Il nucleo familiare è composto ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153 (norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare), dai coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Sono inclusi anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti e sempreché siano minorenni ovvero maggiorenni qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999 è possibile includere nel nucleo familiare anche i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico degli ascendenti, anche se non formalmente affidati, purchè sia accertata la sussistenza del requisito dello stato di non autosufficienza economica dei minori e quello del loro mantenimento da parte dell’ascendente, mantenimento che può intendersi presunto nel caso di convivenza del nipote e che dovrà essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso di non convivenza.
La legge ha individuato esattamente i componenti del nucleo familiare: il soggetto convivente, non rientrando nell’elencazione fornita dalla norma, non può essere ricompreso nel nucleo né, conseguentemente, possono essere inclusi nel reddito familiare i redditi da lui percepiti.
Sì, possono essere inclusi nel nucleo familiare del dipendente - anche se conviventi con l’altro genitore - a condizione che risulti da apposita dichiarazione che i minori stessi non siano inclusi agli stessi fini in altro nucleo familiare.
Costituisce nucleo familiare la persona sola (orfano/a o vedovo/a)a condizione che sia altresì in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
a)titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
b)minore di età o maggiorenne inabile che si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
La legge 13.5.1988, n.153, prevede la valutazione dei redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad Irpef, dei redditi esenti da Irpef e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, qualora il loro importo complessivo annuo sia superiore ad euro 1.032,91 annui.
Uniche esclusioni sono consentite per somme aventi carattere risarcitorio (ad esempio le pensioni di guerra, le rendite infortunistiche erogate dall’INAIL, le pensioni privilegiate “ordinarie tabellari”) o di rimborso spese forfetario (ad esempio le indennità di accompagnamento).
L'assegno viene attribuito sulla base dell'ammontare dei redditi percepiti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno.
L'art.2, comma 10, della legge n.153/88, dispone che l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare
Si, nei limiti della prescrizione quinquennale e purchè sussistano per tali periodi le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo.
L’indennità di comunicazione prevista dall’art.4 della legge n.508/1988, in quanto concessa ai sordomuti “al solo titolo della minorazione”, è da considerare assimilabile agli emolumenti di natura risarcitoria e, quindi, può essere esclusa dal computo del reddito complessivo ai fini della determinazione del trattamento di famiglia.
La pensione di invalidità civile ha carattere sostitutivo di un reddito autonomamente non producibile per effetto di una minorazione e, in quanto tale, va computata nel reddito familiare.
Gli emolumenti arretrati vanno considerati nel reddito familiare complessivo dell’anno di percezione, a prescindere dagli anni cui si riferiscono. Uniche esclusioni previste dal legislatore sono i trattamenti di fine rapporto e le prestazioni della cassa integrazione guadagni.
L’assegno alimentare percepito per il mantenimento dei figli nei casi di separazione fra i coniugi va incluso nel reddito familiare?
Poiché gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito non vanno inclusi nel reddito familiare complessivo ai fini della dell’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare.
Una volta individuato il nucleo familiare, si computano i redditi percepiti nell’anno precedente da coloro che alla data di attribuzione del trattamento di famiglia fanno parte del nucleo medesimo. Le eventuali modifiche intervenute, da comunicare tempestivamente all’amministrazione, hanno effetto dalla data dell’evento (ad esempio, in caso di separazione legale, il coniuge legalmente ed effettivamente separato non potrà essere ricompreso nel nucleo del dipendente dalla data della separazione né il relativo reddito potrà essere computato nel reddito familiare complessivo).
Il beneficio dell’aumento dei limiti di reddito - previsto per i nuclei familiari comprendenti soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro oppure, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta.
Dalla data del verbale con cui la Commissione medica riconosce effettivamente il requisito della totale inabilità.
L’attribuzione del beneficio presuppone l’impossibilità dell’inabile di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale circostanza è esclusa nel caso del dipendente fornito di un trattamento economico di attività.
Il beneficio dell’aumento dei limiti di reddito non può essere concesso al dipendente non vedente in quanto la condizione di cieco assoluto non è tale da comportare una inabilità assoluta a proficuo lavoro. La circostanza che il dipendente sia fornito di un trattamento economico di attività non soddisfa la condizione dell’impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro posta dal legislatore a presupposto del beneficio in oggetto.
Nei casi di separazione legale o di divorzio, il genitore affidatario della prole, qualora non abbia titolo al trattamento di famiglia per un suo rapporto di lavoro, esercita solo il diritto a percepirlo, ai sensi dell’art.211 della legge n.151/1975, ma non ne acquisisce la titolarità che resta all’altro genitore dipendente o pensionato.
Destinatario del diritto al trattamento di famiglia è il titolare del rapporto di lavoro o di pensione; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell’individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente o pensionato e dai figli, a prescindere dall’affidamento degli stessi all’uno o all’altro genitore.
Nei casi di separazione legale tra i coniugi l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto indifferentemente dall’uno o dall’altro genitore se entrambi lavoratori dipendenti.
Il nucleo familiare sarà quindi quello composto dal lavoratore dipendente e dai figli, a prescindere dall’affidamento degli stessi, e con esclusione del coniuge separato.
Per quanto riguarda la misura dell’assegno eventualmente spettante, andranno presi in considerazione esclusivamente i redditi percepiti dai componenti come sopra individuati.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’assegno per il nucleo familiare spetta in misura intera.