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La relazione trimestrale di cassa è prevista dalla legge di riforma della contabilità dello Stato e degli enti pubblici n. 468/78 e successive modificazioni. L'art. 30 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti trimestralmente al Parlamento, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e la situazione di cassa del settore statale. La relazione di cassa presenta una puntuale analisi degli incassi e dei pagamenti che hanno riguardato tutti gli enti del settore pubblico nel trimestre considerato a confronto con i relativi trimestri di almeno due anni precedenti e con gli obiettivi di fine esercizio finanziario. L'impianto della relazione consente un'efficace azione di monitoraggio per intervenire, qualora si valuti che le grandezze stimate del fabbisogno del settore statale e pubblico, nonché dell'indebitamento netto, possano essere compromesse da un andamento indesiderato delle entrate e delle spese. Il conto del settore statale e pubblico esposti nella relazione sono consolidati. Il primo consolida le operazioni di bilancio con quelle dell'Unione Europea e della Tesoreria statale. Nel conto del settore pubblico sono consolidati, oltre allo stesso settore statale, consolidato come sopra: gli Enti di previdenza, le Regioni, le Aziende Sanitarie, i Comuni, le Province ed altri enti pubblici centrali e locali. Il contenuto della relazione trimestrale, negli ultimi anni, per le esigenze legate all'adesione all'Unione Europea è in continua evoluzione e arricchimento. Infatti, attualmente, essa presenta anche il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche secondo gli standard del sistema europeo dei conti (SEC 95); il suo saldo e cioè l'indebitamento netto che è diventato centrale per il monitoraggio della finanza pubblica non si fonda sui principi finanziari bensì economici. Tuttavia, la relazione trimestrale di cassa non ha ceduto sulla sua funzione originaria che è quella di monitorare appunto la gestione finanziare di cassa e, in relazione agli sfasamenti previsti, quantificare l'ammontare di risorse finanziare per la copertura del fabbisogno. E' in questa fase che la gestione di cassa incontra e genera la gestione del debito perché le risorse sono reperite prevalentemente mediante emissioni di titoli di Stato. La relazione di cassa contiene, tra l'altro, anche un'appendice, molto dettagliata, sulla gestione del debito del settore statale. L'azione di controllo e monitoraggio così concepita consentendo di operare uno stretto controllo dei flussi di Tesoreria, contribuisce a mantenere il fabbisogno e l'indebitamento complessivo del settore pubblico entro i limiti definiti nel Patto di stabilità e di crescita europeo.
Entro febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della Tesoreria, nonché sul finanziamento del fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. In tale relazione sono illustrati anche i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli degli interessi sui titoli del debito pubblico. La Relazione deve essere accompagnata da una relazione del Ministro stesso, da presentarsi entro la stessa data, contenente i dati relativi all'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
Entro maggio, agosto e novembre, il Ministro presenta una Relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della Tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con il correlativo aggiornamento della stima annuale. Unitamente a queste relazioni si presenta la Stima della previsione di cassa per il settore pubblico per l'anno in corso, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni e dalle Province, tramite le Regioni, e dagli altri enti, e redatti sulla scorta di prospetti omogenei. Si dà evidenza, in questo modo, oltre agli incassi e ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche alle variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la Tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
Nella Relazione presentata entro il 31 agosto sono inoltre contenute informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura, sulla suddivisione per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, sulla base dei dati comunicati dagli enti interessati entro i1 30 giugno. Nel caso di mancata comunicazione di tutti i dati in questione è prevista la sanzione della sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello Stato agli enti inadempienti. Infatti, per consentire al Governo di disporre di un quadro di riferimento relativo all'andamento della cassa dell'intero settore pubblico, l'articolo 30 della legge 468 stabilisce una serie di obblighi di fornire i relativi dati da parte di Regioni, Province, Comuni e Aziende sanitarie.