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Sono tenuti all'invio dei dati i Consorzi, le associazioni ed i comprensori tra comuni, province e comunità montane che applicano al personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.
Se i Consorzi, le associazioni ed i comprensori tra comuni, province e comunità montane non hanno personale proprio ma utilizzano unità con contratto di lavoro cd. atipico devono comunque precedere alla rilevazione individuando il personale e/o i contratti stipulati nella Scheda informativa 1 e la relativa spesa in tabella 14 alle voci corrispondenti alla tipologia di contratto stipulato.
No. La dotazione organica va rilevata inserendo le unità deliberate dall’Ente in corrispondenza delle sole qualifiche di accesso.
Per tale categoria di personale va rilevata solo la spesa sostenuta. L'importo va inserito in tabella 14 in corrispondenza della voce "Altre spese", cod. L110
No. La progressione economica orizzontale del personale degli enti locali non va rilevata nella colonna 4 (ria - progressione economica) in quanto è già compresa nello stipendio da indicare nella colonna 2 della stessa tabella 12, per la singola posizione economica (es.: C2, C3, ecc.). Lo stipendio da riportare in tale colonna con riferimento a ciascuna posizione economica rivestita, infatti, è quello previsto dalla Tabella C del CCNL 2004/2005 del 09.05.2006 e comprende anche la quota per progressione economica.
Sì; le spese per lavoro straordinario liquidate direttamente al dipendente che presta l'attività lavorativa, devono essere indicate nella tabella 13, colonna "Straordinario", in corrispondenza della posizione economica rivestita nel Comune di appartenenza. Conseguentemente, gli oneri riflessi (contributi, IRAP) a carico del Comune che li sostiene, vanno indicati in tabella 14 nelle righe P055 ("Contributi a carico dell'amministrazione…") e P061 ("IRAP").
La quota portata in riduzione della retribuzione di posizione, per un importo pari ad euro 3.356,97 (lire 6.500.000), che dal 1/09/01 concorre alla composizione del nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del comparto Regioni-Autonomie locali, va indicata nella Tabella 15, sezione "Voci di uscita", riga "CCNL 12/02/02, art. 1, comma 3, lettera e) codice U230.
L'art. 29, comma 4, del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, stabilisce che i più elevati importi della indennita' integrativa speciale attualmente in godimento da parte delle Categorie B e D, ovvero posizione di accesso B3 e D3, sono conservati come "assegno personale non riassorbibile ".
Tale importo va rilevato nella tabella 13 nella colonna "altre indennità".
Si rammenta che con decorrenza 1° gennaio 2003 la I.I.S. è stata inglobata nello stipendio tabellare.
Nei campi corrispondenti ai codici F554 e F041 vanno riportate le risorse a carico dei bilanci degli enti (e che non entrano a far parte del fondo della contrattazione integrativa), necessarie alla copertura di quota parte, rispettivamente, dell'indennità di comparto, prevista dall'art. 33 del CCNL 22/01/04 (rigo U123) e della rideterminazione delle progressioni economiche orizzontali, conseguenti ai benefici economici previsti dai CCNNL dei bienni 2000-2001, 2002-2003 e 2004/2005, (rigo U515).
Nella sezione di "entrata" della Tabella 15 tali risorse sono state inserite esclusivamente per il pareggio delle due colonne considerato che nella sezione "uscite" le due voci di utilizzo vanno riportate nel loro importo complessivo.
Il personale assunto in applicazione dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/00, con categoria D3 iniziale va rilevato in corrispondenza della qualifica "Alte specializzazioni fuori D.O." cod. 0D0095.
Il riferimento è corretto. Il Conto Annuale 2007, intende verificare se gli Enti sottoposti a rilevazione abbiano effettuato assunzioni di qualsiasi natura, a tempo indeterminato o meno, in contravvenzione ai vincoli posti dalle norme del patto di stabilità ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 legge 27.12.2006 n. 296, commi 557-562.
Come precisato nella Circolare n. 13 dell’11 aprile 2008, gli enti sottoposti al Patto di stabilità, oltre a rispondere alla pertinente domanda n. 3, debbono comunque rispondere alla domanda n. 4 in modo negativo. Tale procedura è dettata dall’obbligatorietà delle risposte da inserire nella Scheda informativa 1. Tale principio vale anche per gli Enti che, non sottoposti ai vincoli del Patto di stabilità, sono comunque tenuti a rispondere alla domanda n.3 in modo negativo ed alla domanda 4 con riferimento ai vincoli dettati dal comma 562 della legge finanziaria anno 2007.
