Ti trovi in: Home Versione Italiana > I principali saldi di Finanza pubblica > La definizione dei principali saldi di finanza pubblica > Il Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria
Il Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria
La disciplina dei rapporti finanziari tra Tesoro e Banca d'Italia è stata oggetto nel corso del tempo di numerose modifiche.
Con il decreto legislativo 1490 del 1947, fu introdotto il "Conto corrente di Tesoreria", dove confluivano i flussi di incassi e pagamenti eseguiti giornalmente da tutte le sezioni di Tesoreria; le sue movimentazioni riflettevano pertanto il complesso dei flussi dei vari conti aperti presso la Tesoreria. Lo sbilancio di tale conto costituiva un canale di credito al Tesoro da parte della Banca d'Italia che sostituiva le precedenti "anticipazioni ordinarie". Il nuovo strumento mirava a garantire la necessaria elasticità nella gestione di cassa, attraverso una linea di credito temporanea, senza caratterizzarsi come un vero e proprio finanziamento (Si veda Nota [1]) ; insieme alle emissioni di BOT e al risparmio postale, il ricorso alle anticipazioni sul Conto corrente di Tesoreria costituiva il cosiddetto "debito fluttuante", destinato al finanziamento di esigenze temporanee. Inizialmente il ricorso a tale forma di credito fu sottoposto a un limite in cifra fissa (50 miliardi di lire); con il decreto legislativo 544 del 1948, il limite fu agganciato all'importo degli stati di previsione della spesa (il 15 per cento, portato successivamente al 14 per cento con la legge 1333 del 1964). Il vincolo era applicato alla situazione mensile; in caso di sforamento, la Banca d'Italia doveva darne comunicazione al Tesoro che entro 20 giorni era tenuto a porre in atto provvedimenti per rientrare entro il limite stabilito; in caso contrario, la Banca non avrebbe più dato corso a ulteriori pagamenti.
Tra il 1975 e il 1981, il finanziamento del Tesoro da parte della Banca centrale fu garantito anche dall'acquisto diretto residuale, sul mercato primario, dei BOT emessi; nel 1981, con il cosiddetto "divorzio", tale prassi venne abbandonata. Nel 1983, in relazione allo sforamento del Conto corrente di Tesoreria registrato alla fine dell'anno precedente, fu concessa al Tesoro un'anticipazione straordinaria (legge 10 del 1983); nello stesso anno fu introdotto il sistema dell'asta competitiva per l'aggiudicazione dei BOT e nel 1984 un gruppo di operatori assunse l'impegno di garantire l'acquisto di un determinata percentuale di titoli di Stato, a fronte di finanziamenti temporanei della Banca d'Italia; tale impegno è cessato con la ratifica del Trattato di Maastricht.
Il Trattato di Maastricht sancisce il divieto di finanziamento dei disavanzi pubblici da parte delle Banche centrali nazionali (articoli 101 e 102 del Trattato) (Si veda Nota [2]). La legge 483 del 1993 (successivamente confluita nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003) ha recepito tale divieto stabilendo che la Banca d'Italia non possa concedere al Tesoro anticipazioni di alcun tipo e ha soppresso il Conto corrente di Tesoreria. Per garantire la necessaria flessibilità della gestione di Tesoreria è stato istituito il "Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria", inizialmente alimentato dal controvalore di una emissione di titoli per 30.000 miliardi di lire collocati presso la Banca d'Italia e remunerato a un tasso d'interesse pari a quello medio dei BOT emessi nel semestre precedente (da compensare con gli interessi percepiti dalla Banca sui BOT emessi alla costituzione del Conto).
Il Conto disponibilità non può presentare saldi a debito con vincolo giornaliero: qualora la giornata contabile chiuda con un saldo a debito per il Tesoro, la Banca d'Italia ne deve dare immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettuare ulteriori pagamenti. Qualora la giacenza di fine mese risulti inferiore all'iniziale dotazione (importo ridotto a 10 miliardi di euro con il decreto ministeriale 19 settembre del 2005), il Tesoro è tenuto a ricostituire l'importo entro i tre mesi successivi nei limiti massimi di emissione previsti dall'approvazione del Bilancio di previsione. Il Conto disponibilità non può essere utilizzato in modo duraturo per la copertura del fabbisogno. Se il saldo scende al disotto della metà dell'iniziale dotazione (di 10 miliardi di euro, dal 2005) il Ministro del tesoro (ora dell'Economia e delle finanze) è chiamato a presentare al Parlamento una relazione che ne illustri cause; se la situazione persiste per più di tre mesi, è chiamato ad esporre tali cause direttamente in Parlamento. Il vincolo posto al saldo di fine mese è stato soppresso con la legge finanziaria per il 2008.
Per rendere più flessibile la gestione dei fondi liquidi del Tesoro, dall'aprile del 2007 è stata attivata la procedura OPTES, che consente di effettuare operazioni di mercato monetario a valere sul Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria.
Nota [1] Cfr. Mulone , op. cit., 2006, p.45.
Nota [2] Il comma 1 dell'articolo 101 del Trattato di Maastricht stabilisce che "È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali". Il comma 1 dell'art. 102 dispone inoltre che " È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie".
In particolare, la procedura consente l'esecuzione di aste - a cui sono ammessi specialisti in titoli di Stato e altri operatori selezionati - e negoziazioni bilaterali svolte direttamente dal MEF o, per suo conto, dalla Banca d'Italia. La procedura intende migliorare la prevedibilità del saldo del conto disponibilità ed affinare il controllo delle disponibilità di cassa del MEF, agevolando la determinazione delle operazioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Nell'ambito della procedura è previsto un intensificato scambio di informazioni previsionali sulle variazioni del Conto disponibilità con riferimento alle operazioni di copertura e di formazione del fabbisogno (decreto ministeriale 30 dicembre 2005). I risultati delle operazioni effettuate sono pubblicati mensilmente sul sito del Dipartimento del Tesoro del MEF