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Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2003
Istruzioni di carattere generale
Nella Tabella 1 vanno riportate, per qualifica/posizione economica/profilo, le informazioni relative alla consistenza al 31.12.2003 del personale a tempo indeterminato dipendente dall'Istituzione, in qualsiasi posizione di stato si trovi a tale data (inclusi comandati, fuori ruolo ed in aspettativa) ed individuato in base al tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o part-time).
Per la qualifica dirigenziale, nella Tabella 1 vengono rilevate anche le unità di personale a tempo determinato.
Dotazione organica
Nella colonna "Dotazioni organiche" va indicata la consistenza per qualifica/posizione economica/profilo dell'organico di diritto, vigente al 31.12.2003, previsto dall'Istituzione con provvedimento formale individuata ai sensi dell'art. 34 della L. 27.12.2002 n. 289.
In ogni caso, per i criteri e le modalità relativi ai suddetti adempimenti si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 2125-15 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - dell'11.04.2003 (consultabile sul sito www.funzionepubblica.it/servizi_938_ENG_HTML.htm).
Personale in part-time
Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in part-time, va inserito in Tabella 1, nella colonna "Part-time fino al 50%" o "Part-time oltre il 50%" a seconda dell'orario di lavoro effettuato e, ovviamente, in corrispondenza della qualifica professionale del dipendente da rilevare.
Esempi
Personale con 18 ore settimanali lavorative su 36 ore, viene considerato in part-time al 50% e, pertanto, va rilevato nella prima colonna "Part-time fino al 50%".
Personale con 30 ore settimanali lavorative su 36 ore va rilevato, invece, nella seconda colonna, ovvero quella relativa al "Part-time oltre il 50%".
Personale in aspettativa
I dipendenti in aspettativa vanno considerati come personale in servizio a tutti gli effetti e, pertanto, rilevati in tutte le tabelle di organico. Al fine di evitare duplicazioni si fa eccezione per i seguenti casi:
· personale vincitore di concorso presso altra Amministrazione: va rilevato nella Tabella 5 come cessato, colonna "Dimissioni", ancorché collocato in aspettativa presso l'Amministrazione di provenienza per tutto il periodo di prova. L'Amministrazione che riceve tale personale lo rileva nella Tabella 6 come assunto, colonna "Procedure concorsuali".
· personale in aspettativa per assunzione di incarichi dirigenziali o altri incarichi con contratto a tempo determinato (es.: direttore amministrativo delle Università e delle ASL; dirigente di prima e seconda fascia nelle amministrazioni statali; incarico di alta specializzazione presso gli Enti locali) che va rilevato come segue:
a) in caso di assunzione di incarico presso l'Amministrazione di appartenenza, il dipendente va indicato nelle tabelle di organico (tabelle 1, 7, 8, 9, 10, 11) una sola volta, nella qualifica dirigenziale ricoperta al 31 dicembre 2003, rilevando la variazione di qualifica nella Tabella 4.
b) in caso di assunzione di incarico presso altra Amministrazione, il dipendente va rilevato, da parte dell'Amministrazione di provenienza, tra i cessati in Tabella 5, nella colonna "Altre cause", mentre l'Amministrazione di destinazione rileverà lo stesso dipendente come "assunto" nella Tabella 6, nella colonna "Altre cause".
Personale contrattista
Si tratta di personale a tempo indeterminato con contratto di lavoro del settore privato (ed esempio con contratto di lavoro dei chimici, metalmeccanici, operai del settore agricolo, ecc.).
Coerenza dei dati indicati nella Tabella 1
La consistenza dei "Presenti al 31.12.2002" deve coincidere con quella comunicata alla stessa data nella rilevazione dell'anno 2002. Tale informazione va riportata dall' Istituzione nella Tabella 1 al solo fine di verificare la congruità del numero di unità riportato nella colonna "Presenti al 31.12.2003" con il turn-over ed i passaggi di qualifica/posizione economica/profilo, intervenuti nello stesso anno 2003 (tabelle 5, 6 e 4), ma non va inserita nel sistema SICO, in quanto già acquisita con la precedente rilevazione.
