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In allegato è consultabile la
circolare, emanata in data 3 febbraio 2004 dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, concernente il “patto di stabilità interno” per l’anno
2004 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Tale circolare fornisce
chiarimenti agli enti locali interessati sull’applicazione delle regole del patto
di stabilità interno per l’anno 2004, secondo le disposizioni dell’art. 29
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e le modifiche
introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
La circolare per il 2004 – dopo
aver ripreso alcuni aspetti relativi al patto di stabilità interno per il 2003
– si sofferma sulle limitate modifiche introdotte dalla legge finanziaria per
il 2004 rinviando, per tutto ciò che non risulta trattato, alla precedente
circolare n. 7 del 4 febbraio 2003.
Di particolare valenza per gli enti sono:
- le esemplificazioni delle modalità di calcolo del saldo
finanziario programmatico per l’anno 2004;
- la
individuazione puntuale (con esempio di calcolo) delle poste – relative ai maggiori
oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 (0,99%) – che -possono
essere portate in detrazione dal calcolo del saldo finanziario;
le ulteriori precisazioni per l’invio degli obiettivi programmatici e per il monitoraggio del patto di stabilità interno.
Patto di stabilità interno 2003
: monitoraggio on line
A partire dal 2003 le Regioni a
statuto ordinario, le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 60.000
abitanti, devono comunicare ogni trimestre all'Amministrazione centrale tutti i
dati relativi al patto di stabilità interno, secondo quanto stabilito
dall’articolo 29, comma 13, della legge n. 289 del 2002 e dal successivo decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno del 24 giugno 2003.
In particolare, il decreto del
24 giugno 2003 prevede che tutte le informazioni per il monitoraggio del patto,
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, vengano
trasmesse via web entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
Al fine di supportare le
amministrazioni interessate la Ragioneria ha previsto un accesso riservato sul
sito internet. Per garantire per tempo agli utenti l’accesso attraverso user-id
e password, sono disponibili all’indirizzo http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it/
tutte le istruzioni necessarie (“regole per il sito”).
Articolo 29 della legge n. 289
del 2002 (legge finanziaria 2003)
Patto di Stabilità