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La contabilità economica si dice analitica quando misura i costi sostenuti da una organizzazione con riferimento sia alle sue articolazioni organizzative (centri di costo) sia alle destinazioni dei costi stessi (attività, funzioni, progetti).
L'introduzione della Contabilità Economica rientra in un più ampio
processo di riforme amministrative legate alla riforma del Bilancio dello Stato. L'esigenza
di trasformazione dei sistemi di bilancio nasce per meglio rispondere al governo
dell'economia, della finanza pubblica e agli impegni comunitari derivanti dal Trattato di
Maastricht.
In particolare, la Contabilità economico-analitica per centri di costo, introdotta con
il D.Leg.vo 7 agosto 1997 n. 279, è finalizzata alla rilevazione, alla verifica, ed al
monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa.
Questo sistema di contabilità consente di qualificare, per ciascuna struttura
organizzativa, il profilo economico, vale a dire il costo di gestione, secondo la rispettiva
natura e destinazione e di verificare le modalità e le condizioni di impiego delle
risorse. Una volta a regime tale sistema sarà strumentale al processo di formazione del
bilancio di previsione ed al processo di controllo interno di gestione.
La contabilità economica misura il valore delle risorse umane e strumentali (beni e
servizi) utilizzate da una organizzazione - cioè i costi - ed il valore dei beni e dei
servizi prodotti - cioè i ricavi -. La contabilità finanziaria misura, invece,
gli esborsi monetari sostenuti - spese - o gli introiti monetari - entrate - .
Fra contabilità economica e finanziaria esistono due tipi di differenze: temporali,
perché l'esborso monetario può avvenire in un momento diverso da quello in
cui le risorse vengono impiegate, e strutturali, in quanto l'unità organizzativa che
impiega le risorse può essere diversa da quella che sostiene il relativo esborso
finanziario.
Esistono, inoltre, spese alle quali non corrispondono costi, come ad esempio
i rimborsi delle somme prese a prestito, al netto degli interessi, che sono invece un
costo.
Al momento il sistema unico di contabilità economica delle Pubbliche Amministrazioni, di
cui al D.Leg.vo 279/97, gestisce solo i costi sostenuti, mentre la misurazione dei ricavi
è prevista nel corso delle future evoluzioni.
I soggetti interessati sono tutte le Amministrazioni Pubbliche. Secondo il D.Leg.vo 279/97 (art.12), infatti, "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora D.L.vo n° 165 30 marzo 2001) , e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica". Nella fase attuale, tuttavia, il sistema unico di contabilità economica è applicato solo alle Amministrazioni Centrali dello Stato.
Il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze è delineato dalle norme in
materia di riforme organizzative e contabili della Pubblica Amministrazione (D. Leg.vo n.
29/1993, ora sostituito dal D.Leg.vo 165/2001, L. 59/1997, D.Leg.vo 279/97, D.P.R.38/98). In
generale, al Ministro dell'Economia e delle Finanze spetta la valutazione sugli
"oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché ( su )
quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione
interessata…" (art. 3 L. 94/97), nell'ambito di un processo di formazione
del bilancio dello Stato che si delinea complementare e interattivo di quello interno a
ciascuna amministrazione. In tale contesto, pertanto, il Ministro si avvale delle rilevazioni
analitiche per qualificare e valutare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali,
ponendole a supporto del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio
finanziario dello Stato. A tal fine, essendo previsto dalla legge che le Amministrazioni
trasmettano gli elementi economici rilevati al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anche attraverso evidenze informatiche, i dati raccolti risiedono in un sistema informatico
allocato presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
E' a tale struttura ed alle sue articolazioni (Ispettorato Generale per le Politiche di
Bilancio - SACR, Uffici Centrali di Bilancio) che spettano, in particolare, i compiti
"di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai fini
della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio
di previsione, ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base
degli elementi forniti dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie operanti presso i
Dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per
centri di costo prevista dall'art. 10 del D. Leg.vo 7 agosto 1997, n. 279".
