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Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di Legge finanziaria. La Legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze di intervento previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi previsti.
La Legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
- il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
- le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
- la determinazione, in una apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
- la determinazione, in una apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- gli stanziamenti di spesa, in una apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
- gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria e le corrispondenti tabelle;
- l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
- altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
- norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza;
- norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
- norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi per le quali, nel corso dell'attuazione si stiano verificando o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata.
La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. Inoltre, in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, ferme restando queste modalità di copertura, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.
In conclusione, la Legge finanziaria deve indicare:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, in coerenza con quanto contenuto nella risoluzione di approvazione del DPEF;
- gli importi dei fondi speciali di parte corrente (tabella A) e di conto capitale (tabella B);
- le quote annuali da iscrivere in bilancio relative alle leggi di spesa permanente recanti oneri sia di natura corrente sia di conto capitale la cui quantificazione sia rinviata dalla legislazione vigente alla legge finanziaria (tabella C);
- le quote annuali da iscrivere in bilancio relative alle leggi di spesa pluriennale (tabella F);
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e quello destinato alle modifiche nel trattamento del personale non contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni;
- altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalla legislazione vigente.
La legge finanziaria può disporre:
- variazioni di aliquote, detrazioni, scaglioni; misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce; correzione delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
- rifinanziamenti per un anno di norme di spesa di conto capitale che presentavano, nell'ultimo esercizio, uno stanziamento di competenza; rifinanziamenti, ove previsti dalla legge, per uno o più anni compresi nel bilancio pluriennale di norme vigenti di spesa di conto capitale considerate di sostegno all'economia (tabella D);
- riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa per ciascun anno del bilancio pluriennale (tabella E);
- modifiche normative che comportano aumenti di entrate o riduzioni di spesa;
- aumenti di spesa o riduzioni di entrate finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale.
La legge finanziaria non può contenere:
- norme di delega legislativa;
- norme di aumento di spesa o di riduzione di entrata aventi carattere localistico o microsettoriale;
- norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, anche se rechino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, salvo che esse non siano di entità tale da migliorare in maniera rilevante i saldi di bilancio;
- norme di copertura di oneri di parte corrente con risorse in conto capitale.
In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare.