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Ministero dell'Economia e delle Finanze
100° anniversario Legge di contabilità generale dello Stato
1923 - 2023: Ricorrono i 100 anni del Regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440
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Secondo la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21) 1.
Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l’orientamento dell’azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.
La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (Accrual) 2 e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).
La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l’individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nelle Note integrative allegate al bilancio.
1 Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.
2 Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono a prescindere da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
Aggiornato in data 19 marzo 2024