Cosa si intende all'art. 2, comma 2 del DPCM, quando si dice che le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate in via esclusiva in sostituzione del sistema contabile previgente?
Il comma 2, prevedendo che ”Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2” intende dire che, dal 1° gennaio 2011, gli enti in sperimentazione applicano le disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 e del DPCM concernente la sperimentazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2011 (TUEL per gli enti locali, D.Lgs. 76/2000 per le regioni, il regolamento di contabilità dell’ente in sperimentazione, ecc.). In particolare il decreto si riferisce al NUOVO principio contabile di competenza finanziaria, che disciplina le modalità di imputazione delle obbligazioni giuridiche agli esercizi finanziari che deve essere adottato dal 1° gennaio 2012 e che, successivamente, costituirà una modifica al TUEL nonché al principio contabile applicato che riguarda più propriamente la gestione. Pertanto, la sperimentazione non richiede l’adozione di un doppio sistema contabile (uno sperimentale ed uno ufficiale) se non limitatamente ai bilanci (di previsione e di rendiconto) per i quali richiesta una duplice rappresentazione dei medesimi dati contabili (secondo il nuovo e il vecchio schema).
La sperimentazione consiste solo nella rappresentazione dei Bilanci secondo un nuovo schema?
No, la sperimentazione richiede l’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla riforma contabile disposta dal decreto legislativo 2011 e dal DPCM della sperimentazione nuove norme contabili in sostituzione, se non compatibili, di quelle previgenti (compresi i principi contabili di cui agli allegati, di cui il n 1 e il n. 2 devono essere applicati dal 1° gennaio 2012). Solo con riferimento agli schemi di bilancio è richiesta una “gestione parallela”, nella quale, nel 2012, i nuovi schemi di bilancio hanno solo una funzione conoscitiva e affiancano quelli previgenti che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, compreso l’aspetto autorizzatorio, mentre nel 2013 i nuovi schemi di bilancio assumono valore giuridico, affiancati ai vecchi schemi, che assicurano invece solo la funzione conoscitiva.
La comunicazione dei referenti della sperimentazione deve essere prodotta con l'indicazione anche dei due enti strumentali di cui all'art. 3 comma 5 dello schema del DPCM ed inoltrata via posta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEPA?
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DPCM della sperimentazione è necessario che, contestualmente alla comunicazione dei referenti della sperimentazione siano indicati anche i due enti strumentali e, per le regioni, l’ente sanitario coinvolti nella sperimentazione. La comunicazione può essere anticipata all’indirizzo di posta elettronica info.arconet@tesoro.it. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria coinvolti nella sperimentazione devono adottare il medesimo sistema contabile dell’ente sperimentatore, con particolare riferimento al nuovo principio di competenza finanziaria e agli schemi di bilancio. Agli enti strumentali in contabilità civilistica coinvolti nella sperimentazione è richiesto il rispetto dei principi del codice civile, la partecipazione alla rilevazione SIOPE e l’elaborazione di un prospetto da allegare al bilancio di esercizio e, dal 2013, al budget (allegati 9 e 10 al DPCM), concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog - la cd. Tassonomia (art. 16, commi 1 e 2 del DPCM). Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. La tassonomia è richiesta anche agli enti sanitari in sperimentazione (art. 16, comma 3i del DPCM)
E’ possibile indicare due referenti per la sperimentazione?
Nel confermare la preferenza per l’individuazione di un solo referente, al quale è opportuno affiancare un sostituto, si rappresenta che è possibile segnalare due referenti.
Qual è la differenza tra gli organismi strumentali e gli enti strumentali? E’ necessario comunicare gli enti e gli organismi strumentali che partecipano alla sperimentazione?
Gli organismi strumentali sono le articolazioni organizzative degli enti dotate di autonomia contabile e di bilancio, ma prive di personalità giuridica propria .
Trattandosi di organismi che fanno parte degli enti in sperimentazione, partecipano alla sperimentazione (tutti). Si tratta, ad esempio, delle istituzioni dei comuni o dei consigli regionali.
Gli enti strumentali sono enti istituiti per lo svolgimento di funzioni o servizi dell’ente nelle fattispecie previste dall’art. 21 del DPCM.
Sono dotati di personalità giuridica propria e sono coinvolte nella sperimentazione su indicazione dell'ente "capofila" (almeno un ente in contabilità economica e un ente in contabilità finanziaria). Nelle fattispecie previste dall’articolo 21 del DPCM della sperimentazione si tratta, ad esempio, dei consorzi di cui all’articolo 31 del TUEL che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e delle aziende speciali degli enti locali e degli enti istituiti dalle regioni.
L’ente non ha enti strumentali in contabilità finanziaria se non le Autorità d'Ambito, che - salvo proroghe - dovrebbero cessare entro fine anno. E' possibile indicare solo una società in contabilità economica?
Si conviene circa l’opportunità di non coinvolgere nella sperimentazione gli enti strumentali destinati ad essere soppressi.
Nel 2012, i nuovi bilanci previsti dall’articolo 9 del DPCM sono presentati congiuntamente alla legge regionale o alla delibera di approvazione dei “bilanci ufficiali”?
Nel corso della sperimentazione gli enti presentano al Consiglio i nuovi schemi di bilancio, completi di tutti i loro allegati, unitamente al relativo bilancio autorizzatorio.
Infatti, la sperimentazione coinvolge gli enti in sperimentazione nel loro complesso, e non solo l’ufficio bilancio o ragioneria. Pertanto è necessario che il Consiglio riceva formalmente i nuovi schemi di bilancio insieme al bilancio autorizzatorio.
