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Criteri formali e criteri sostanziali di classificazione: alcuni esempi
Le cartolarizzazioni -. Le operazioni di cartolarizzazione costituiscono una modalità di finanziamento che permette di smobilizzare attività illiquide. Le Amministrazioni pubbliche possono cedere a titolo oneroso a una società (cosiddetta società veicolo o società per la cartolarizzazione) crediti, anche di natura tributaria e contributiva, nonché altri beni e proventi non tributari. La società veicolo finanzia l’acquisto delle attività cedute dal settore pubblico mediante l’emissione di titoli sul mercato (da cui il termine cartolarizzazione).
Le cartolarizzazioni rappresentano formalmente una cessione di attività (finanziarie e non). Considerando esclusivamente l’aspetto formale, i proventi di tali operazioni andrebbero contabilizzati, a seconda dell’attività ceduta, tra le entrate del conto economico o tra quelle del conto delle attività finanziarie. Tuttavia, se si considera la sostanza economica dell’operazione, il trattamento contabile viene a dipendere da altre specifiche caratteristiche delle operazioni.
In particolare, con la decisione del 3 luglio 2002 l’Eurostat ha chiarito che nell’ambito del Sec95 le cartolarizzazioni sono considerate vendite effettive, se:
Le principali operazioni di cartolarizzazione condotte in Italia hanno interessato:
Il finanziamento dell’Alta Velocità -. Il finanziamento dell’Alta Velocità ferroviaria era stato inizialmente demandato a Infrastrutture Spa (Ispa), una società posseduta interamente dalla CDP (Si veda Nota [2]). Formalmente i debiti di Ispa non erano debiti pubblici: dal punto di vista giuridico, la società era un soggetto privato; dal punto di vista statistico, ai fini del Trattato di Maastricht, le garanzie prestate dallo Stato su debiti di terzi non sono considerate debito pubblico fino a quando lo Stato non è chiamato ad onorarle.
Tuttavia, dopo avere esaminato la redditività della società, ed aver concluso che era insufficiente a evitare un intervento statale, l’Eurostat ha deciso che il debito contratto da Ispa dovesse essere considerato debito pubblico, in quanto dalla garanzia prestata dallo Stato discendeva di fatto un impegno a rimborsare la maggior parte di tale debito (Si veda anche - comunicato stampa dell’Istat del 24 maggio 2005).
Il finanziamento degli investimenti pubblici -. Per il finanziamento degli investimenti pubblici si fa a volte ricorso a mutui bancari stipulati da soggetti esterni alla PA il cui onere di rimborso, per capitale e interessi, è posto a carico del BS. All’atto dell’erogazione del mutuo in favore del soggetto esterno alla PA non si genera alcun flusso di danaro tra l’istituto erogante e lo Stato; pertanto, formalmente non si manifesta alcuna transazione da contabilizzare per cassa. Nella sostanza, tuttavia, lo Stato ha contratto un debito con l’intermediario finanziario. La rappresentazione sostanziale della transazione, quindi, richiede la contabilizzazione di tale debito tra le passività dello Stato e quella di un conseguente trasferimento a favore del privato beneficiario del mutuo nel conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.
Nota [1]Ai fini della contabilizzazione degli incassi relativi alla cartolarizzazione di crediti tributari e contributivi rileva anche il fatto che si tratta di crediti relativi a contributi contabilizzati per competenza in esercizi precedenti. L’incasso di tali crediti può incidere solo sui conti di cassa dell’anno in cui si effettua la cartolarizzazione.
Nota [2]Ispa è stata istituita con il decreto legge 63 del 2002, convertito dalla legge 112 dello stesso anno; dal 1° gennaio 2006 è stata incorporata nella CDP (legge 266 del 2005).