente la specifica voce.

Gli assegni ad personam non debbono essere inseriti in alcuna delle voci di spesa della Tabella 12 ma vanno comunicati nell'apposita colonna di Tabella 13, o, in mancanza di quest'ultima, nella colonna cod. S999 "Altre indennità".

NOVITÀ

Il pagamento di ferie non godute va rilevato nella colonna "Altre indennità" di Tabella 13, qualora non sia possibile distinguere le singole voci che lo compongono per l'inserimento nelle specifiche colonne "Stipendio", "R.I.A./progressione economica di anzianità", "I.I.S". Per il personale cessato dal servizio precedentemente all'anno 2003, tali spese vanno inserite in Tabella 14, voce "Altre Spese", cod. L110.

Colonna 3 - "Indennità integrativa speciale"

La spesa per I.I.S., o emolumento analogo, va indicata con esclusione della quota corrisposta a titolo di 13^ mensilità che va inclusa nell'apposita colonna.

Per il personale dei comparti Ministeri e Scuola ed Enti pubblici non economici, i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed economico 2002-2003, rinnovati nell'anno 2003, hanno previsto il conglobamento dell'Indennità Integrativa Speciale nella voce stipendio. Pertanto, per le categorie di personale interessate alla modifica, non deve essere comunicata la spesa per I.I.S. (ancorché sostenuta per una parte dell'anno) che andrà considerata cumulativamente nella colonna stipendio.

Colonna 4 - "R.I.A./progressione economica di anzianità" (comprese le maggiorazioni della R.I.A. per esperienza professionale)

Per ogni profilo, qualifica o posizione economica, va riportata la spesa sostenuta per retribuzione individuale di anzianità e per le maggiorazioni corrisposte a titolo di esperienza professionale.

Va indicata in tale colonna anche la spesa per classi e scatti di anzianità e analoghe voci retributive riconducibili ad anzianità:

Per il personale dirigente delle FF.AA. e dei Corpi di polizia, per i Professori e Ricercatori universitari e per i Magistrati va riportata la spesa per classi e scatti di stipendio.

Per il personale dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (docenti e non docenti, con esclusione del personale dirigente) va riportata la spesa derivante dalla progressione economica di sviluppo professionale (posizioni stipendiali).

Per il personale del comparto Sanità e dei Vigili del fuoco (personale non dirigente) va riportata la spesa per le fasce retributive.

Per i Ricercatori del comparto Enti di ricerca va riportata la spesa per le fasce stipendiali.

In questa colonna non va indicata la progressione economica orizzontale del personale del comparto Regioni-Autonomie locali (personale non dirigente) in quanto la stessa deve essere comunicata, per ciascuna posizione economica, nello "Stipendio" rilevato nella colonna 2.

Colonna 5 - "13^ mensilità"

Va Indicato per ogni profilo, qualifica o posizione economica, il totale di tutti gli emolumenti corrisposti a titolo di 13^ mensilità o altre mensilità aggiuntive, per stipendio tabellare/iniziale, progressione economica, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione ed altre indennità eventualmente utili a tali fini.

Colonna 6 - "Arretrati anno corrente"

In tale colonna vanno indicate le spese per voci retributive di Tabella 12, relative ad uno o più mesi dello stesso anno 2003, corrisposte in un mese successivo a quello di decorrenza nei seguenti casi:

quando siano stati corrisposti nella stessa mensilità di stipendio arretrati per passaggi di qualifica;

quando siano stati corrisposti nella stessa mensilità di stipendio arretrati per rinnovo contrattuale e non sia possibile, per motivi informatici, riportare sulle singole voci retributive interessate i relativi importi.

Colonna 7 - "Arretrati anni precedenti"

Indicare l'ammontare degli emolumenti corrisposti a titolo di competenze arretrate per anni precedenti il 2003, a titolo di stipendio tabellare/iniziale, I.I.S., R.I.A., progressione economica comunque denominata, 13^ mensilità, (gli arretrati corrisposti per altre voci retributive relative agli anni precedenti il 2003 vanno rilevati in Tabella 13).

Colonna 8 - "Recuperi derivanti da assenze, ritardi, scioperi, ecc."