Considerato che l’emanazione nel mese di dicembre 2011 del DPCM concernente la sperimentazione potrebbe non consentire la predisposizione dei nuovi schemi di bilancio di previsione entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, limitatamente a tale esercizio il nuovo schema di bilancio di previsione può essere presentato successivamente a quello autorizzatorio.
Se alla data di approvazione del bilancio 2012 i nuovi schemi di bilancio non risultano corredati da tutti gli allegati è possibile che tale documento, anche se non completo, sia portato a conoscenza del Consiglio unitamente al bilancio autorizzatorio, con la precisazione che la documentazione sarà completata successivamente.
Le eventuali variazioni di bilancio dovranno essere applicate anche ai nuovi schemi e approvate dagli organi competenti come indicati nell’articolo 10 del DPCM?
Le variazioni di bilancio devono essere effettuate sia al bilancio autorizzatorio che a quello parallelo. Al Consiglio si presenta congiuntamente la variazione al bilancio autorizzatorio, e la variazione del bilancio parallelo. Sono oggetto di approvazione solo le variazioni di bilancio riguardanti il bilancio autorizzatorio.
Nel 2012 le variazioni di bilancio sono disciplinate dalle medesime norme applicate nel 2011, mentre nel 2013, considerato che il nuovo schema di bilancio è autorizzatorio, le variazioni di bilancio sono disciplinate dall’articolo 10 del DPCM. Nel 2012, con riferimento alle variazioni del fondo pluriennale vincolato, deve farsi riferimento alla disciplina prevista dal DPCM della sperimentazione che prevede che le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono di competenza della Giunta.
All’inizio della sperimentazione è necessario aggiornare la legge o il regolamento di contabilità a quanto previsto dal DPCM della sperimentazione?
Trattandosi di una sperimentazione destinata a verificare la rispondenza delle norme introdotte dal titolo primo del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia”, non si ritiene opportuno procedere, in questa fase, ad un puntuale aggiornamento delle leggi e dei regolamenti di contabilità degli enti in sperimentazione.
Ai fini della sperimentazione si ritiene sufficiente l’inserimento della seguente norma negli ordinamento contabile degli enti in sperimentazione: “Nel corso del 2012 e nel 2013 l’ente applica le disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, con particolare riferimento alle norme del ……(*), per quanto con esse compatibili.
Nella delibera di giunta degli enti locali è opportuno indicare le attività della sperimentazione rinviate al 2013 (la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato) e l’anno di riferimento per il riaccertamento dei residui (art. 14 del DPCM sperimentazione).
(*) Indicare i riferimenti delle leggi e dei regolamenti di disciplina del proprio sistema contabile.
I tempi necessari alla predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2012, completo di tutti gli allegati, potrebbe comportare un ritardo anche nella classificazione della spesa per macroaggregati. In tali casi, come è possibile elaborare il consuntivo per macroaggregati se, nei primi mesi del 2012, non è stato possibile gestire il bilancio per macroaggregati?
L’assenza del bilancio di previsione 2012 completo di allegati e, quindi, della nuova classificazione dei capitoli di entrata e di spesa (compresa quella per categoria e per macroaggregati), non deve impedire che, fin dall’inizio, gli accertamenti e gli impegni siano classificati anche secondo la nuova classificazione delle entrate e delle spese, escludendo l’applicazione del criterio della prevalenza.
Un ente locale in sperimentazione intende approvare il bilancio di previsione annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relativi allegati entro il termine del 31/12/2011 (termine ultimo a legislazione vigente).
A legislazione vigente, gli schemi di bilancio sono obbligatoriamente costituiti dagli schemi approvati con DPR 194/1996 (bilanci) e DPR 326/1998 (Relazione previsionale e programmatica) che non sono ovviamente coerenti con i sistemi e gli schemi che saranno approvati con il DPCM, atteso entro fine anno, che disciplinerà la sperimentazione, introducendo – fra gli altri – i nuovi schemi di bilancio.
L’ente deve pertanto approvare un bilancio i cui stanziamenti di entrata e di spesa siano, da un lato, coerenti con il nuovo principio di competenza finanziaria, dall’altro siano articolati (anche) secondo la classificazione propria degli schemi a legislazione invariata, che mantengono integralmente l’attuale funzione autorizzatoria.
L’elemento di maggiore criticità che si riscontra nel coniugare i due aspetti sopra richiamati risiede nello stanziamento del fondo pluriennale vincolato.
L’ente, in sede di formazione del nuovo bilancio, ha scelto di riaccertare i residui attivi e passivi – con particolare riferimento agli investimenti – già nel 2011, possibilità esplicitamente contemplata anche dall’ultimo periodo dell’art. 14, comma 1, lett. b) dello schema di DPCM.
Nella parte spesa del bilancio 2012/2014 sono stanziate le previsioni corrispondenti alle obbligazioni giuridiche già impegnate a residuo o finanziate sulla competenza dell’esercizio 2011 (che saranno quindi residui all’1/1/2012). A pareggio, è stato stanziato in entrata l’importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato.
Nell’ambito degli schemi di bilancio a legislazione vigente, la collocazione scelta tra le voci di entrata possibili è l’avanzo presunto ex art. 187, comma 3, del TUEL, stanziato in ciascuna annualità del triennio 2012/2014.