La spesa sostenuta nell'anno 2007 va rilevata in tab 13 colonna " Retribuzione di risultato", mentre la spesa destinata in sede di contrattazione integrativa va rilevata in tabella 15 in corrispondenza della voce cod.U520, art.17 c.2 let.C (retribuzione di posizione e risultato).
Tali dipendenti debbono essere rilevati in tutte le tabelle di organico e di spesa, nonché nella tabella 3 nell'apposita colonna "Personale dell'amministrazione" - Comandati/Distaccati". Inoltre, nella Scheda informativa 1 alla domanda n. 5 deve essere specificato il numero delle suddette unità di personale. Eventuali rimborsi ricevuti dalla SPA, debbono essere rilevati in tabella 14 (cod. P090), secondo il principio di cassa.
Tale personale va rilevato come cessato nell’apposita colonna “Passaggi per esternalizzazioni” della tabella n. 6
Nel caso specifico in cui il comando è solamente parziale, si consiglia di rilevare tali dipendenti in maniera analoga agli altri dipendenti dell'amministrazione in tutte le tabelle di organico e di spesa. Eventuali rimborsi ricevuti dalla SPA, debbono essere rilevati in tabella 14 (cod. P090), secondo il principio di cassa.
No. I Segretari comunali che prestano servizio in vari Comuni, a tal fine convenzionati, vanno rilevati in tutte le tabelle di organico e di spesa dai Comuni che erogano il trattamento stipendiale. Gli altri Comuni convenzionati che partecipano alla spesa rilevano la rispettiva quota di partecipazione in Tabella 14 nella riga "Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale" (cod. P071). Il Comune che eroga il trattamento stipendiale, oltre a rilevare la spesa del Segretario, come sopra evidenziato, rileverà le quote ricevute dai Comuni convenzionati nella Tabella 14 "Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale" (cod. P090).
La colonna dell’IIS non è presente per quei contratti in cui per tutte le categorie di personale, il relativo CCNL ha previsto il conglobamento dell'IIS nella voce stipendio. Per quanto riguarda il comparto Regioni ed autonomie locali la categoria dei Segretari comunali e provinciali, per cui vige ancora il vecchio contratto, l'Indennità integrativa speciale viene ancora erogata separatamente dallo stipendio.
Conseguentemente la colonna dell’IIS in tabella 12 ancorché presente (sia nel kit, sia nel sistema SICO) per tutte le categorie deve essere compilata solamente per le qualifiche appartenenti ai Segretari comunali e provinciali.
Le unità di personale trasferite ad una società di servizi cosituita dal comune vanno rilevato nella nuova causale "Passaggi per esternalizzazioni" della tabella 5 dei cessati. La società di servizi non è tenuta all'invio dei dati del conto annuale 2007.
Il dipendente va collocato in tutte le tabelle di organico in corrispondenza della qualifica di appartenenza prima dell'incarico di Sindaco. Vanno altresì rilevate le assenze nella colonna delle assenze non retribuite di tabella 11 per tutto il periodo in cui è stato Sindaco nel corso del 2007, al netto dei giorni festivi e dei giorni non lavorativi (Vedi istruzioni Allegato 2 alla Circolare n. 13 dell'11 aprile 2008). L'indennità di carica non deve essere rilevata, ma vanno rilevati i relativi contributi e l'IRAP.
Le assenze del personale dipendente di un comune comandato solo parzialmente presso una Unione di comuni (le cui unità vanno indicate nel campo “Note e chiarimenti alla rilevazione” della Scheda informativa 1), non debbono essere rilevate. L'unione dovrà rilevare solamente le assenze effettuate dal personale dipendente dal comune utilizzato a tempo pieno presso l'Unione e le cui unità siano state rilevate nella tabella 3 colonna “Comandati/distaccati” sezione Personale esterno.
Gli importi relativi agli incrementi previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 4 - CCNL del 14/05/2007 dell’area della Dirigenza (biennio economico 2004-2005) che si riferiscono alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, debbono essere rilevati in corrispondenza della voce F474 di Tabella 15. Ciò in quanto trattasi di incremento economico con riferimento al CCNL del quadriennio normativo 2002-2005 del 22-2-2006.
L’importo di € 3.356,97, destinato alla retribuzione tabellare della qualifica unica dirigenziale così come previsto dal contratto richiamato, deve essere comunque indicato nelle voci di costituzione del fondo ed in particolare al rigo F400 “articolo 26 c. 1 lettera a)” poiché lo stesso reincrementa nuovamente le disponibilità del fondo stesso qualora posti di organico della qualifica dirigenziale si dovessero rendere vacanti.