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La circolare n. 28/2007 fornisce agli uffici ed alle ragionerie appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso Enti ed organismi Pubblici, alcune linee guida da seguire nelle operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il citato articolo 48-bis dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La circolare, oltre ad indicare i mezzi da utilizzare per procedere alla verifica sull’assenza di inadempimenti al predetto obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento, prevede, in alternativa, la possibilità di acquisire al riguardo, da parte dell’Amministrazione che dispone il pagamento, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La stessa circolare, inoltre, delinea alcune ipotesi di esclusione dalla cennata verifica e il trattamento di eventuali irregolarità.
Le istruzioni impartite, peraltro, rappresentano prime modalità applicative dell’art. 48-bis, diramate nelle more dell’adozione del previsto regolamento ministeriale e nella consapevolezza che il medesimo regolamento potrebbe contenere anche statuizioni in parte difformi.