I "Presenti al 31.12.2003", dell'ultima colonna, dovranno corrispondere, per ogni qualifica/posizione economica/profilo, al totale del personale rilevato nelle colonne "Tempo pieno" e "Part-time" ed al risultato della seguente somma algebrica:
presenti al 31.12.2002 (Tabella 1)
sottrarre i cessati del 2003 (Tabella 5)
sommare gli assunti del 2003 (Tabella 6)
sommare gli "entrati nella qualifica" nel corso del 2003 (Tabella 4)
sottrarre gli "usciti dalla qualifica" nel corso del 2003 (Tabella 4)
= totale dei presenti al 31 dicembre del 2003 (Tabella 1)
ANOMALIE COMUNICATE DAL SISTEMA
Il sistema segnala:§ la squadratura nel caso in cui i "Presenti al 31.12.2003" (per ciascuna qualifica/posizione economica/profilo) non corrispondono alla suddetta somma algebrica. In tal caso l'Istituzione dovrà individuare la tabella che contiene l'errore (tab. 1, 4, 5 o 6) ed apportare le necessarie rettifiche ai dati indicati in essa.§ la squadratura nel caso in cui i "Presenti al 31.12.2003" (per ciascuna qualifica/posizione economica/profilo) non coincidono con quelli dichiarati nelle Tabelle 7 (anzianità di servizio), 8 (età anagrafica) e 9 (titoli di studio) trattandosi di informazioni diverse attinenti, però, alla stessa consistenza di personale.
Istruzioni specifiche di comparto
Servizio Sanitario Nazionale
Il dato dei "Presenti al 31.12.2002" non deve essere comunicato nel S.I.S., in quanto acquisito dal sistema in sede di rilevazione del conto annuale dell'anno 2002.
Direttori generali
La categoria dei direttori generali comprende: direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociali. Le spese del trattamento economico attribuito a ciascuna delle qualifiche in esame, nel caso di onnicomprensività, vanno rilevate cumulativamente nella colonna "Stipendio" della Tabella 12 (DPCM 31.05.2001, n. 319).
Il direttore tecnico delle Agenzie Regionali per l'Ambiente (A.R.P.A.) va rilevato, nelle tabelle di organico e di spesa, nel campo riservato al "Direttore sanitario".
Personale dirigente
Come nella rilevazione dell'anno 2002, anche per il 2003 si tiene conto della classificazione della dirigenza medica e veterinaria e delle professioni sanitarie, sulla base delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 229/99 così come definite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 1998-2001, sottoscritti l'8.6.2000 (G.U. n. 117 del 22.7.2000).
Il personale dirigenziale medico è distinto in quattro categorie in relazione alla tipologia di incarichi conferiti:
· Dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa;
· Dirigente medico con incarico di direzione di struttura semplice;
· Dirigente medico con altri incarichi professionali (rapporto di lavoro esclusivo);
· Dirigente medico con altri incarichi professionali (rapporto di lavoro non esclusivo).
La distinzione tra personale con rapporto di lavoro, esclusivo e non, è stata operata solo in riferimento agli incarichi di cui ai punti terzo e quarto in quanto gli incarichi di cui ai punti primo e secondo presuppongono, ai sensi delle vigenti norme, l'esclusività del rapporto di lavoro.
Il personale dirigenziale veterinario e sanitario viene invece distinto, ai fini della rilevazione, in tre categorie:
· Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa;
· Dirigente con incarico di direzione di struttura semplice e con altri incarichi professionali (rapporto di lavoro esclusivo);
· Dirigente con altri incarichi professionali (rapporto di lavoro non esclusivo).
Il personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per il quale non opera il regime di non esclusività, è stato distinto, ai fini della rilevazione, in due categorie:
· Dirigente con incarico di struttura complessa;
· Dirigente con incarico di struttura semplice ed altri incarichi professionali.
Il personale dirigenziale medico e non medico con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 15-septies del D. Lgs. n. 229/1999, va rilevato nelle specifiche qualifiche di dirigente a tempo determinato opportunamente inserite nelle tabelle.
Personale contrattista
Il personale medico ex condotto va rilevato tra il personale contrattista. Vanno rilevati in tale qualifica anche i dipendenti a tempo indeterminato con contratto del settore lavorativo privato.
Personale non dirigente
Nei profili atipici dei ruoli sanitario (cod. S00062), professionale (cod. P00062), tecnico (cod. T00062) ed amministrativo (cod. A00062), vanno inserite le figure professionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non sono riconducibili ai profili già individuati nelle tabelle di rilevazione e nei cui confronti si applica, comunque, il contratto del comparto del S.S.N.
