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La definizione di debito delle Amministrazioni pubbliche ai fini del Trattato di Maastricht
Nella Procedura dei Disavanzi Eccessivi (PDE) il debito pubblico è definito come il totale consolidato delle passività finanziarie lorde delle Amministrazioni pubbliche in essere al 31 dicembre di ciascun anno, valutate al valore facciale di emissione (Trattato UE e Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 3605 del 1993).
Gli strumenti finanziari inclusi nel debito pubblico sono: monete e depositi(F.2 secondo la classificazione Sec95); titoli obbligazionari a breve e a lungo termine (F.331 ed F.332, rispettivamente);prestiti a breve e a lungo termine (F.41 ed F.42). I titoli a breve termine includono i BOT e i commercial paper emessi all'estero. I titoli a medio e a lungo termine includono principalmente i BTP, i CCT, i CTZ, i prestiti obbligazionari della Repubblica e le obbligazioni emesse dalle Amministrazioni locali. Tra i prestiti sono considerati anche quelle operazioni che, pur configurando formalmente una vendita di attività (finanziarie e non), rappresentano nella sostanza finanziamenti di terzi in favore di enti delle Amministrazioni pubbliche (ad esempio, è questo il caso di alcune operazioni di cartolarizzazione; Si veda anche - Criteri formali e criteri sostanziali di classificazione alcuni esempi).
Sono escluse dal calcolo del debito le passività della PA in strumenti finanziari derivati (F.34) e quelle legate a semplici sfasamenti temporali nei pagamenti, i cosiddettialtri conti attivi e passivi (debiti commerciali, differenze tra pagamenti per cassa e per competenza, ecc.; F.7) (Si veda Nota [1]). Questi strumenti sono invece inclusi nel conto finanziario Sec95 e concorrono a determinare il saldo finanziario della PA ( Si veda anche - Revisione della stima dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2006 per il raccordo tra saldo finanziario e variazione del debito).
Il debito si dice "consolidato" perché nel suo computo vengono annullati i rapporti di debito e credito che intercorrono tra enti appartenenti alla PA (cioè dal totale delle passività degli enti della PA vengono detratte quelle detenute da enti della PA).
La valutazione "al valore facciale di emissione" coincide sostanzialmente con il valore di rimborso delle passività. Un'eccezione importante, nel caso dell'Italia, riguarda i buoni postali fruttiferi. Per questi titoli, il valore facciale di emissione si discosta significativamente da quello di rimborso dato che gli interessi non vengono pagati via via che maturano, ma in un'unica soluzione all'atto del rimborso. Dal dicembre del 2003, con l'esclusione della CDP dal settore delle Amministrazioni pubbliche, è rimasta nel debito pubblico solo la quota di buoni postali che lo Stato si è accollato< (Si veda Nota [2]).
Come ricordato nel testo, la variazione del debito delle Amministrazioni pubbliche non coincide con il fabbisogno dello stesso settore (anche se i due indicatori fanno riferimento alle stesse passività). La differenza è dovuta, oltre che al diverso trattamento riservato alle attività del Tesoro verso la Banca d'Italia (una riduzione di tali attività rappresenta una forma di copertura del fabbisogno mentre le corrispondenti consistenze non sono portate in riduzione del debito), ai criteri contabili adottati nel computo delle due statistiche. In particolare, nel fabbisogno:
Nota [1]Non sono passività della PA l'oro monetario e i diritti speciali di prelievo (F.1), le azioni e le altre partecipazioni (F.5) e le riserve tecniche di assicurazione (F.6).
Nota [2] Si veda il riquadro: "La trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni e gli effetti sul debito pubblico", in Banca d'Italia,Bollettino Economico n. 42, 2004.