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La Tabella 2 acquisisce per categoria le informazioni relative al personale con rapporto di lavoro flessibile.
Categorie di personale
Le categorie rilevate in questa tabella sono individuate nelle specifiche tabelle di comparto. Per alcuni comparti sono state riportate nel "Quadro sinottico delle qualifiche, categorie e macrocategorie di personale dei vari comparti".
Calcolo delle unità (uomo/anno)
Le informazioni relative al personale a tempo determinato (esclusi i dirigenti che vengono rilevati in Tabella 1), al personale con contratto di formazione e lavoro, al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale) e ai lavoratori socialmente utili (LSU), vanno fornite riconducendo le unità di personale utilizzato nell'arco dell'anno 2003, per periodi inferiori all'anno, ad unità annue.
Si riporta l'esemplificazione contenuta nella corrispondente voce del glossario unità annua (uomo anno) per ogni categoria e sesso:
· n. 6 unità per 15 giorni (15/30=0,5 mesi): 6 × 0,5 = 3 mesi
· n. 10 unità per 3 mesi:10 × 3 = 30 mesi
· n. 7 unità per 5 mesi: 7 × 5 = 35 mesi
Sommando i risultati ottenuti dai prodotti e dividendo per dodici mesi si ottiene:
3 + 30 + 35 = 5,67
12
che si arrotonda a 6 unità da inserire nella colonna specifica della Tabella 2. Se dal calcolo si ottiene un valore inferiore ad 1 (es. 0,5) bisogna, in ogni caso, inserire "1".
Personale a tempo determinato
Le trasformazioni dei rapporti di lavoro a "tempo determinato" in rapporti di lavoro a "tempo indeterminato", avvenute nell'anno 2003, debbono essere rilevate fra le assunzioni di Tabella 6, colonna "Altre cause", ed il personale interessato deve essere rilevato in Tabella 1, colonna "Presenti al 31/12/2003". Il periodo di lavoro prestato con rapporto a tempo determinato dovrà essere ricondotto ad unità annue (vedi calcolo uomo/anno) prima di essere indicato nella Tabella 2, in corrispondenza della categoria di riferimento.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time va rilevato nella colonna "A tempo determinato" ed in corrispondenza della categoria di appartenenza. Va effettuato, a tal fine, il calcolo delle unità uomo/anno considerando, convenzionalmente, il periodo di tempo come servizio prestato in part-time al 50%.
Lavoratori socialmente utili
I lavoratori socialmente utili "trasformati" durante l'anno 2003 in dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, vanno rilevati esclusivamente nella Tabella 2 in entrambe le colonne: "a tempo determinato" e "LSU" individuando, a tal fine, le unità uomo/anno corrispondenti al servizio prestato, rispettivamente, in ciascuna delle due posizioni.
Telelavoro
L'informazione relativa al telelavoro è riferita al personale, già indicato nella Tabella 1, che al 31.12.2003 svolge attività lavorativa secondo tale specifica modalità.
Carriera prefettizia
Per questa categoria di personale non debbono essere comunicate le colonne che riguardano il personale in part-time, in quanto con il D.P.R. n. 252 del 1 agosto 2003 all'art. 4, 2 comma è stato stabilito che, in considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
Il sistema segnala l'incongruenza nel caso in cui a fronte di personale comunicato nella Tabella 2 non siano state rilevate le corrispondenti spese in Tabella 14 e viceversa. In tal caso l'Istituzione dovrà controllare le informazioni per verificarne la coerenza ed integrare eventualmente le informazioni mancanti.
Istruzioni specifiche di comparto
Servizio Sanitario Nazionale
Personale dirigente a tempo determinato
Vanno rilevate le unità di personale della dirigenza medica e non medica con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1 del CCNI 5 agosto 1997 "Area Dirigenza medica e veterinaria" e art. 1 del CCNI 5 agosto 1997 "Area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa".
Non vanno rilevate le unità di personale della dirigenza medica e non medica con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato in applicazione dell'art. 15 - septies commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 229/99. Per tale personale, come già detto sopra, sono state inserite, nelle Tabelle di organico e di spesa, le specifiche qualifiche di "Dirigente a tempo determinato".
