I principali saldi di Finanza pubblica

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La definizione di operatore pubblico

Settore Statale e Settore Pubblico: evoluzione del perimetro istituzionale

A partire dagli anni settanta il SS assume un ruolo centrale nella politica di bilancio. Il saldo dei conti del SS diviene infatti il principale indicatore per la programmazione, la valutazione e il monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici. Il concetto di SS viene introdotto formalmente con la legge 468 del 1978. La predisposizione di un conto consolidato di BS e TES intendeva supplire alla difficile leggibilità del Conto riassuntivo del Tesoro (CRT), il documento che raccoglie l’informazione sull’andamento delle occorrenze di cassa del Tesoro. Il CRT, infatti, registra in maniera dettagliata l’andamento di entrate e uscite del BS e della TES senza tuttavia fornire indicazioni sintetiche, in particolare quanto ai mezzi di copertura delle necessità di finanziamento (Si veda Nota [1]).

Una prima classificazione delle voci del CRT era stata prodotta nella Relazione annuale della Banca d’Italia per l’esercizio 1950, a fini di analisi della politica monetaria; lo scopo principale era quello di individuare l’andamento del fabbisogno di liquidità determinato dall’operatore pubblico per il finanziamento delle spese non coperte da entrate proprie (Si veda nota [2]). Il consolidamento dei conti analizzati fu progressivamente esteso negli anni successivi, nell’intento di cogliere sempre meglio l’insieme di enti che avevano rapporti più diretti con il Tesoro e la cui attività si rifletteva pertanto in maniera immediata sulla creazione di base monetaria. Furono inclusi nell’aggregato assunto a indicatore anche i rapporti tra Tesoro e Banca d’Italia e quelli con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e con le aziende autonome, attraverso una integrazione delle informazioni del CRT con quelle desumibili dai conti dei nuovi enti considerati. Il comparto così definito venne allora denominato Settore Statale (Si veda Nota [3]).

Con la legge 468 del 1978 fu prevista l’elaborazione trimestrale dei conti del SS (Si veda nota [4]) , affidata alla Ragioneria Generale dello Stato, da presentare in uno specifico documento, la Relazione trimestrale di cassa (RTC). La nuova forma di presentazione dei conti pubblici rispondeva all’esigenza di disporre di un quadro dell’andamento dei conti sufficientemente aggregato, disponibile a livello annuale e trimestrale, elaborato sia in termini previsivi che consuntivi.

Il SS oggetto delle elaborazioni della RTC includeva inizialmente, oltre allo Stato, la CDP, la Cassa per il Mezzogiorno, le aziende autonome dell’Amministrazione centrale (Anas ed ex Foreste demaniali), Ferrovie, Poste, Monopoli, Telefoni. Si trattava di enti con funzioni di produzione sia di servizi collettivi (Stato), sia di beni e servizi destinati al mercato (aziende autonome), ovvero con finalità di potenziamento del capitale fisso sociale (Cassa per il Mezzogiorno, poi Agenzia per il Mezzogiorno) o coinvolti in attività creditizia (CDP). Nel 1993 furono esclusi dal SS l’Agenzia per il Mezzogiorno, in quanto ente disciolto (Si veda Nota [5]), e le principali aziende autonome (Ferrovie, Monopoli, Poste e Telefoni di Stato), in connessione con il cambiamento nella loro natura giuridica (trasformazione in Spa). Dal 1994 sono usciti dal SS l’Anas e la gestione delle ex Foreste demaniali (l’Azienda di Stato per le Foresta Demaniali era stata soppressa nel 1977 - DPR. n. 616). Dal 2004 è stata esclusa dal SS anche la CDP (Si veda Nota [6]), in quanto trasformata in Spa (Si veda la figura - Settore Statale e Settore Pubblico evoluzione del perimetro istituzionale ).

La riforma della contabilità attuata con la legge 468 del 1978 prevedeva inoltre l’elaborazione annuale del conto relativo al SP e al “Settore Pubblico Allargato” (SPA), cioè di conti consolidati di un più ampio insieme di Enti pubblici. Con il SP il consolidamento dei conti veniva esteso dal SS agli altri Enti dell’Amministrazione centrale (CNR, ecc.), agli Enti delle Amministrazioni locali (regioni, province, comuni, Università, USL), agli Enti previdenziali (INPS, ecc) e ad alcuni Enti pubblici economici (aziende municipalizzate, ecc); nella nozione “allargata” (SPA) veniva inclusa anche l’ENEL. Il SPA pertanto censiva tutti gli enti pubblici produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, oltre alle imprese pubbliche nazionalizzate (aziende autonome produttrici per il mercato, ENEL) e municipalizzate. Nel tempo, gran parte di queste imprese è stata esclusa dalla rilevazione dei conti del SP in relazione alla trasformazione della loro forma giuridica (in Spa). Il perimetro degli enti considerati è stato oggetto di continui aggiornamenti. Attualmente la lista degli enti inclusi nel SP non si discosta, se non marginalmente, da quella degli enti classificati dalla CN nel settore della PA.



note al testo

Nota [1] Va rilevato che nella costruzione dei conti per la determinazione del fabbisogno del SP gli enti minori vengono suddivisi in due gruppi, sulla base della disponibilità dei dati necessari all’operazione di consolidamento: il primo gruppo è costituito dai cosiddetti enti “consolidati”, per i quali si dispone di dati dettagliati comunicati direttamente dagli enti stessi; il secondo è costituito dagli enti “non consolidati”, per i quali non sono disponibili specifiche rilevazioni e pertanto si assume che la spesa sia pari ai trasferimenti ricevuti dalle altre Amministrazioni pubbliche.

Nota [2] Cfr. Balassone F. e D. Franco, “Il fabbisogno finanziario pubblico”, Banca d’Italia, Temi di discussione, n. 277, 1996.

Nota [3] Cfr. Ercolani, M., “Limiti attuali e linee di sviluppo delle rilevazioni pubbliche”, in: Banca d’Italia, Contributi all’analisi di alcuni fenomeni trattati nella Relazione annuale del Governatore, Roma, 1954.

Nota [4] La legge 468 del 1978 riprendeva e sistematizzava norme introdotte con la precedente legge 249 del 1976, che già imponeva al Ministro del Tesoro di presentare al Parlamento una relazione trimestrale sulla stima delle operazioni di cassa delle gestioni di BS e TES.

Nota [5] La legge 488 del 1992 ha disposto la soppressione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Nota [6] DL 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003.