In tale colonna vanno riportate le somme (al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente) che vengono trattenute ai dipendenti per cause che comportano una diminuzione del trattamento economico del dipendente (per assenze, ritardi, scioperi, ecc.). Tale colonna rappresenta una rettifica delle spese indicate nelle colonne precedenti.

Si ricorda che il valore va inserito come tutti gli altri valori (e non con il segno negativo), in quanto sarà poi il sistema informativo a decurtarlo dal valore complessivo della Tabella.

Colonna 9 - "Totale"

Va riportata, per qualifica/posizione economica/profilo, la sommatoria delle spese fisse specificate nelle colonne da 2 a 6, ridotta dei recuperi indicati nella colonna 7. Tale informazione è prevista nella Tabella 12 esclusivamente al fine di consentire all'Istituzione la verifica preventiva della congruità delle spese comunicate ma non va inserita nel sistema SICO, in quanto calcolata automaticamente.

ANOMALIE COMUNICATE DAL SISTEMA

Il sistema segnala l'incongruenza nel caso in cui il valore medio annuo della colonna "Stipendio", per ciascuna qualifica/posizione economica, superi lo scostamento previsto (+/- 10%) rispetto al valore unitario annuo (per 12 mesi) dello stipendio tabellare/iniziale vigente nell'anno 2003.

In tal caso, l'Istituzione deve verificare non soltanto la rispondenza degli importi inseriti nella colonna "Stipendio" ai valori di bilancio ma anche la correttezza del calcolo del numero delle mensilità riportate nella specifica colonna (ad esempio: personale in part-time).

Istruzioni specifiche di comparto

Servizio Sanitario Nazionale

Le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale debbono comunicare i dati di costo del personale in termini di competenza economica.

Secondo il principio della competenza economica, "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)". Le Aziende, conseguentemente, debbono comunicare nel conto annuale 2003 i costi del personale che sono ricompresi nel bilancio, nelle voci del conto economico, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle medesime. Ciò rende possibile la coerenza del conto annuale con il bilancio di esercizio delle Aziende.

La quantificazione del costo per voci retributive nel conto annuale 2003 deve essere, quindi, effettuata ricostruendo la competenza economica dell'esercizio 2003.

Per il personale non dirigente del comparto Sanità, la spesa per il "trattamento economico iniziale" va indicata nella colonna "Stipendio" mentre quella per le fasce retributive va rilevata nella colonna "RIA/progressione economica di anzianità".

Gli arretrati per anni precedenti, corrisposti al personale durante l'anno 2003, sono quelli la cui quantificazione è stata resa possibile soltanto durante l'anno 2003 e, pertanto, usualmente collocati all'interno delle sopravvenienze passive del conto economico aziendale in quanto non prevedibili o non quantificabili negli esercizi precedenti.

Conseguentemente a quanto detto sopra, la colonna "Arretrati anno corrente" non va utilizzata dagli Enti facenti parte del comparto Sanità, in quanto idonea soltanto alla rilevazione delle spese secondo il principio della cassa.

Regioni ed Autonomie locali

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti in merito alla definizione di "stipendio tabellare" da considerare nella colonna 2 e di "progressione economica" da inserire nella colonna 4, si ribadisce che il termine "tabellare" si riferisce allo stipendio individuato nella Tabella B del contratto nazionale di lavoro del 5 ottobre 2001 per ciascuna qualifica/posizione economica, ancorché una quota di detto stipendio sia, secondo la previsione contrattuale, a carico del fondo per la contrattazione integrativa. Si riporta di seguito la tabella B suddetta.

Tabella B - Trattamento economico complessivo delle posizioni economiche dal 01.01.2001

D

D1

D2

D3

D4

D5

10.665,35

11.646,62

13.348,86

14.330,65

15.400,74

13.348,86

C

C1

C2

C3

C4

9.217,21

9.661,36

10.139,08

10.750,57

B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

7.648,21

7.925,03

8.445,62

8.699,72

8.994,61

9.310,68

8.445,62

A

A1

A2

A3

A4

6.958,22

7.171,00

7.443,18

7.726,20

Nella colonna 4 "R.I.A. Progressione economica", gli Enti dovranno riportare solo la retribuzione individuale di anzianità in godimento dei dipendenti sulla base del congelamento delle classi e scatti previsti dalla precedente normativa.