Vanno rilevate le unità di personale destinatario di un incarico su posto vacante e quello supplente in sostituzione di personale di ruolo assente.
Personale non dirigente
I rapporti di lavoro flessibile riportati nella Tabella 2, sono previsti dai seguenti articoli del CCNL del 20 settembre 2001:
· art. 31 per il personale a tempo determinato,
· art. 32 per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale),
· art. 33 per il personale con contratto di formazione e lavoro.
Per i lavoratori socialmente utili (LSU) si fa riferimento alla normativa di carattere generale.
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Medici,
· Veterinari,
· Odontoiatri,
· Dirigenti sanitari non medici,
· Profili ruolo sanitario,
· Dirigenti ruolo professionale,
· Profili ruolo professionale,
· Dirigenti ruolo tecnico,
· Profili ruolo tecnico,
· Dirigenti ruolo amministrativo,
· Profili ruolo amministrativo,
· Personale contrattista.
Enti pubblici non economici
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Medici,
· Professionisti,
· Area C,
· Area B,
· Area A,
· Personale contrattista.
Istituzioni ed Enti di ricerca
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Ricercatori,
· Tecnologi,
· Personale livelli,
· Personale contrattista.
Regioni ed Autonomie locali
Personale contrattista
I lavoratori assunti a giornata tramite Ufficio di collocamento, senza contratto e retribuiti in base al contratto dell'agricoltura (settore privato), debbono essere rilevati nella Tabella 2, colonna "A tempo determinato", riga "Personale contrattista".
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Categoria D,
· Categoria C,
· Categoria B,
· Categoria A,
· Personale contrattista.
Ministeri
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Area C,
· Area B,
· Area A,
· Personale contrattista.
Aziende Autonome
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Area C,
· Area B,
· Area A,
· Personale contrattista.
Scuola
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
Va rilevato il personale titolare di un contratto di supplenza breve e saltuaria, rapportando il numero delle unità di personale utilizzate nell'anno ad unità annue come nell'esempio riportato in precedenza e nel "Glossario". Il relativo onere deve essere indicato nella Tabella 14 (cod. P015).
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Docenti laureati,
· Docenti diplomati,
· Personale ATA,
· Docenti di religione.
AFAM
Personale a tempo determinato
Va rilevato il personale titolare di un contratto di supplenza breve e saltuaria, rapportando il numero delle unità di personale utilizzate nell'anno ad unità annue come nell'esempio riportato in precedenza e nel "Glossario". Il relativo onere deve essere indicato nella Tabella 14 (cod. P015).
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Docenti ed equiparati,
· Personale ATA.
Università
Personale a tempo determinato
· Il personale docente con contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi del DM 21.5.1998, n. 242, va rilevato nella categoria professori. Per la determinazione dell'unità annua (uomo anno) si terrà conto del numero delle ore di insegnamento retribuite considerando, convenzionalmente, 1 unità annua per ogni 60 ore di insegnamento.
· Il personale tecnico a contratto previsto dall'art. 26 del DPR n. 382/80 va indicato in base alla categoria di appartenenza.
· Il personale collaboratore ed esperto linguistico, con contratto di lavoro a tempo determinato.
· Il personale non docente assunto in base all'art. 19 del CCNL 9.08.2000.
Altro personale
Il personale assunto in applicazione del CCNL 9.08.2000 (lavoro interinale - art. 21), formazione lavoro - art. 22), va rilevato, nelle apposite colonne, con il criterio dell'unità annua (vedi specifica voce nel "Glossario" ed esemplificazione riportata in precedenza).
Gli assegnisti di ricerca (Legge n. 449/97 e D.M. 11.02.1998) non vanno considerati tra le categorie di personale rilevate nel conto annuale.
Telelavoro
Vanno rilevati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, ai sensi dell'art. 20 del CCNL 9.8 2000, vengono applicati a progetti di telelavoro. Il numero delle unità comunicate deve corrispondere ai presenti in tale posizione, per categoria, al 31.12.2003 (la colonna rappresenta una specifica del totale dei presenti di Tabella 1).
Il personale considerato in Tabella 2 è quello appartenente alle seguenti categorie:
· Professori,
· Categoria EP,
· Categoria D,
· Categoria C,
· Categoria B,
· Area di collaborazione,
· Personale contrattista.