In diretta connessione con tale attività, particolare rilievo è assunto dal costo
del lavoro cui è preposto l'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e
per l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico.
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, infine, spetta il compito di elaborare i dati
raccolti con il sistema di contabilità economica ai fini della produzione di documenti
conoscitivi destinati agli organi politici e di controllo.
La Cofog (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. Dall'integrazione fra la Cofog e le risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana, disposta con la circolare 22 agosto 1997, n° 65 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, è nata la classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Tale classificazione si articola in sei livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della Cofog, mentre gli elementi di quarto livello sono denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto Servizi. Tale classificazione intende rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica Amministrazione italiana al fine di consentire monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale fra le singole Amministrazioni, ed è stata applicata - con riferimento alle Missioni Istituzionali - al Bilancio finanziario dello Stato a partire dal 1999, mentre l'applicazione alla contabilità economica è prevista a partire dalla formulazione del Budget 2003.
Il sistema unico di contabilità economica della PA è lo strumento destinato ad accogliere, secondo principi di base comuni, i costi sostenuti da tutte le Amministrazioni Pubbliche e a consentire una valutazione economica complessiva dei servizi e delle attività prodotti. Va quindi tenuto distinto dai sistemi di controllo interno di gestione, di cui ogni Amministrazione deve autonomamente dotarsi, secondo il disposto del D.Leg.vo 286/99, che ha delineato il sistema di controlli delle Amministrazioni Pubbliche. Per le sue caratteristiche, il sistema unico di contabilità economica si pone in via strumentale e come riferimento comune all'esercizio del controllo interno di gestione.
dati raccolti dal sistema unico di contabilità economica possono essere utilizzati
dalle Amministrazioni sia per realizzare un costante e concomitante monitoraggio dei propri
costi in affiancamento ai propri sistemi interni di controllo, sia per avviare un dialogo
permanente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini delle valutazioni
connesse con la programmazione finanziaria e con la predisposizione del bilancio annuale di
previsione.
Le risultanze del sistema unico di contabilità economica sono, inoltre, utilizzate dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'espletamento dei compiti a questo
affidati (cfr. la risposta al ruolo svolto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) ed,
in particolare, per la produzione di documenti conoscitivi destinati agli organi politici e di
controllo, che potranno a loro volta utilizzarli per una più completa valutazione degli
effetti e per una migliore definizione delle politiche pubbliche di settore.
In tutti i paesi europei, si stanno realizzando, ed in alcuni casi sono già state
realizzate, riforme in merito alla contabilità pubblica. Gli stati che dispongono di
informazioni di bilancio basate anche sulla competenza economica (Accrual Basis) - pur nelle
rispettive modalità applicative - sono, oltre all'Italia, la Gran Bretagna, la
Francia (con la legge organica di riforma del bilancio n° 692 del 1 agosto 2001), la
Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo e la Germania.
Specificamente, poi, la Gran Bretagna (che ha già attivato dal luglio 2001 il passaggio
alla contabilità economico - patrimoniale ed al bilancio d'esercizio) e l'Italia
(con la L.94/97 e con il D.Leg.vo 279/97) si avvalgono di un sistema contabile pubblico basato
sulla competenza economica d'esercizio (Full Accrual Basis). I Paesi che si accingono ad
introdurre in via integrale il suddetto sistema di contabilità sono l'Olanda, la
Svezia e la Svizzera.
Va altresì considerato che l'introduzione di tale sistema contabile si sta
realizzando in modi diversi: in taluni casi è stata effettuata in via integrale, con un
sistema fondato interamente su criteri di competenza economica; in altri casi si è
realizzata un'introduzione parziale, limitandola solo a specifici aspetti considerati di
maggior interesse. In tale contesto si compendia anche l'applicazione avvenuta a livello di
Agenzie Governative.