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Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei conti, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non da quando la scoperta del danno è portata a conoscenza della Procura regionale della Corte medesima, bensì da quando l'amministrazione danneggiata abbia preso (o avrebbe potuto prendere) conoscenza del comportamento doloso o colposo causativo dell'ingiusto danno contabile. A questo proposito, si ravvisa l'opportunità che, al fine di evitare eventuali coinvolgimenti diretti delle R.P.S. per omessa denuncia nei termini di cui all'art. 1, comma 3° della legge n. 20/1994, queste ultime, trascorso inutilmente il termine perentorio fissato nel primo rilievo per la regolarizzazione dell'atto (messa in mora dell'amministrazione), dovranno provvedere a segnalare il caso alla competente Procura regionale della Corte dei conti.