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I dipendenti in aspettativa vanno considerati come personale in servizio a tutti gli effetti e, pertanto, rilevati in tutte le tabelle di organico. Al fine di evitare duplicazioni si fa eccezione per i seguenti casi:
a) personale vincitore di concorso presso altra Amministrazione: va rilevato nella tabella 5 come "cessato", colonna "dimissioni", ancorché collocato in aspettativa presso l'Amministrazione di provenienza per tutto il periodo di prova. L'Amministrazione che riceve tale personale lo rileva nella tabella 6 come "assunto", colonna "procedure concorsuali".
b) personale in aspettativa per assunzione di incarichi dirigenziali o altri incarichi con contratto a tempo determinato (es.: direttore amministrativo delle Università e delle ASL; dirigente di prima e seconda fascia nelle amministrazioni statali; incarico di alta specializzazione presso gli Enti locali) che va rilevato come segue:
Si. Tale personale va rilevato nella Tabella 2 in termini di unità annue e l'incongruenza 1 calcolata dal sistema a causa della mancata compresenza di unità e relative spese, deve essere opportunamente giustificata.
Tale personale, rilevato nelle specifiche colonne della tabella 2, qualora utilizzato per periodi di durata inferiore all'anno, va ricondotto ad unità annue (U/A), per ogni categoria e sesso, sulla base del calcolo di seguito riportato come esempio:
Sommando i risultati ottenuti dai prodotti e dividendo per dodici mesi si ottiene: (3 + 30 + 35)/12 = 5,67
Il valore va inserito nella tabella con due cifre decimali dopo la virgola.
I dati relativi all'utilizzo di lavoratori addetti a lavori di pubblica utilità vanno comunicati nelle tabelle 2 e 14 nei campi riservati ai lavoratori socialmente utili.
Deve essere rilevato in Tabella 2, nella colonna relativa al personale a tempo determinato ed in corrispondenza della categoria di appartenenza. Le unità vanno indicate in unità uomo/anno calcolate rapportando il periodo di lavoro prestato e la percentuale di prestazione lavorativa ad anno intero. Il personale a tempo determinato assunto a part-time va considerato al 50% del periodo di tempo in cui ha prestato servizio a prescindere dalla percentuale di attività effettivamente svolta. vanno comunicati nelle tabelle 2 e 14 nei campi riservati ai lavoratori socialmente utili.
Il risultato del calcolo del numero delle unità annue da inserire nella tabella 2 (calcolo riportato nelle istruzioni generali della stessa tabella 2) dalla rilevazione 2007 non va più arrotondato.
Le unità a tempo determinato presenti nell'amministrazione che rileva, ma finanziati dalla Regione competente per territorio, debbono essere rilevate secondo i seguenti criteri a secondo della modalità di pagamento effettuata:
1. Pagamento delle competenze effettuato direttamente dalla Regione: le unità e le spese debbono essere rilevate da quest'ultima rispettivamente nella tabella 2 e nella tabella 14 (cod. P015);
2. Pagamento delle competenze effettuato dall'amministrazione ed erogazione dei relativi rimbrsi da parte della Regione: le unità e le spese debbono essere rilevate dall'amministrazione che eroga il trattamento stipendiale, rispettivamente in tabella 2 ed in tabella 14 (cod. P015). Il rimborso delle competenze anticipate sarà comunicato dall'Amministrazione che li utilizza nella Tabella 14, campo cod. P090, mentre la Regione lo indicherà nella Tabella 14, campo cod. P071.
L'anzianità di servizio del personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da inserire nella Tabella T2A, deve essere rilevata dall'amministrazione presso cui tale personale risulta in servizio alla data del 31.12.2007 e non quello in servizio nell'arco dell'intero anno. Si devono, pertanto, intendere esclusi i rapporti che sono cessati entro tale data.
La tabella T2A è destinata a raccogliere informazioni sul personale a tempo determinato e con co.co.co. presente al 31.12.2007 (personale c.d. “precario”) ivi comprese quelle unità che presumibilmente non avrebbero e non avranno titolo alla stabilizzazione. Va escluso, quindi, sia il personale che ha già maturato i requisiti e non è stato stabilizzato nell’anno 2007 (da inserire nelle domande della Scheda informativa 1) sia il personale che, avendo raggiunto i requisiti, è stato stabilizzato nel corso dell’anno 2007 (da inserire nella tabella 6). Ciò premesso, nella suddetta tabella deve essere rilevata l’anzianità di servizio del personale a tempo determinato e delle unità con co.co.co. presenti nell’amministrazione al 31.12.2007, con riferimento al quinquennio 2003-2007 per contratti stipulati anteriormente al 30 settembre 2007.
Il calcolo dell’anzianità deve riferirsi al servizio prestato anche in modo non continuativo sia presso la stessa amministrazione che rileva sia presso altre amministrazioni (qualora si disponga di tale dato).
L’anzianità di servizio deve essere quella maturata alla data del 31.12.2007.
Per il personale a tempo determinato in servizio al 31.12.2007 il cui contratto è stato stipulato dalla stessa amministrazione dopo il 30 settembre 2007 deve essere rilevata in tabella T2A la sola anzianità maturata per contratti antecedenti al 30 settembre 2007 presso altre amm.ni anche in modo non continuativo, qualora si dispnga di tale dato. Il criterio da seguire per il computo dell'anzianità è quello descritto alla FAQ precedente.
Per il conteggio dell’anzianità maturata nel triennio, la durata del contratto con prestazione in regime di part-time deve essere computata per intero solamente se trattasi di part-time orizzontale. Diverso è il caso di part-time verticale per il quale il conteggio dell’anzianità va effettuato in rapporto alla percentuale di part-time effettivamente svolta.