Incarichi temporanei
Il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale che assume un incarico temporaneo di livello superiore presso la stessa ASL, conservando il posto nella qualifica/profilo di appartenenza, va rilevato come personale a tempo indeterminato nella qualifica/profilo di appartenenza, ma con il trattamento effettivamente percepito.
Nel caso in cui detto personale assuma un incarico temporaneo presso un'altra ASL, va rilevato, comunque, dalla ASL di appartenenza (ed il periodo dell' incarico va comunicato nella Tabella 11 nella colonna "Altre assenze"). L'ASL di destinazione comunicherà tale personale nella Tabella 2, tra il "Personale a tempo determinato", osservando, per gli incarichi di durata inferiore all'anno, le modalità di calcolo di riconduzione ad uomo/anno specificate nelle istruzioni della successiva Tabella 2.
Le Tabelle 1A, 1B e 1C vanno compilate esclusivamente dalle Istituzioni del SSN che inviano i dati attraverso S.I.S.
Tabella 1A - Personale dell'azienda sanitaria per figura professionale
Per alcune qualifiche si richiede un dettaglio di informazioni per figura professionale presente al 31.12.2003.
Tabella 1B - Personale universitario dell'azienda sanitaria per tipologia di personale
In tale tabella si rileva il personale universitario in servizio al 31.12.2003 presso le Aziende Sanitarie (ASL/AO) per profilo professionale.
Tabella 1C - Personale delle strutture di ricovero pubbliche per tipologia di personale
In tale tabella si rileva il personale che presta servizio al 31.12.2003 presso le strutture di ricovero e cura a gestione diretta delle ASL e gli Istituti psichiatrici residuali.
Enti pubblici non economici
Nella Tabella 1:
· viene rilevata la qualifica del direttore generale, prevista dalla legge istitutiva di ciascun Ente pubblico;
· nella qualifica di dirigente di I^ fascia vanno compresi anche i dirigenti di 2^ fascia con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali;
· nelle qualifiche di dirigente di 1^ fascia a tempo determinato e di dirigente di 2^ fascia a tempo determinato va rilevato il personale cui sono stati conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.
Istituzioni ed Enti di ricerca
Nella Tabella 1:
· viene rilevata la qualifica del direttore generale, prevista dalla legge istitutiva di ciascun Ente;
· nel personale "Dirigente di 1^ fascia" vanno compresi anche i dirigenti di 2^ fascia con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali;
· nelle qualifiche di Dirigente di 1^ fascia a tempo determinato e di Dirigente di 2^ fascia a tempo determinato va rilevato il personale cui sono stati conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 145/2002.
Regioni ed Autonomie Locali
Segretari comunali e provinciali
Le informazioni relative ai Segretari comunali e provinciali sono state inserite nelle istruzioni relative alle modalità di rilevazione delle tabelle di spesa
Dirigenti
Per la qualifica dirigenziale è stata evidenziata oltre la posizione "a tempo indeterminato" anche quella "a tempo determinato" per individuare, nell'ambito dei posti di organico, il numero dei dirigenti assunti in applicazione dell'art. 110 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Direttore Generale
Applicazione dell'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di "convenzionamento" del Direttore Generale, la relativa spesa va rilevata secondo quanto precisato per i segretari comunali in convenzione fra più Comuni (cfr. istruzioni Tabella 12 a pag. 108). Il Direttore generale, ancorché con incarico di collaborazione coordinata e continuativa, va rilevato in tutte le tabelle del conto annuale, nell'apposito campo (cod. 0D0097) "Direttore generale".
Dirigenti ed alte specializzazioni fuori D.O.
Il personale "assunto" in applicazione dell'art. 110 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 va rilevato nelle qualifiche "Dirigenti fuori dotazione organica" ed "Alte specializzazioni fuori dotazione organica".
Personale non dirigente
Per le categorie A, B, C e D sono state previste separatamente le posizioni giuridiche (posizioni di accesso) da quelle meramente economiche. Per quanto riguarda la rilevazione del personale destinatario della progressione economica all'interno delle categorie prevista dall'art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999 si evidenzia il seguente esempio:
Il dipendente rilevato nel 2002 nella posizione di accesso D3 che, nel corso dell'anno 2003, sia transitato nella posizione economica D4, dovrà essere indicato (nella Tabella 1, colonna "Presenti al 31/12/2003") nella riga della "posizione economica D4 profili di accesso D3".
Collaboratori a tempo determinato
Si tratta del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, in base all'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, addetto agli Uffici di supporto agli organi di direzione politica presso i Comuni e le Province (Collaboratori del Sindaco o del Presidente della Provincia).
