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Le spese per vestiario non debbono essere rilevate nel conto annuale.
I compensi corrisposti ai propri dipendenti per partecipazione a commissioni di concorso non devono essere rilevati; non si richiedono informazioni sulle spese per la gestione dei concorsi.
Lo stipendio "tabellare" da indicare è quello previsto dal contratto o da altre disposizioni per ciascuna qualifica o posizione economica rilevate nella tabella 12.
Il termine “iniziale” si riferisce al solo personale il cui stipendio base è suscettibile di progressione automatica per classi e scatti di anzianità (magistrati, professori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia, delle Forze armate ecc.) o per altri automatismi quali: le posizioni stipendiali (per il personale del comparto Scuola e AFAM), le fasce retributive (per il personale del comparto Sanità e dei Vigili del Fuoco) e le fasce stipendiali (per i Ricercatori del comparto Enti di ricerca). Per le suddette categorie di personale, in questa colonna va riportata esclusivamente la spesa per stipendio iniziale mentre, nella successiva colonna “RIA/progressione economica di anzianità”, va rilevata la quota di stipendio dovuta ad anzianità.
Gli "arretrati anno corrente" corrisposti in caso di passaggio di qualifica vanno sempre evidenziati nell'apposita colonna.
In tale colonna, inoltre, vanno rilevati anche gli arretrati corrisposti in occasione di rinnovi contrattuali, non collegati quindi a cambio di qualifica, solo nel caso in cui, per motivi informatici, non sia possibile attribuire gli importi alle singole voci retributive di tabella 12.
Il pagamento di ferie non godute al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio va rilevato come segue:
Bisogna distinguere due casi:
a) il dipendente ha prestato servizio per una parte o per l'intero anno 2007: in tal caso l'indennità di preavviso va rilevata in tabella 13, nella colonna "altre indennità";
b) l'interruzione del rapporto di lavoro senza preavviso è avvenuta in data antecedente all'anno 2007 in tal caso la relativa spesa va rilevata in tabella 14, nella riga "Altre spese", codice L110.
Nella tabella 12, nella colonna "tredicesima mensilità".
Per i soli comparti in cui per almeno per una categoria di personale, il relativo CCNL ha previsto il conglobamento dell’Indennità Integrativa Speciale nella voce stipendio, la colonna è ancora visibile all’interno della tabella 12. In tal caso, infatti, l'importo dell'IIS deve essere considerato cumulativamente nella voce “Stipendio” per le categorie in cui il conglobamento è previsto, mentre per quelle che ancora tale conglobamento non è supportato dal contratto, lo stesso deve essere indicato separatamente (ad es. Segretari comunali e provinciali del comparto Regioni ed autonomie locali).
Il campo P058 della tabella 14 va compilato esclusivamente dagli Enti che accantonano in un fondo del proprio bilancio le quote annue da destinare al pagamento delle indennità di fine rapporto dei propri dipendenti. Gli altri Enti che versano, allo stesso titolo, quote contributive ad Enti Previdenziali, comunicano la spesa relativa nel campo P055 della stessa Tabella 14 (contributi a carico dell'Amministrazione su competenze fisse ed accessorie). Le Amministrazioni tenute al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'INPDAP, in misura pari al 4.88%, per il personale che abbia optato per il TFR o per il quale si applichi la disciplina del TFR, devono indicare nella tabella 14, alla voce "Contributi a carico dell'Amministrazione su competenze fisse ed accessorie" - codice P055 - , esclusivamente la quota dei contributi corrispondente al 2.88%. Di fatto, resta a carico dei dipendenti la quota residua del 2% (si consulti il DPCM emanato in attuazione dell'art. 2, comma 8, legge 335/95 e la circolare dell'INPDAP n. 29 dell'8 giugno 2000).
I contributi INPS, INAIL e l'IRAP a carico degli Enti per le collaborazioni coordinate e continuative vanno indicati in tabella 14, alle voci "Contratti di collaborazione coordinata e continuativa" cod. (L108) e "Incarichi di studio/ricerca o di consulenza" cod. (L109), cumulativamente con i compensi retributivi.
Le spese da inserire in tabella 14, cod. L108 e L109, relative rispettivamente, ai co.co.co e agli incarichi di studio/ricerca, sono quelle effettivamente erogate nell'anno 2007, anche se relative a contratti stipulati nell'anno/anni precedenti.
Nella Scheda informativa 1 alle domande n. 6 e n. 7 va, invece, indicato esclusivamente il numero dei contratti in essere nell'anno 2007 anche se per alcuni di essi non sono state erogate spese nell'anno di rilevazione.
La spesa per erogazioni di buoni pasto deve essere indicata, al netto della quota a carico dei dipendenti, nella tabella 14 alla voce "Erogazione buoni pasto". Pertanto, ad esempio, su un buono pasto di lire 6,20 euro (4,65 sono a carico dell'ente e 1,55 a carico del dipendente) dovranno essere indicati 4,65 euro.
Nella tabella 14 in corrispondenza della voce "Oneri per i contratti di lavoro temporaneo (interinale)" deve essere inserita la spesa sostenuta a titolo di retribuzioni per tale personale comprensiva degli oneri riflessi (contributi e IRAP). La sola somma relativa al corrispettivo erogato all'Agenzia fornitrice va invece rilevata sempre nella stessa Tabella in corrispondenza della voce "Somme corrisposte all'agenzia fornitrice di lavoro temporaneo (interinale)" cod. L105 al lordo dell'IVA.