Ragionerie Territoriali dello Stato

Le Ragionerie territoriali dello Stato (già Ragionerie provinciali dello Stato) sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del quale svolgono, su base regionale ovvero interregionale ed interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento stesso.

Esse sono state istituite con il DPR 30.01.2008, n. 43 che ha contestualmente soppresso le Ragionerie provinciali dello Stato e, unitamente agli Uffici centrali di bilancio ed all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, costituiscono il sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le Ragionerie territoriali dello Stato provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi.

In particolare, le Ragionerie territoriali dello Stato

· Provvedono alla tenuta delle scritture contabili ed alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli Uffici Amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

· Effettuano il controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 60 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e sui conti giudiziali degli agenti contabili, ai sensi del successivo art. 74.

· Concorrono alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.

· Vigilano affinché presso le Amministrazioni non si verifichino gestioni fuori bilancio al di fuori di quelle espressamente autorizzate dalle norme di settore in vigore.

· Effettuano il monitoraggio della spesa del personale delle Amministrazioni controllate e certificano le relazioni tecnico-finanziarie dei relativi contratti collettivi integrativi con riferimento alla verifica della congruità degli interventi con le disponibilità finanziarie, ai sensi del comma 3 ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Vigilano, altresì, sul rispetto dei limiti di spesa delle Amministrazioni ai sensi del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge n. 246/2002 (monitoraggio per leggi e per capitoli).