I collaboratori "esterni" alla P.A., che non siano, cioè, in aspettativa da altra Pubblica Amministrazione, debbono essere rilevati nell'apposita qualifica presente nelle tabelle del conto annuale. Le collaborazioni "esterne" stipulate nell'anno 2003, vanno rilevate anche fra le assunzioni della Tabella 6, colonna "Altre cause".
Il personale in aspettativa presso una Pubblica Amministrazione per assunzione d'incarico di collaboratore a tempo determinato in un Comune o in una Provincia, va rilevato come segue:
· in caso di assunzione di incarico presso l'Amministrazione di appartenenza, il dipendente va indicato nelle tabelle di organico (Tabelle 1, 7, 8, 9, 10, 11) una sola volta, nella qualifica ricoperta al 31 dicembre 2003, rilevando il cambio di qualifica nella Tabella 4;
· in caso di assunzione di incarico presso altra Amministrazione, il dipendente va rilevato, da parte dell'Amministrazione di provenienza, tra i cessati in Tabella 5, nella colonna "Altre cause" mentre l'Amministrazione di destinazione rileverà lo stesso come assunto in Tabella 6, nella colonna "Altre cause".
Per i segretari comunali e provinciali non va indicata la corrispondente "dotazione organica" in quanto detta informazione deve essere comunicata dall'Agenzia autonoma dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
Contratti di formazione e lavoro
Nel caso in cui nel corso dell'anno 2003 si sia avuta la trasformazione di tali contratti in assunzioni a tempo indeterminato, il personale interessato va rilevato tra i presenti al 31.12.2003, in Tabella 1, e tra gli assunti, in Tabella 6, colonna "Altre cause", nella qualifica/posizione economica corrispondente alla trasformazione.
Legge n. 59/97
Il personale inquadrato nell'Ente nel corso dell'anno 2003 in applicazione di tale legge va rilevato sia nella Tabella 1, fra i presenti al 31.12.2003, che nella Tabella 6 nell'apposita colonna.
Il personale assunto in applicazione dell'art. 9 della legge 150/2000 (costituzione Uffici stampa nelle Pubbliche Amministrazioni) va rilevato tra gli assunti nella Tabella 6, colonna "Altre cause", e nelle altre tabelle nella riga "Personale contrattista" cod. 0D0099.
Ministeri
Riga "Dirigente di I^ fascia"
Vanno compresi anche i dirigenti di 2^ fascia con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
Righe "Dirigente di 1^ fascia a tempo determinato" e di "Dirigente di 2^ fascia a tempo determinato
Va rilevato il personale cui sono stati conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.
Aziende Autonome
Nella Tabella 1:
· nel personale "Dirigente di I^ fascia" vanno compresi anche i dirigenti di 2^ fascia con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali;
· nelle qualifiche di "Dirigente di 1^ fascia a tempo determinato" e di "Dirigente di 2^ fascia a tempo determinato" va rilevato il personale cui sono stati conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.
Scuola
Le tabelle di rilevazione dei dati del comparto comprendono, indipendentemente dall'intestazione, le informazioni relative alla consistenza del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (supplenti annuali e non annuali) al 31.12.2003.
I supplenti brevi e saltuari sono rilevati nella Tabella 2 secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni.
Personale con qualifica dirigenziale
Per tale categoria di personale, appartenente all'area V di contrattazione relativa alla dirigenza scolastica, continua ad applicarsi, nell'anno di rilevazione, il CCNL sottoscritto in data 1 marzo 2002, relativo al periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001.
Personale docente incaricato dell'Ufficio di presidenza o di direzione
Tale personale, sebbene incaricato della presidenza, va rilevato nella qualifica di appartenenza, ossia quella di docente. La spesa relativa all'indennità di funzioni superiori e di reggenza (art. 69 del CCNL 4.8.95, richiamato dall'art. 142 del CCNL 24.7.03) e quella relativa all'indennità di direzione (art. 21 del CCNL 26.5.99) vanno rilevate nelle apposite colonne della Tabella 13. Per quanto concerne la suddetta indennità di direzione, si fa presente che la stessa, sebbene non prevista dal CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 24 luglio 2003, risulta, allo stato, oggetto di apposita contrattazione, in corso di definizione ai sensi dell'art. 142, comma 2, del citato CCNL.