Non si è, al contrario, riscontrata una collocazione possibile rispetto alla quota di fondo pluriennale vincolato che maturerà nel triennio per effetto dei “nuovi” investimenti stanziati sulla competenza 2012/2014, in corrispondenza degli investimenti finanziati con entrate che saranno accertate integralmente sulla competenza dell’esercizio ma che finanzieranno obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi.
Non si ritiene, infatti, possibile – a legislazione vigente - qualificare come “avanzo presunto” spese stanziate sulla competenza del bilancio pluriennale per i “nuovi” investimenti.
Questi ultimi sono stati pertanto stanziati interamente sulla competenza dell’esercizio in cui sarà accertata la corrispondente fonte di finanziamento, al fine di assicurare l’indispensabile equilibrio finanziario del bilancio, a prescindere dall’esercizio nel quale scadranno le obbligazioni giuridiche che sorgeranno per effetto della realizzazione degli investimenti programmati.
Solo a seguito dell’emanazione del DPCM sarà possibile, con variazione di bilancio, rimodulare le previsioni degli investimenti sugli esercizi corrispondenti al nuovo principio di competenza finanziaria, derogando – proprio in forza delle norme introdotte dal DPCM – il TUEL, in modo da stanziare tra le entrate – avanzo presunto – il fondo pluriennale vincolato.
Tale operazione sarà accompagnata dall’approvazione del bilancio secondo i nuovi schemi.
Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente se il percorso sopra delineato sia corretto.
Il percorso individuato è corretto. L’adozione del nuovo principio di competenza finanziaria richiede l’inserimento negli schemi di bilancio (sia quelli sperimentali che quelli vigenti nel 2011) del fondo pluriennale vincolato. Per gli enti locali è necessario tenere conto della rigidità degli schemi di bilancio, che non ne consentono l’inserimento tra le entrate e le spese (mentre risulta possibile, invece, l’inserimento del fondo nel PEG come articolazione dell’intervento riferito all’opera). Per ovviare a tale rigidità è necessario che l’ente locale utilizzi il fondo pluriennale vincolato servendosi dell’avanzo di amministrazione vincolato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato, può essere incrementato negli esercizi previsti nel bilancio pluriennale. Gli enti locali che approvano il bilancio di previsione prima dell’emanazione del DPCM concernente la sperimentazione inseriscono il fondo pluriennale vincolato derivante dalle entrate di competenza del 2012 con successiva variazione di bilancio e, conseguentemente, provvederanno a rimodulare le previsioni degli investimenti sugli esercizi del bilancio pluriennale, in attuazione al nuovo principio di competenza finanziaria, derogando – proprio in forza delle norme introdotte dal DPCM – il TUEL, in modo da stanziare tra le entrate il fondo pluriennale vincolato. Per la quota del fondo pluriennale derivante dal riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2011, è possibile procedere all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione senza attendere l’emanazione del DPCM della sperimentazione.
I mandati e le reversali verranno inviati al tesoriere rispettando la classificazione contabile attuale o quella prevista dall'armonizzazione?
Nel 2012 i tesorieri fanno riferimento alla classificazione dei mandati e le reversali vigente nel 2011. Nel 2013 i tesorieri fanno riferimento alla nuova classificazione dei titoli di incasso e di pagamento. Nel corso della gestione 2012, al fine di consentire l’elaborazione del consuntivo secondo il nuovo schema, è necessario che tutte le operazioni di gestione siano classificate anche secondo il nuovo sistema di classificazione.
La classificazione “Titoli - Missioni - Programmi - Macroaggregati - Capitoli e Articoli” corrisponde, per gli enti locali, all'attuale sistema di classificazione in “Titoli - Funzioni - Servizi - Interventi - Capitoli e Articoli”?
No, non corrisponde in quanto il titolo” pur mantenendo la sua connotazione è sottordinato alla missione e al programma, sono stati introdotti nuovi titoli e la “Missione” è il primo livello di classificazione della spesa. Anche se non c’è corrispondenza con il vecchio sistema in alcuni casi è possibile individuare una relazione.
Il livello III, IV e V del piano dei conti sono livelli di struttura del Bilancio?
L’articolo 8 del DPCM della sperimentazione stabilisce che il livello minimo del piano finanziario, ai fini del raccordo del bilancio è il quarto livello Quindi le voci di quarto livello del piano dei conti sono capitoli o articoli del bilancio gestionale finanziario gestionale (per gli enti locali il PEG), ovvero la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di finanza pubblica (Bilanci di previsione).
Nell’esercizio in cui è adottato il piano dei conti finanziario è necessario dotare l’ente di procedure informatiche che collegano il nuovo piano dei conti con gli attuali capitoli di PEG.
Come è possibile classificare i residui al 31 dicembre 2011 per macroaggregati senza ripartirli tra più capitoli di bilancio?
Esclusivamente con riferimento ai residui passivi esistenti al 31 dicembre 2011 è possibile procedere ad una riclassificazione per macroaggregati sulla base del criterio della prevalenza.
E’ possibile adottare una classificazione dei capitoli più analitica del quarto livello del piano dei conti finanziario previsto dagli allegati n. 5 e n. 6?
E’ possibile adottare una classificazione dei capitoli o articoli più analitica, a condizione di garantire sempre il raccordo di ciascun capitolo o articolo con il quarto livello del piano dei conti. In particolare è possibile istituire più capitoli o articoli di bilancio raccordati alla medesima voce del piano dei conti finanziario. In questo modo è possibile recuperare gli attuali capitoli o articoli dei bilanci gestionali (PEG per gli enti locali) a condizione che non presentino un livello di aggregazione maggiore di quello previsto nel piano dei conti finanziario.
