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Bilancio finanziario - 2014-2016

Intro


La legge n. 196 del 2009 ha stabilito i principi e le regole che disciplinano gli strumenti di governo della finanza pubblica, il loro contenuto e la relativa tempistica di presentazione al Parlamento, delineando, in tal modo, il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio del nostro Paese. La legge n. 39 del 7 aprile 2011 ha modificato detto quadro di riferimento, allo scopo di consentirne l’adeguamento al cosiddetto “Semestre europeo” con riferimento ai documenti programmatici (Documento di Economia e Finanza e relativa Nota di Aggiornamento) e ai tempi della loro presentazione alle Camere (rispettivamente 10 aprile e 20 settembre di ciascun anno).

Le modifiche non hanno inciso né sul processo né sulla struttura del bilancio, che rimane articolata in missioni e programmi ai sensi degli articoli 21 e 25 della citata legge n. 196, sulle cui finalità si è già detto nella circolare sulle previsioni di bilancio n. 24 del 23 luglio 2012, cui si rinvia.

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione continua quindi ad essere formato sulla base del criterio della legislazione vigente con riferimento al contenuto di ciascun programma – che, per le spese, rappresenta l’unità di voto.

Il disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. Esso rappresenta lo strumento con cui finalizzare l’allocazione delle risorse e assume un carattere non meramente formale. Con la legge di bilancio, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti (fattori legislativi), e può essere quantificata la quota parte degli stanziamenti di bilancio di natura obbligatoria (spese per il personale) destinati al funzionamento degli Enti Pubblici (in precedenza determinati dalla tabella C della legge finanziaria).

Il disegno di legge di bilancio è formato da uno stato di previsione unico per le entrate e uno stato di previsione per le spese di ciascun Ministero.

Ogni stato di previsione si apre con una nota integrativa. Per ciò che riguarda le entrate, essenzialmente essa indica i criteri di previsione delle principali imposte e tasse e specifica, per ciascun titolo, la quota ricorrente e quella non ricorrente. Per gli stati di previsione della spesa, in nota integrativa le Amministrazioni individuano gli obiettivi perseguiti con i programmi di spesa e i relativi indicatori che quantificano i risultati attesi in coerenza con le risorse a disposizione dei programmi stessi. In un’apposita sezione della nota è analizzato il contenuto di ogni programma, fornendo i criteri di formulazione delle previsioni sull’orizzonte triennale.

Segue, per ogni stato di previsione delle uscite, una scheda illustrativa per ciascun programma, in cui, oltre agli stanziamenti ad esso destinati nei tre anni (che rappresentano limiti all’a utorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), si indicano le norme autorizzatorie che lo finanziano. All’interno di tali schede le spese, esposte separatamente per la parte corrente e il conto capitale, sono distinte in spese rimodulabili e non rimodulabili (ai sensi del comma 5, dell’a rticolo 21, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009).

Successivamente alle schede, sono elencati i capitoli e gli articoli in cui ogni programma è suddiviso, con indicazione dei relativi stanziamenti. Le dotazioni proprie di ciascun programma vengono esposte anche secondo l’analisi economica e funzionale.

Per i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale è prevista un’apposita scheda illustrativa, analoga per struttura alla scheda illustrativa di programma. In attuazione della delega di cui al comma 9 lettera e) dell’articolo 30 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, il decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011 ha stabilito che, a partire da quest’anno, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di opere pubbliche siano unitariamente considerate come facenti parte di due fondi, denominati “Fondo opere” e “Fondo progetti”. Pertanto, in apposito allegato sono indicate le risorse finanziare di ciascuno Stato di previsione imputate a tali fondi.

Ogni stato di previsione della spesa reca, infine, il budget dei costi della relativa Amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell’Amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.