Personale non docente
Nel conto annuale 2003 sono oggetto di rilevazione i profili di "Coordinatore amministrativo" e "Coordinatore tecnico", istituiti con l'accordo successivo per il personale ATA sottoscritto l'8 marzo 2002, in applicazione dell'art. 18 del CCNL 15 marzo 2001.
Personale in part-time
Nelle colonne "In part-time" va indicato il personale che nel 2003 ha svolto la propria attività lavorativa in regime di lavoro a tempo parziale, in base alla normativa vigente:
· articoli 491 e 572 del D. Lgs. 16.4.94, n. 297,
· articoli 7 e 8 della Legge 29.12.88, n. 554,
· D.P.C.M. 17.03.1988, n.117,
· articoli 36 e 57 del CCNL 24 luglio 2003,
· Ordinanza ministeriale n. 446 del 22.07.1997,
· Ordinanza ministeriale n. 55 del 13.02.1998,
· Circolare ministeriale n. 45 del 17 febbraio 2000,
Il personale destinatario risulta essere il seguente:
· docenti di ruolo di scuola materna ed elementare,
· docenti di ruolo di scuola secondaria di primo grado,
· docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado,
· personale educativo di ruolo,
· personale ATA di ruolo, con l'esclusione del personale direttivo,
· personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 24 luglio 2003.
AFAM (Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
Le tabelle di rilevazione comprendono, le informazioni relative alla consistenza del personale con contratto a tempo indeterminato e determinato (supplenti annuali e non annuali) al 31.12.2003.
I supplenti brevi e saltuari sono rilevati nella Tabella 2 secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni.
Personale con qualifica dirigenziale
L'art. 25 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ha previsto la qualifica di dirigente scolastico per i capi d'istituto. Con il CCNQ sottoscritto il 17.05.2000 è stata istituita l'apposita area V di contrattazione relativa alla dirigenza scolastica alla quale è equiparata anche quella dei conservatori e delle accademie. Il CCNL di tale categoria di personale, relativo al periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001, è stato sottoscritto in data 1 marzo 2002 e, pertanto, trova applicazione nell'anno di rilevazione.
Personale docente incaricato dell'Ufficio di presidenza o di direzione
Tale personale, sebbene incaricato della presidenza, va rilevato nella qualifica di appartenenza, ossia quella di docente. La spesa relativa all'indennità di funzioni superiori e di reggenza (art. 69 del CCNL 4.8.95) e quella relativa all'indennità di direzione (art. 21 del CCNL 26.5.99) vanno rilevate nelle apposite colonne della Tabella 13.
Part-time
Nella colonna part-time va indicato il personale con regime di lavoro a tempo parziale.
La normativa vigente (Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22.7.1997, Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13.2.1998, Circolare Ministeriale 45 del 17.2.2000) consente tale tipologia di lavoro soltanto al personale ATA con esclusione del personale direttivo, dei responsabili amministravi/coordinatori amministrativi, dei docenti, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori.
Università
Per il conto annuale 2003 la rilevazione prevede in sostituzione dell'unica qualifica di "assistente ruolo esaurimento" due distinte posizioni:
· assistente ruolo esaurimento tempo pieno,
· assistente ruolo esaurimento tempo definito.
Sono state individuate, altresì, le due posizioni di:
· ex ispettore generale r.e.,
· ex direttore divisione r.e.
Il collaboratore ed esperto linguistico (CEL) dovrà essere rilevato come segue:
· qualora sia stata data attuazione all'art. 22 del CCNL 13.5.2003, secondo biennio economico 2000-2001, attraverso le prove selettive ivi previste, i C.E.L. a tempo indeterminato dovranno essere rilevati tra le unità di personale delle categorie D ed EP;
· in caso contrario, vanno rilevati nella posizione di collaboratore ed esperto linguistico (CEL);
· se hanno il contratto a tempo determinato vanno rilevati in Tabella 2 (nella categoria"Area di collaborazione").
Supplenze ed affidamenti
Il docente o ricercatore di ruolo titolare di supplenza o affidamento nello stesso Ateneo, va rilevato nella qualifica di appartenenza e la relativa spesa di supplenza va rilevata in Tabella 13, colonna "Supplenze" (codice S611).
Il docente o ricercatore di ruolo titolare di supplenza o affidamento in altro Ateneo, va rilevato organicamente solo dall'Università dove è titolare. L'Università che corrisponde gli emolumenti per la supplenza, rileverà solo la spesa nella Tabella 13 colonna "Supplenze" (codice S611) senza rilevare le unità.