Quando deve essere effettuato il riaccertamento dei residui per adeguarli al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 del DPCM della sperimentazione e al relativo principio applicato?
L’articolo 14 del DPCM della sperimentazione prevede che il riaccertamento debba essere effettuato nel corso del 2012 al fine di eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012.
E’ prevista la possibilità, per gli enti in sperimentazione di riaccertare i propri residui all’avvio del 2012 al fine di eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2011.
E’ opportuno che gli enti che sperimentano, fin dal 2012, il piano dei conti integrato e la contabilità economica procedano al riaccertamento dei propri residui all’avvio del 2012 al fine di eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2011.
In ogni caso, il consuntivo 2012 di tutti gli enti in sperimentazione dovrà essere coerente con il nuovo principio della competenza finanziaria, anche con riferimento ai residui provenienti dalle gestioni precedenti all’esercizio 2012.
La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale può essere effettuata dal 2012?
La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale può essere effettuata dal 2012 solo dagli enti in sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento dei propri residui attivi e passivi in modo da eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2011.
Gli enti in sperimentazione che riaccertano i propri residui attivi e passivi in modo da eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012 possono applicare quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del DPCM della sperimentazione nel bilancio di previsione pluriennale del 2013.
Relativamente all’articolo 10 del DPCM avente ad oggetto “le variazioni al bilancio”: il comma 2 deve essere inteso che le variazioni agli stanziamenti delle missioni e dei programmi sono di competenza del Consiglio?
Sì, le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi sono di competenza del Consiglio. Possono essere effettuate dalla Giunta le variazioni agli stanziamenti di cassa delle missioni e dei programmi, le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste e al fondo pluriennale vincolato.
Con riferimento all’articolo 13 avente ad oggetto “transazione elementare”, il codice da attribuire alle spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari, previsto dal comma 2 lettera b, deve intendersi 3?
Sì, deve intendersi 3, l’errore materiale, costituito dalla mancata indicazione del numero attribuito del codice, sarà eliminato in occasione della pubblicazione del decreto.
All’articolo 19, comma 1, avente ad oggetto “bilancio consolidato”, il riferimento a “degli enti di cui all’articolo 1, comma 3, deve intendersi riferito al Dlgs 118/2011 o a quelli dell’articolo 3 del comma 3 del Dpcm?
Il richiamo all’articolo 1, comma 3, effettuato dall’articolo 19, comma 1 del DPCM della sperimentazione deve intendersi riferito al medesimo DPCM (il cui articolo 1, comma 3, riguarda gli enti sanitari finanziati con le risorse del Servizio sanitario nazionale).
Gli enti che hanno rinviato al 2013 l'adozione del piano integrato dei conti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione 2012 l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti di cui all'allegato 7-d del DPCM 28 dicembre 2011?
Gli enti che rinviano la sperimentazione del piano dei conti integrato non sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione e al rendiconto l'allegato 7-d e 8-f ( rispettivamente "Previsioni annuali secondo il piano dei conti" e "Previsioni e risultati secondo il piano dei conti") del DPCM 28 dicembre 2011 relativo alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del d. lgs 118/2011.
Le spese per interessi passivi devono essere riclassificate interamente nella Missione “Debito pubblico”, oppure devono essere suddivise all’interno di ogni Missione e di ogni Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali?
Le spese per interessi passivi vanno classificate nella Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Titolo I – Spese correnti, salvo i casi in cui gli Interessi passivi siano attribuibili con certezza ad una specifica finalità, rappresentata dal Programma all’interno della Missione di riferimento. Questo comporta che si prosegua con la modalità di classificazione di tali spese secondo le specifiche finalità, laddove possibile, in analogia a quanto accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali.
Le spese di personale dell’ente devono essere totalmente inserite nella Missione “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” nel Programma “Risorse umane”, oppure devono essere suddivise all’interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali?
Le spese di personale dell’ente vanno suddivise all’interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali. Questa ripartizione delle spese di personale permette di avere una corretta rappresentazione della spesa complessiva afferente a ciascuna Missione/Programma relativa alle diverse tipologie di spesa secondo la classificazione economica, in base all’articolazione per Titoli, e Macroaggregati.
Il Programma denominato “Risorse umane” è da intendersi relativo alle spese connesse alle politiche generali per il personale, non attribuibili a specifiche Missioni e quindi non riferite alle spese dirette per lo svolgimento delle attività specifiche di ciascun Programma.
Le spese per fitti passivi e canoni devono essere totalmente inserite nella Missione “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” nel Programma “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, oppure devono essere suddivise all’interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali?
Le spese per fitti passivi e canoni dell’ente vanno suddivise all’interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali. Questa ripartizione delle spese per fitti passivi e canoni permette di avere una corretta valutazione della spesa complessiva afferente a ciascuna Missione/Programma relativa a tutte le diverse tipologie di spesa secondo la classificazione economica, in base all’articolazione per Titoli e Macroaggregati.
Per gli enti in sperimentazione che effetti produce l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato ai fini del calcolo del saldo di competenza mista previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno?
Al riguardo si rappresenta che, nel bilancio 2012 il fondo pluriennale vincolato è determinato ai sensi di quanto previsto all’articolo 14 del DPCM 28 dicembre concernente le modalità di attuazione della sperimentazione ed iscritto nel bilancio autorizzatorio servendosi dell'avanzo di amministrazione vincolato.