Segretari comunali e provinciali

I segretari comunali che prestano servizio in vari Comuni, a tal fine convenzionati, vanno rilevati come presenti dai Comuni che erogano il trattamento stipendiale. La spesa relativa al segretario in convenzione va rilevata per intero dal comune che emette il cedolino dello stipendio nelle pertinenti tabelle di spesa.

Gli altri Comuni convenzionati che partecipano alla spesa, rilevano la rispettiva quota di partecipazione in Tabella 14 nella riga "Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale" (cod. P071). Il comune che eroga il trattamento stipendiale, oltre a rilevare la spesa del segretario, come sopra evidenziato, rileverà le quote ricevute dai Comuni convenzionati nella Tabella 14"Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale" (cod. P090).

Nel caso di segretari a scavalco la relativa indennità va rilevata in Tabella 13, colonna "Altre indennità" (cod. S999), se corrisposta direttamente al segretario. Se, invece, è stata rimborsata al comune titolare che ha provveduto a liquidare tale compenso si provvederà come segue:

il comune cui ha fatto carico l'indennità rileverà in Tabella 14, colonna "Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale comandato" (cod. P071) l'importo rimborsato al comune di titolarità;

il comune dove il segretario titolare oltre a rilevare l'indennità di scavalco in Tabella 13, colonna "Altre indennità" (cod. S999), indicherà la stessa somma in Tabella 14 "Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale" (cod. P090).

Con il medesimo sistema vanno rilevati anche i segretari di un consorzio di Comuni ed il personale che presta servizio in più Comuni tra i quali esiste una convenzione.

Per i segretari dei Comuni in convenzione la retribuzione mensile aggiuntiva, di cui all'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, deve essere rilevata in Tabella 13 nella colonna "Altre indennità" (cod. S999).

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, si sia verificata una variazione di contratto da Segretario titolare a Segretario a scavalco si procede nella rilevazione secondo il seguente esempio:

il Comune, nel quale il segretario al 31.12.2002 era titolare, rileverà nella Tabella 5, colonna "Altre cause", la cessazione del rapporto di titolarità. Conseguentemente, al 31.12.2003 lo stesso segretario non figurerà tra i presenti della Tabella 1. Le spese vanno rilevate nelle tabelle 12 e 13 e 14, con riferimento ai cedolini emessi (per il periodo di titolarità) ed alle indennità di scavalco attribuite (secondo le modalità sopra illustrate).

Nella stessa Tabella 13, colonna "Altre indennità" (cod. S999), vanno compresi anche i diritti di rogito (segreteria) e l'indennità per le funzioni di direttore generale eventualmente conferite).

Il compenso per il Direttore Generale della Provincia o del Comune, qualora lo stesso compenso sia erogato con un unico emolumento complessivo (comprensivo anche dell'indennità di Direttore generale), può essere rilevato nella colonna "Stipendio", in corrispondenza della riga "Direttore generale" (cod. 0D0097).

Per i dirigenti, lo stipendio tabellare, erogato nell'anno 2003 in applicazione dell'art. 1 comma 3 del C.C.N.L. - area dirigenza del 12.02.2002 - biennio economico 2000/2001, comprende anche l'"Indennità integrativa speciale" che, pertanto, non va comunicata separatamente dallo stipendio.

Non vanno indicati i compensi corrisposti ai propri dipendenti per la partecipazione a commissioni di concorsi, in quanto non si richiedono informazioni sulle spese per la gestione dei concorsi.

Non vanno riportate nel conto annuale le spese sostenute per i revisori dei conti.

Ministeri

La spesa relativa all'Indennità Integrativa Speciale", conglobata nello stipendio del personale non dirigente dall'1.1.2003 (CCNL 2002-2003 sottoscritto il 12.6.2003), va rilevata sommandola alla spesa di cui alla voce "stipendio".

