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La riclassificazione delle entrate nel bilancio dello Stato

La revisione della struttura del bilancio dello Stato, applicata a partire dal 2008, ha modificato la rappresentazione degli aggregati di spesa (vedi "Il bilancio in breve 2008") e la classificazione delle entrate.

La nuova struttura delle entrate prevede l'introduzione di un ulteriore livello di classificazione (il secondo) con il quale, in coerenza con la metodologia utilizzata in ambito comunitario per la valutazione dei conti pubblici, si evidenzia la natura ricorrente o non ricorrente delle entrate.

Il primo livello di aggregazione è costituito dai titoli, che raggruppano le entrate secondo la fonte di provenienza in:

  • tributarie;
  • extratributarie;
  • alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
  • accensione di prestiti.

Al secondo livello, le entrate sono classificate in base alla loro natura: ricorrente o non ricorrente. La distinzione rileva per la valutazione della strutturalità degli introiti.

Al terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le entrate tributarie si individuano i tributi più importanti (IRE, IRES, IVA, etc.), ovvero i gruppi di tributi aventi caratteristiche analoghe; per i restanti titoli è indicata la tipologia del provento (redditi da capitale, proventi da servizi resi dall'Amministrazione statale ecc.).

Al quarto livello, per le entrate tributarie, si distinguono le "entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" e le "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo". Il quarto livello costituisce l'oggetto del voto parlamentare.