In risposta al quesito postosi rappresenta che il fondo pluriennale vincolato, come definito nel paragrafo 5.4 dell’allegato n. 2 al DPCM 28 dicembre 2011, incide sul saldo di competenza mista del patto di stabilità interno, solo per la parte corrente.
Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, l’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.
+ Accertamenti correnti 2012 validi per il patto
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
= Accertamenti correnti 2012 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Al riguardo si ipotizza che:
nell'anno 2011 si sono verificate le seguenti operazioni:
1) accertate entrate correnti per € 6.000 , (e quindi conteggiati nel saldo di competenza mista 2011), rilevanti ai fini patto 2011, e incassate € 5.000. La somma residua pari ad € 1.000,è esigibile nel 2013.
2) Impegnate spese correnti per € 7.000 e pagate per € 2.000. La differenza di € 5.000 è esigibile nel 2013.
nel bilancio di previsione 2013 predisposto prima del riaccertamento dei residui effettuato ai sensi dell’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2012 risultavano stanziamenti di entrata corrente e di spesa corrente per € 20.000
Con riferimento all’esempio ipotizzato si rappresenta il seguente utilizzo del fondo pluriennale vincolato e le seguenti modalità di calcolo del saldo di competenza mista (per la parte corrente):
1) il residuo attivo di 1.000 è cancellato dall’elenco dei residui attivi del 2012 e la relativa entrata è riaccertata con imputazione all’esercizio 2013;
2) Il residuo passivo di 5.000 è cancellato dall’elenco dei residui passivi del 2012 e la relativa spesa è impegnata con imputazione all’esercizio 2013:
3) Ipotizzando che il riaccertamento dei residui riguardi solo le entrate e le spese di cui alle lettere 1 e 2, il fondo pluriennale vincolato determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del DPCM 28 dicembre 2011, ammonta a 4.000 (5000 – 1000). Il fondo di 4.000 unitamente all’entrata di 1000 (già accertata) costituisce la copertura all’impegno di 5.000 ed è destinato ad essere interamente utilizzato nel corso del 2013 (pertanto alla fine del 2013 il fondo pluriennale in uscita sarà azzerato);
4) A seguito del riaccertamento, agli stanziamenti di entrata 2013 si aggiunge lo stanziamento di 1000 derivante dal riaccertamento (già accertato ai sensi del citato articolo 14) e il fondo pluriennale vincolato di 4000, mentre agli stanziamenti di spesa 2013 si aggiunge lo stanziamento di 5000 derivante dal riaccertamento (già impegnato ai sensi del citato articolo 14).
5) Se nel corso del 2013 tutti le entrate e le spese stanziate sono accertate e impegnate ai fini del patto di stabilità interno avremo la seguente situazione del 2013:
+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto € 21.000
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) € 4.000
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di pesa) €-
= Accertamenti correnti 2013 € 25.000
Tali accertamenti correnti adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale saranno confrontati con gli impegni correnti dell’esercizio, pari a 25.000, con un saldo pari a zero, esattamente corrispondente al saldo che si sarebbe determinato se l’ente non avesse partecipato alla sperimentazione (accertamenti correnti pari a 20.000 – impegni correnti pari a 20.000 = 0).
Questo Comune accertava alcune entrate derivanti da ruoli (principalmente xtratributarie) per cassa. Si chiede se i suddetti ruoli pregressi (risalenti, in alcuni casi, fino al 2000) debbano essere accertati nel 2012 per l'intero importo non ancora riscosso o se possano, in deroga al principio 3.7 essere accertati ancora per cassa, applicando il nuovo principio contabile ai soli titoli di credito che si origineranno a partire dal 2012
Premesso che i ruoli pregressi molto risalenti nel tempo (ad esempio al 2000) devono essere oggetto di attento esame per verificare l’effettiva esistenza del credito (potrebbero essere prescritti), con riferimento al quesito posto si rappresenta che le entrate per le quali negli esercizi precedenti è stato emesso il ruolo e che codesto Comune non ha accertato ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa, devono essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dal 2012.
Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo svalutazione crediti, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.
A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.
L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.
Il nostro Comune passerà, a partire dall’anno 2012, alla riscossione diretta della Tarsu e quindi introiterà anche il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di spettanza della provincia (e liquidato contestualmente alla Tarsu dal Comune). Tale importo dovrà essere poi riversato alla Provincia.
Come va classificato a bilancio l’introito?
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di spettanza della provincia e riscosso dal Comune a seguito del passaggio alla riscossione diretta della TARSU, debba essere contabilizzato tra i servizi per conto terzi.
Tra le entrate dei servizi per conto terzi (E.9.02.05.02.000 “Riscossione imposte indirette per conto di terzi”) è contabilizzato l’importo del Tributo provinciale riscosso dal Comune.
Tra le spese dei servizi per conto terzi è contabilizzata sia la quota versata del tributo riversata alla provincia che la quota del tributo trattenuto dal Comune a titolo di commissione ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del D. Lgs 504/1992.
Con riferimento alla indicata commissione il Comune emette un mandato di pagamento commutabile in quietanza di entrata nel bilancio del Comune stesso (con imputazione al titolo terzo delle entrate).
Il punto 5.2, lett. a) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, riguardante le spese di personale, non indica le modalità di contabilizzazione del trattamento accessorio premiante, solitamente liquidato nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce.