Le Amministrazioni che utilizzano informazioni fornite dal sistema SPT (Service Personale Tesoro) attraverso il cosiddetto "conto automatico" sono comunque tenute all'inserimento dei dati, in quanto la disponibilità delle informazioni suddette è da considerare mero supporto che non esime dalla verifica della congruità delle stesse.

Scuola

Nella colonna "Stipendio", per ciascuna delle qualifiche/posizioni economiche riportate nella Tabella 12, va indicata esclusivamente la spesa riferita allo stipendio tabellare iniziale. Nella colonna "RIA/progressione economica di anzianità" va rilevata, invece, la spesa per la quota di stipendio dovuta a progressione economica di sviluppo professionale.

È necessario altresì evidenziare che, ai sensi dell'art. 76 del CCNL 24 luglio 2003, a decorrere dall'1.01.2003, l'indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Pertanto, la stessa indennità sarà rilevata nella spesa della colonna "Stipendio".

AFAM

Nella colonna "Stipendio", per ciascuna delle qualifiche/posizioni economiche riportate nella Tabella 12, va indicata esclusivamente la spesa riferita allo stipendio tabellare iniziale. Nella colonna "RIA/progressione economica di anzianità" va rilevata, invece, la spesa per la quota di stipendio dovuta a progressione economica (differenza per posizioni stipendiali).

Corpi di Polizia

Nella colonna "Stipendio", per il personale dirigente e per quello con trattamento stipendiale dirigenziale (personale "omogeneizzato"), vanno indicate le spese relative al solo stipendio iniziale, con esclusione di classi e scatti maturati che, invece, vanno rilevati separatamente nella colonna "RIA/Progressione economica.

Analogamente, per il personale dei livelli nella colonna "Stipendio" va indicato esclusivamente lo stipendio tabellare mentre l'eventuale retribuzione di anzianità e gli scatti gerarchici in godimento vano rilevati nella colonna "RIA/Progressione economica".

Forze Armate

Nella colonna "Stipendio", per il personale dirigente e per quello con trattamento stipendiale dirigenziale (personale omogeneizzato), vanno indicate le spese relative al solo stipendio iniziale in godimento, con esclusione di classi e scatti maturati che, invece, vanno rilevati separatamente nella colonna "RIA/Progressione economica.

Analogamente, per il personale dei livelli nella colonna "Stipendio" va indicato esclusivamente lo stipendio tabellare mentre l'eventuale retribuzione di anzianità e gli scatti gerarchici in godimento vano rilevati nella colonna "RIA/Progressione economica".

Magistratura

La spesa relativa allo stipendio va rilevata esclusivamente con riferimento alle misure tabellari iniziali.

Nella colonna "RIA/prog. Economica di anzianità" va rilevata, invece, la spesa per la quota di stipendio dovuta per classi ed aumenti periodici.

Le Amministrazioni che utilizzano informazioni fornite dal sistema SPT (Service Personale Tesoro) attraverso il cosiddetto "conto automatico" sono comunque tenute all'inserimento dei dati, in quanto la disponibilità delle informazioni suddette è da considerare mero supporto che non esime dalla verifica della congruità delle stesse.

Carriera Diplomatica

Le Amministrazioni che utilizzano informazioni fornite dal Service Personale Tesoro attraverso il cosiddetto "conto automatico" sono comunque tenute all'inserimento dei dati, in quanto la disponibilità delle informazioni suddette è da considerare mero supporto che non esime dalla verifica della congruità delle stesse.

Per questo personale non sono richieste le informazioni contenute nei seguenti modelli:

Scheda informativa 2, relativa alla contrattazione integrativa;

Tabella 2 (forme di lavoro flessibili).

Carriera Prefettizia

La voce "indennità integrativa speciale", conglobata nello stipendio dall'1.01.2002 (art. 14 DPR 1.8.2003, n. 252), va rilevata sommandola alla voce "stipendio".

Le Amministrazioni che utilizzano informazioni fornite dal sistema informativo SPT attraverso il cosiddetto "conto automatico" sono comunque tenute all'inserimento dei dati, in quanto la disponibilità delle informazioni suddette è da considerare mero supporto che non esime dalla verifica della congruità delle stesse.

Per questo personale non sono richieste le informazioni contenute nella Scheda informativa 2, relativa alla contrattazione integrativa.