Le supplenze a titolo gratuito indicate numericamente nella Scheda informativa 1 alla domanda n. 5.
Direttore amministrativo
Va indicato il personale con contratto di direttore amministrativo disciplinato da quanto previsto dall'art. 17, comma 110 della legge 15.05.1997, n. 127; dall'art. 8, c. 1, della legge 17.10.1999, n. 370 e, per quel che concerne il trattamento economico, dal decreto interministeriale 23 maggio 2001.
Personale dirigente
Nella riga "Dirigente di 2^ fascia a tempo determinato" va rilevato il personale al quale sono stati conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dalla Legge n. 145/2002.
Corpi di Polizia
Il personale dei Corpi di Polizia (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri) individuato nelle tabelle del conto annuale distintamente per singolo Corpo, può essere suddiviso in:
· Personale assunto in modo stabile (individuato per ciascun Corpo nelle qualifiche/gradi): è compreso nella consistenza di personale, indicato nelle qualifiche/gradi, anche il personale in aspettativa senza assegni o con assegni ridotti. Per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza è compreso sia il personale in servizio permanente che quello non in servizio permanente effettivo compreso nei gradi (con ferma quadriennale , trattenuto, richiamato dalla ausiliaria o dalla riserva).
· Personale privo di rapporto d'impiego: agenti, carabinieri e finanzieri ausiliari (sia in ferma di leva che trattenuti); ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o in rafferma biennale; ufficiali in ferma prefissata (da rilevare nell'apposita riga "Ufficiali in ferma prefissata"); allievi (di accademia, sottufficiali, ufficiali di complemento e restante personale allievo).
· Personale che espleta attività tecnico-scientifica:
a) Polizia di Stato: le unità di personale che espleta attività tecnica o tecnico-scientifica e le unità di personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari, vanno ricomprese nelle corrispondenti qualifiche del personale che svolge funzioni di polizia.
b) Corpo Forestale: le unità di personale che espleta attività tecnico-scientifica , tecnico-strumentale ed amministrative vanno ricomprese nelle corrispondenti qualifiche del personale che svolge funzioni di polizia
Per i Cappellani Militari la compilazione del conto annuale deve essere effettuata solo dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.
In corrispondenza delle qualifiche/gradi individuati con "+13 anni" e "+ 23 anni" vanno indicate esclusivamente le unità e le spese relative al personale beneficiario, rispettivamente, dello stipendio di primo dirigente e gradi equiparati e di dirigente superiore e gradi equiparati.
In corrispondenza delle qualifiche/gradi individuati con "+15 anni" e "+ 25 anni" vanno indicate esclusivamente le unità e le spese relative al personale beneficiario, rispettivamente, del trattamento economico di primo dirigente e gradi equiparati e di dirigente superiore e gradi equiparati.
Forze Armate
Il personale delle Forze Armate (Esercito, Aeronautica, Marina, Capitanerie di Porto) individuato nelle tabelle del conto annuale distintamente per singola Arma, può essere suddiviso in:
· Personale assunto in modo stabile (individuato nei gradi): è incluso anche il personale trattenuto, richiamato dalla riserva o dall'ausiliaria compreso nei gradi. Va rilevato anche il personale in aspettativa senza assegni o con assegni ridotti;
· Personale privo di rapporto d'impiego:
a) volontari di truppa in ferma breve prefissata e rafferma;
b) volontari in ferma annuale;
c) leva coscritta;
d) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, esclusi i piloti di complemento reclutati ai sensi della legge 224/86, da indicare nei corrispondenti gradi relativi al personale assunto in modo stabile;
e) ufficiali in ferma prefissata (UFP);
f) allievi (di accademia, sottufficiali, ufficiali di complemento e restante personale allievo).
I Cappellani militari vanno rilevati negli apposti modelli di rilevazione.
In corrispondenza dei gradi individuati con "+13 anni" e "+ 23 anni" vanno indicate esclusivamente le unità e le spese relative al personale beneficiario, rispettivamente, dello stipendio di colonnello (e gradi equiparati) e di brigadier generale (e gradi equiparati).
In corrispondenza dei gradi individuati con "+15 anni" e "+ 25 anni" vanno indicate esclusivamente le unità e le spese relative al personale beneficiario, rispettivamente, del trattamento economico di colonnello (e gradi equiparati) e di brigadier generale (e gradi equiparati).