Le spese relative al trattamento accessorio premiante liquidato nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce sono stanziate e impegnate nell’esercizio successivo a quello cui la premialità si riferisce. Pertanto, a regime, in ogni esercizio finanziario, è imputata la spesa relativa alla premialità dell’esercizio precedente. Alla chiusura dell’accordo si registra l’obbligazione relativa al trattamento accessorio premiante imputandola contabilmente all’esercizio del bilancio pluriennale in cui tale obbligazione scade e diventa esigibile.
Nell’allegato 7-a relativo al Prospetto delle Entrate di Bilancio degli Enti Locali strutturate per Titolo, Tipologia e Categoria, abbiamo rilevato un cambio nella codifica numerica delle Tipologie a partire dal Titolo 3. Per i primi due Titoli la numerazione delle Tipologie parte da 101, con incrementi di uno (102, 103, …), mentre per i rimanenti Titoli la Tipologia parte da 100, con incrementi di 100 (200, 300. …).
Un’incongruenza ancora più rilevante consiste nella costruzione del codice di 7 caratteri, riportato a lato di ogni voce, tra i primi due Titoli e gli altri.
Entrate Classificazione visibile ad esempio in:
ALL. n. 7 - a- Entrate per categorie
| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione |
|---|---|
| 1010100 | Tipologia 101: Tributi diretti |
| 1010123 | Addizionale comunale IRPEF |
| 1010124 | Altre addizionali comunali di tributi diretti |
| 1010125 | Addizionali provinciali di tributi diretti |
| … | |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi indiretti |
| 1010204 | Imposta sulle assicurazioni |
| 1010217 | Imposta sulle assicurazioni Rc auto |
| … |
|
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI |
| 2010103 | Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA |
| 2010104 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da Famiglie |
| …. | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3010100 | Vendita di beni |
| 3010200 | Vendita di servizi |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| 3020100 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| Titolo | Tipologia | Categoria |
|---|---|---|
| 1 carattere | 4 caratteri | 2 caratteri |
| Titolo | Tipologia o categoria |
00 |
|---|---|---|
| 1 carattere | 4 caratteri | 00 fisso |
Una logica quindi disomogenea e a nostro parere da correggere, estendendo il criterio di costruzione del codice adottato per i primi due Titoli a tutti gli altri, la classificazione dovrebbe pertanto venir impostata come nel seguente schema esemplificativo:
| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione |
|---|---|
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3010001 | Vendita di beni |
| 3010002 | Vendita di servizi |
| 3010003 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni |
Le incoerenze riscontrate nella codifica delle entrate di bilancio per Titoli-Tipologie-Categorie tra i primi due titoli, da un lato, e i successivi titoli, dall’altro, non sono il risultato di un errore. I codici sono stati definiti seguendo una logica che deriva dalla costruzione del piano dei conti e dalla scelta di collegare gli schemi di bilancio alla struttura del piano finanziario.
In particolare, i titoli delle entrate sono definiti in corrispondenza del primo livello del piano dei conti (si veda l’allegato 6 al DPCM relativo al piano dei conti per gli enti locali) mentre, per motivi di significatività di rappresentazione nello schema di bilancio, si è scelto di non far valere per tutti i titoli di entrata la stessa relazione/corrispondenza tra le rispettive tipologie e categorie e i livelli di articolazione, successivi al primo, del piano dei conti.
Pertanto per la classificazione per Titoli-Tipologie-Categorie rappresentate negli schemi di bilancio, è stata seguita la seguente logica (la stessa per gli schemi del bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e del rendiconto della gestione):
1. in corrispondenza del livello I del piano dei conti sono definiti i titoli delle entrate (questo vale per tutti i titoli di entrata);
2. per i primi due titoli di entrata (entrate tributarie e trasferimenti correnti - prime due voci del livello I del piano dei conti di cui all’allegato 6), le tipologie corrispondono al III livello del piano dei conti, mentre le categorie corrispondono al IV livello del piano dei conti;
3. per tutti gli altri titoli, le tipologie corrispondono alle voci del II livello del piano dei conti e le categorie sono allineate alle voci di III livello del piano.
Quindi, a seconda dei titoli, la categoria (terzo livello di classificazione delle entrate che definisce l’oggetto dell’entrata come precisato all’articolo 15 del dlgs. n.118/2011) è riferita al IV oppure al III livello del piano finanziario.
Questa diversa corrispondenza giustifica anche la diversa struttura delle codifiche di bilancio che corrispondono alle codifiche del piano dei conti, sebbene parzialmente semplificate.
Per chiarire quanto detto, può essere utile specificare meglio la struttura della codifica adottata rispetto ad alcuni esempi:
La codifica prevista nel piano dei conti è la seguente: E.1.01.01.23.000; la corrispondente codifica di bilancio è la seguente 1010123, da cui l’indicazione della prima tipologia con il codice 101 (che incorpora la codifica di livello II e III del piano dei conti), mentre la codifica 23 per la categoria indica l’ordine della voce “Addizionale comunale Irpef” al IV livello gerarchico del piano;
La codifica prevista nel piano dei conti è la seguente: E.3.01.00.00.000; la corrispondente codifica di bilancio è la seguente: 3010000 per indicare la prima tipologia con il riferimento 100 (la codifica di II livello del piano);
La codifica prevista nel piano dei conti è la seguente: E.3.01.01.00.000; la corrispondente codifica di bilancio è la seguente: 3010100 per indicare la prima categoria (“Vendita di beni”) della prima tipologia del titolo 3 (in questo caso la numerazione è progressiva al terzo livello, come da struttura del piano dei conti); la seconda categoria per lo stesso titolo e la stessa tipologia avrà invece le seguenti codifiche: E.3.01.02.00.000 e 3010200 (“Vendita di servizi”). La tipologia 2 del titolo 3 avrà rispettivamente le seguenti codifiche: E.3.02.00.00.000 e 3020000 e così via.
Si evidenzia, inoltre, che lo schema di bilancio non rispetta sempre l’ordine stabilito dalla progressione numerica del codice di bilancio (e del piano dei conti), poiché si è ritenuto più rappresentativo uno schema di bilancio strutturato secondo un ordine di significatività delle singole voci contabili (infatti, seguire l’ordine dei codici comporterebbe una rappresentazione negli schemi con voci residuali che precedono altre voci di entrata ben più significative per l’ente).
Come si forma il fondo pluriennale vincolato nel primo esercizio della sperimentazione?
A regime, il fondo pluriennale vincolato si forma a seguito dell'accertamento di entrate imputate al medesimo esercizio in cui sono state accertate, che costituiscono la copertura finanziarie di spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi.
Ad esempio se un ente prevede che, nel corso del 2012:
dovrà stanziare:
In occasione dell'avvio della sperimentazione del nuovo principio della competenza potenziato, il fondo pluriennale si forma anche a seguito del riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti a quello dell'adozione del nuovo principio, effettuato in attuazione dell'articolo 14 del DPCM del 28 dicembre 2011.
Se il riaccertamento dei residui è effettuato nel corso dell'esercizio 2012 con riferimento alla data del 1° gennaio 2012, nell'entrata del bilancio 2012 dovrà essere stanziato il fondo pluriennale vincolato per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi riaccertati ai sensi dell'articolo 14, lettera a, del citato DPCM, se positiva.
Se il riaccertamento dei residui è effettuato nel corso dell'esercizio 2012 ma con riferimento alla data del 31 dicembre 2012, la differenza tra i residui passivi ed i residui attivi riaccertati ai sensi dell'articolo 14, lettera a, del citato DPCM, se positiva, dovrà essere stanziata tra le entrate del 2013, in aggiunta al fondo stanziato nel 2013 per il medesimo importo del fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese del 2012.
Pertanto, nel bilancio di previsione 2012 e nel bilancio pluriennale 2012-2014 di un ente in sperimentazione, il fondo pluriennale dovrà essere previsto:
Con quale criterio si procede alla classificazione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e dall’articolo 13, comma 1, lettera g) del DPCM 28 dicembre 2011?
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.
Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.
In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni;
i condoni;
le entrate derivanti dall’attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria;
le entrate per eventi calamitosi;
le plusvalenze da alienazione;
le accensioni di prestiti;
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.
Si ritiene opportuno sperimentare la possibilità di includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
Gli enti in sperimentazione sono invitati a sperimentare tale definizione delle entrate ricorrenti e non ricorrenti, in particolare con riferimento ad una o più delle proprie entrate ricorrenti, individuate tra quelle che, nel tempo, presentano un elevato grado di variabilità.
Per quanto riguarda le previsioni è corretto individuare la natura non ricorrente delle entrate sulla base dei trend degli ultimi cinque anni.
Per i dati di consuntivo si fa riferimento al codice attribuito alla transazione elementare.
Si rappresenta il caso in cui un ente locale beneficerà di contributi ministeriali correlati al finanziamento di opere pubbliche che genereranno introiti in conto capitale esigibili in 15 anni a fronte di spese che, invece, avranno luogo obbligatoriamente in un triennio.
Poiché è’ di tutta evidenza che l’ente sarà costretto ad anticipare nel triennio, in termini di cassa, l’ammontare complessivo delle somme che vengono cofinanziate dallo Stato e risultano esigibili solo successivamente al compimento delle opere, si chiede, al fine di superare lo sfasamento temporale tra i due momenti gestionali per garantire la copertura integrale della spesa per gli investimenti, come si deve procedere per una corretta contabilizzazione.
Per una corretta contabilizzazione, coerente con il principio della competenza finanziaria potenziata in corso di sperimentazione, si fa presente che a decorrere dal 2012, un ente in sperimentazione è tenuto ad accertare i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche che già adottano il principio della competenza finanziaria potenziato. Tali accertamenti devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazione che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione).
Se il trasferimento è erogato da amministrazioni pubbliche che ancora non adottano il principio della competenza finanziaria potenziato la registrazione degli accertamenti in entrata avviene secondo il requisito dell’esigibilità, mentre lo squilibrio di spesa correlata (di competenza e di cassa) viene finanziato con risorse dell’ente locale, potendo utilizzare per investimenti propri i futuri accertamenti.
Tuttavia, tali accertamenti, pur presentando il medesimo importo degli impegni assunti dall’amministrazione erogante, non risulteranno imputati ai medesimi esercizi finanziari, in quanto l’amministrazione erogante imputa l’impegno secondo le modalità previste dal principio tradizionale della competenza finanziaria mentre l’ente locale deve imputare le entrate secondo le modalità indicate nell’esempio.
Esempio :
Contributi statali esigibili con rate costanti in 15 anni (rata annua 10 mln per totali 150 mln) per Opera pubblica a compimento in 3 anni, con Sal definitivo entro 5 anni (distribuzione ipotetica del Sal pari a 30 mln annui per 5 anni).
