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Le regolazioni contabili e debitorie escluse dai saldi del BS nei principali documenti programmatici
Regolazioni contabili
Con il termine "regolazione contabile" si intende un'operazione volta a far emergere contabilmente partite di entrata e/o di spesa che altrimenti non troverebbero rappresentazione in bilancio. Il "regolare", dunque, è inteso nel senso di far sì che il bilancio dia contezza, sia pure con sfasamenti temporali, di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi a cui tale documento si deve uniformare (chiarezza ed integrità).
La regolazione contabile, pertanto, è lo strumento per ricondurre in bilancio un'operazione che ha già manifestato il suo impatto finanziario. L'iniziale mancata contabilizzazione dipende, talvolta implicitamente, da norme volte a semplificare un rapporto finanziario tra lo Stato e altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati.
Un esempio rilevante per ammontare (anche se non si tratta di regolazioni escluse dai saldi del BS nei principali documenti programmatici) è dato dalle regolazioni contabili relative alle entrate tributarie erariali trattenute dalle Regioni Sicilia e Sardegna in base alle disposizioni dei rispettivi Statuti Speciali. Per mantenere l'integrità del BS, le entrate tributarie vengono periodicamente "lordizzate" contabilizzando gli importi effettivamente riscossi dalle Regioni e non versati al bilancio. Contestualmente, si contabilizza in spesa, un trasferimento "virtuale" di pari importo a favore delle Regioni.
La regolazione contabile può esplicare i suoi effetti unicamente sul BS ed esaurirsi in tale ambito, ovvero può coinvolgere anche la TES.
Regolazioni debitorie
Oltre alle "regolazioni contabili di tesoreria" del tipo sopra descritto vi possono essere "regolazioni debitorie in senso stretto" (ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie, restituzioni di tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi - come la tassa sulle concessioni governative - accantonamenti del fondo globale per provvedere all'estinzione di debiti pregressi o ai pagamenti derivanti da sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari, ecc.). Il trattamento contabile di questo genere di operazioni richiede una valutazione caso per caso.
Nel conto economico della PA (e quindi ai fini dell'indebitamento netto) una partita debitoria del tipo sopra descritto sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l'obbligazione (criterio della competenza economica), quando sono individuabili il creditore, il debitore e se si è in grado quantificare in modo statisticamente affidabile l'ammontare del debito. Il criterio si applica anche se l'iscrizione nel BS e il flusso di cassa dei pagamenti (e quindi l'effetto sul fabbisogno del SS, del SP e della PA) sono ripartiti nel tempo (si veda, ad esempio, il caso della sentenza della Corte costituzionale sulla doppia integrazione al minimo delle pensioni).
In mancanza delle predette condizioni, la contabilizzazione dell'operazione nei conti della PA può seguire i flussi di cassa (e corrispondere a quanto annualmente pagato a titolo di restituzione del debito) oppure essere allineata all'ammontare di rimborsi "validato" nell'anno dall'Amministrazione finanziaria a prescindere dal loro effettivo pagamento. Il primo metodo è stato seguito nel caso del rimborso della tassa di concessione governativa alle imprese; il secondo, per i rimborsi connessi con la sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell'IVA sulle auto aziendali.
Rimborsi d'imposta pregressi
Si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Tali somme, secondo la contabilità nazionale, vengono registrate nel conto economico delle PA secondo il principio della competenza economica e vengono pertanto contabilizzate nell'anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno del SS, del SP e della PA nell'anno in cui vengono rimborsate.
Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato
Le entrate acquisite al BS da operazioni di privatizzazione, quali le vendite di partecipazioni al capitale di imprese pubbliche, sono destinate per legge al finanziamento del Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato, finalizzato al rimborso anticipato dei titoli del debito pubblico in circolazione (Si veda Nota [2]). Sul BS tali poste sono iscritte nel conto finanziario: per le entrate, tra le partite (attività) finanziarie (Titolo III - alienazione e ammortamento di beni patrimoniali); per le spese, tra le passività finanziarie (Titolo III - rimborso di prestiti). Le spese in questione sono escluse, per definizione contabile, dalla determinazione del saldo netto da finanziare del BS, del fabbisogno del SS, del SP e della PA, e dell'indebitamento netto della PA (in quanto si collocano "sotto la linea" per tutti i saldi menzionati). Le entrate da partite finanziarie, invece, pur trovandosi in linea di principio, sopra la linea, sia del saldo netto da finanziare del BS, sia del fabbisogno del SS e del SP, vengono convenzionalmente escluse dalla determinazione di questi saldi e, implicitamente, portate sotto la linea (Si veda - Gli schemi di raccordo ) (Si veda nota [3]).
Nota [1] L'acconto era stato introdotto con il DL 79 del 1997 (convertito nella legge 140 dello stesso anno) ed è stato soppresso con il DL 248 del 2007 (convertito nella legge 31 del 2008).
Nota [2] Legge 432 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota [3] Questo "spostamento" non avviene nel calcolo del fabbisogno della PA.