Gli ordini di accreditamento, disciplinati dagli artt. 54 e 57 e segg. della Legge di Contabilità Generale dello Stato (L.C.G.S.) e dagli artt. 325 e segg. del relativo Regolamento (R.C.G.S.), sono aperture di credito a favore di funzionari delegati a gestire l'attività di spesa a livello secondario. I funzionari delegati utilizzano i fondi mediante ordinativi di pagamento a favore dei creditori o buoni per il prelevamento in contante di somme nei limiti previsti negli ordini di accreditamento medesimi