Trasferimenti titolo IV E
da anno X ad anno x+14 = previsioni/accertamenti per 10 mln annui; previsione annuale di cassa pari a 10 mln, nessun residuo attivo originato; dall’anno x+5 fino all’anno x+14 i trasferimenti che diverranno esigibili saranno liberamente utilizzati dall’ente locale quale fonte di finanziamento per altre opere infrastrutturali.
Entrate dell’ente locale di titolo IV (per es. dismissioni patrimoniali, ma potrebbe essere necessario contrarre un mutuo per anticipare la spesa)
Da anno X ad anno x+4 = (30-10)= previsioni/accertamenti per 20 mln annui; previsione di cassa pari a 20 mln annui.
Spese Investimento titolo II U
Da anno X ad anno x+4= Previsioni/impegni titolo II U per 30 mln; previsione di cassa pari a 30 mln annui, nessun residuo passivo originato.
Si ricorda che si è ritenuto opportuno lasciare agli enti in sperimentazione la facoltà, solo in occasione dell’applicazione dell’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011, di non riaccertare i residui attivi derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche erogati “a rendicontazione”.
E’ infatti possibile evitare la loro cancellazione e la successiva imputazione negli esercizi in cui sono esigibili e considerarli ai fini della formazione del fondo pluriennale vincolato.
Ai sensi della legge 549/1995, articolo 3, comma 27 in materia di deposito in discarica dei rifiuti solidi,è previsto che il tributo è dovuto alle Regioni e una quota pari al 10 per cento alle Province.
Nel Piano dei conti la sezione dei trasferimenti sembra presentare un elenco tassativo e non ci è parso individuare una voce generica che possa ricomprenderlo. Pertanto si chiede di trattare la quota provinciale in analogia alla TARSU, contabilizzandola nei servizi in c/terzi.
A seguito di una attenta lettura della norma di riferimento è emerso che le Regioni hanno la facoltà di ripartire la quota provinciale del tributo, in materia di deposito in discarica dei rifiuti solidi, sulla base di modalità definite dalle leggi regionali. Poiché le Regioni, non hanno solo il ruolo di mero esecutore del pagamento del tributo, non si ritiene possibile contabilizzare la quota provinciale di detto tributo nei servizi per c/terzi.
Ai fini di un corretto monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici le Regioni contabilizzano, detta quota del 10 per cento, in uscita come trasferimento a Province mentre le Province contabilizzeranno l’entrata come trasferimento da Regioni.
Il nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata non consente più l’accertamento per cassa delle entrate, prevedendo invece l’accertamento dell’intero importo del credito e l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la quota che si prevede di dubbia e difficile esazione.
La normativa vigente contempla per talune entrate un vincolo a specifiche tipologie di spesa (per es. le sanzioni al codice stradale, oneri di urbanizzazione, etc..) in una certa misura percentuale, lasciando nella libera disponibilità dell’ente l’utilizzo della somma residuale meccanismo che funziona egregiamente in presenza di accertamenti per cassa, che contabilizzano entrate assolutamente certe.
Per garantire detto rapporto (tra spese vincolate e spese libere) anche in presenza del nuovo principio di contabilità finanziaria potenziata, si ritiene corretto applicare tale vincolo sulla differenza tra l’importo previsto/accertato ed il fondo svalutazione crediti dedicato, tenendo conto degli opportuni svincoli in corso gestionale ovvero, più semplicemente, applicare il vincolo sull’importo previsto/effettivo delle riscossioni in conto competenza sommate a quelle in conto residui per quelli formati nelle annualità 2012 e seguenti (si ritiene, infatti, di dover escludere gli introiti in conto residui 2011 e retro, che costituiscono accertamenti già assoggettati a vincolo).
Considerato che il quesito posto, in termini generali è stato evidenziato anche da diversi enti in sperimentazione che hanno segnalato le difficoltà connesse all’obbligo di accertare per cassa le entrate da sanzione del codice della Strada, espressamente previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, si rappresenta quanto segue:
l’accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;
per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata);
per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento originario.
Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa.
La revisione dell’accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall’ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo svalutazione crediti. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell’esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti precedenti).
Per quanto concerne il pregresso, ovvero per le sanzioni già notificate in passato ma non accertate, se il Comune ha sino ad oggi accertato per cassa, si richiama quanto indicato nella FAQ n. 29 pubblicata nel sito Arconet. Risulta pertanto necessario, fino ad esaurimento dei ruoli pregressi, continuare ad accertare per cassa. Infatti, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi e non accertati negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.
Con particolare riferimento al quesito posto, riguardante il rispetto dei vincoli di destinazione, si conferma che la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo svalutazione crediti previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada.
In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo svalutazione crediti e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione.
Al fine di collegare correttamente alcuni capitoli di bilancio con il IV livello del piano dei conti si chiedono chiarimenti per distinguere in linea di principio le entrate che devono essere classificate tra i trasferimenti dalle entrate derivanti dalla vendita di beni o servizi nei casi di concorso e/o rimborso spese da parte di terzi.
In linea di principio sono classificate tra le “vendite di beni” o le “vendite di servizi” le entrate , per concorso e/o rimborso spese, derivanti da terzi, che beneficiano direttamente dei beni o dei servizi erogati dall’ente e che in tal modo contribuiscono in parte alla copertura dei costi sostenuti dall’ente per l’erogazione del bene o del servizio.
Quando invece le entrate provengono da soggetti che non sono destinatari diretti o esclusivi del bene o del servizio erogato dall’ente (in assenza quindi di una controprestazione) sono classificate tra i trasferimenti.