No. Non va considerata l’anzianità maturata a seguito di contratto a t.d. con il contratto Scuola
L’individuazione del personale rilevato nella Tabella 2A, avviene con riferimento al numero delle persone, al contrario del dato di Tabella 2 che continua ad essere rilevato in termini di unità annue (uomo anno).
No. Debbono inoltrate esclusivamente le tabelle T2A in cui è presente almeno un dato utile.
Il dipendente cessato in data 31.12.2007, ancorchè l’ultimo giorno di lavoro sia stato l’ultimo giorno dell’anno, deve essere rilevato nella tabella 5 del conto annuale 2007, pertanto, la stessa unità non dovrà risultare nella tabella 1 tra i presenti al 31.12.2007, nè nelle tabelle ad essa correlate (7, 8 e 9).
Si rammenta che tale criterio va seguito anche per la rilevazione dei dati relativi al Monitoraggio trimestrale.
L'assunzione degli ex lavoratori socialmente utili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23/12/2001 n. 388 (legge finanziaria 2001), deve essere rilevata nella tabella 6, nella colonna "Altre cause".
Le ore di assenza per permesso o aspettativa sindacale, rapportate a giorni, vanno conteggiate nella tabella 11, colonna "Altri permessi ed assenze retribuite", se sono retribuite.
Nel caso contrario vanno conteggiate nella colonna "Altre assenze non retribuite".
No. I giorni di malattia, come tutti i gg di assenza da rilevare in tabella 11, vanno conteggiati con riferimento ai soli giorni lavorativi compresi nel periodo.
Pertanto, nel caso della settimana lavorativa su 5 giorni, debbono essere sottratti i sabati, le domeniche e le altre festività civili e religiose (compreso il Santo patrono) che ricadono in giornate lavorative. Nel caso della settimana lavorativa su 6 giorni, non vengono dedotti i sabati.
Il ragionamento è corretto. Tuttavia, poichè il sistema SICO, relativamente alla tabella 11, non accetta valori decimali, il numero complessivo di giorni di assenza ottenuto dal suddetto calcolo e relativo ad un determinata qualifica, va arrotondato per eccesso, se il decimale è uguale o superiore a 0,5 (es. 1,5 si arrotonda a 2) o per difetto nel caso contrario (es. 1,49 si arrotonda a 1).
Se dal calcolo si ottiene un valore inferiore ad 1 (es. 0,5), come nel caso suindicato, è necessario in ogni caso inserire "1".
Il criterio generale per il conteggio dei giorni di ferie è quello di considerare il numero di giorni di ferie corrispondente all'orario lavorativo settimanale stabilito convenzionalmente nei "prospetti di riferimento" presenti all'interno dell'allegato 2 della Circolare n. 13/2008 relativo al comparto ed alla macrocategoria/categoria/qualifica di appartenenza. Nel caso del comparto Regioni ed autonomie locali, ad esempio, occorre fare riferimento ad un'articolazione lavorativa su 5 giorni a settimana rammentando che in tal caso il contratto prevede 26 giorni di ferie (più 4 di festività soppresse) per i neo assunti e 28 giorni di ferie (più 4 di festività soppresse) dopo 3 anni di servizio.
L'amministrazione che utilizza un dipendente che svolge un orario settimanale diverso da quello indicato sui Prospetti di riferimento, dovrà comunque rapportare le assenze del dipendente alla durata oraria convenzionalmente indicata nel Prospetto stesso. Pertanto, nel caso in cui un dipendente svolge un orario lavorativo su 6 giorni a settimana, ma nel prospetto di riferimento la settimana lavorativa è convenzionalmente indicata in 5 giorni, qualora questi si assenta per una settimana, in tabella 11 si dovranno rilevare n. 5 giorni di assenza.
Sì. Nella tabella 11 vanno rilevate anche le assenze del personale cessato durante l'anno 2007, con riferimento al solo periodo in cui ha prestato servizio. Nel caso in cui la cassazione avvenga nei primi mesi dell'anno e il dipendente non abbia effettuato assenze, l'Incongruenza 7 può essere giustificata.
Le assenze relative al personale progredito economicamente, vanno ripartite nelle due diverse posizioni economiche (di partenza e di arrivo) occupate durante l'anno 2007 in relazione al periodo di permanenza nelle stesse.
Se il Prospetto di riferimento relativo al comparto di appartenenza, prevede per quel dipendente, un orario lavorativo convenzionale pari a 5 giorni a settimana, dovranno essere indicati 252 giorni nella colonna relativa alla causa dell'assenza. Nel caso in cui tale orario fosse stabilito in 6 giorni lavorativi il numero dei giorni di assenza da indicare sarà 301.
In questo caso, data l'atipicità del rapporto di comando, le assenze debbono essere rilevate dall'ente di appartenenza, anche per il periodo in cui il dipendente è stato in posizione di comando presso un'altro ente.
Le giornate di assenza non retribuite, ancorché effettuate per malattia figli ovvero congedo parentale, vanno inserite nell'apposita colonna di tabella 11 "Altre assenze non retribuite".
Come chiarito dalla Circolare n. 5 del 18 aprile 2008 dal Dipartimento della Funzione pubblica, l’anzianità maturata nei periodi lavorativi con contratti “non di ruolo”, come ad es. nel caso dei lavoratori socialmente utili, non va computata ai fini dell’anzianità generale. Pertanto, in tabella 7, l’anzianità maturata è quella derivante dal periodo di servizio prestato dal momento dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato.