Intro
730 PRECOMPILATO – RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE TRAMITE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ampliamento ad ulteriori soggetti per le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio
2016
Ai fini della trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria,
gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il supporto informatico di Sogei, da rendere
disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, sono stati già
adottati i seguenti provvedimenti:
- Il decreto 31/7/2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, ha previsto le
modalità di trasmissione (delle spese sostenute dall’anno 2015) da parte delle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate con il SSN e dei medici iscritti all’ordine del medici chirurghi ed
odontoiatri; A tal fine, per le spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio
2015, le strutture sanitarie pubbliche e accreditate con il SSN, nonché gli iscritti all’albo dei
medici chirurghi e degli odontoiatri inviano telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria le
informazioni, secondo le modalità previste dal DM 31/7/2015
- L’art. 1, comma 949, lettera a) della Legge Stabilità 2016 disciplina l’ampliamento della
platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che
anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con
il SSN debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai
cittadini a partire dal 1° gennaio 2016.
A tal fine, le strutture sanitarie pubbliche e accreditate con il SSN, nonché gli iscritti all’a
lbo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria
le informazioni, secondo le modalità previste dal DM 2/8/2016.
Successivamente, il decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs.
175/2014), prevede un ulteriore ampliamento delle spese sanitarie e veterinarie da rilevare tramite
il Sistema Tessera Sanitaria,
estendendo la rilevazione delle spese sostenute dal cittadino dal 1/1/2016 ai seguenti
altri soggetti:
- gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’a
rticolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco
previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
- gli iscritti agli albi professionali degli
psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- gli iscritti agli albi professionali degli
infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- gli iscritti agli albi professionali delle
ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- gli iscritti agli albi professionali dei
t
ecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre
1994, n. 746;
-
gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione
al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46.
Le specifiche tecniche sono coerenti con quanto previsto dai precedenti decreti direttoriali del
Ragioniere Generale dello Stato del 31/7/2015 e del 2/8/2016 e risultano inoltre coordinate con il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/9/2016.
Il
decreto 16/9/2016 è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati
personali il 28/7/2016 ed è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di
pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute
da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno
successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione
telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM
31/7/2015. L’art. 7, comma 3-bis del DL 244/2016 ha prorogato al 28 febbraio la scadenza per l’i
nvio dei dati delle spese veterinarie da parte dei medici veterinari.
Come trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
-
Richiesta credenziali: i soggetti interessati devono richiedere al Ministero dell’e
conomia e delle finanze le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria,
accedendo al portale www.sistemats.it ed inserendo le informazioni richieste.
Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica le richieste, accedendo agli elenchi
resi disponibili (entro il 13/10/2016) dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei
consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.
In caso di esito positivo, il Sistema Tessera Sanitaria invia (tramite PEC) al soggetto
richiedente le credenziali di accesso.
In caso di esito negativo, il Sistema Tessera Sanitaria comunica (via PEC) al soggetto di
non poter rilasciare le credenziali.
-
Delega per la trasmissione telematica: i soggetti interessati possono delegare
associazioni di categoria e soggetti terzi per la trasmissione telematica dei dati, secondo le
modalità indicate nel DM 31/7/2015. In particolare, il soggetto interessato, accedendo con le
proprie credenziali al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it), comunica al
Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi al soggetto delegato, il quale riceverà dal Sistema
Tessera Sanitaria (via PEC) inizialmente le indicazioni per il completamento della richiesta da
parte del delegato e, successivamente, la conferma (via PEC) dell’avvenuta abilitazione del Sistema
Tessera Sanitaria.
-
Specifiche tecniche di trasmissione: il documento delle specifiche tecniche della
trasmissione telematica dei dati è pubblicato sul sito Internet www.sistemats.it.
Opposizione alla trasmissione telematica dei dati. Come previsto dal DM 31/7/2015,
l’assistito può esercitare l’opposizione per non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i
dati sulle proprie spese sanitarie e, quindi, per non farle inserire nella precompilata.
L’opposizione può essere esercitata:
-
Al momento dell’erogazione della prestazione: nel caso di scontrino parlante, non
comunicando al soggetto che emette il documento fiscale, il codice fiscale riportato sulla tessera
sanitaria (perdendo in tal modo il diritto alla detrazione), oppure, negli altri casi, (a partire
dal 14/11/2016) chiedendo l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
-
Successivamente all’erogazione della prestazione:
L’assistito ha comunque la facoltà di esercitare la propria opposizione anche
successivamente all’erogazione della prestazione
accedendo al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel mese di febbraio
di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta precedente. L’a
ssistito può accedere tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure tramite le credenziali Fisconline
rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. L’assistito può consultare
l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali intende esprimere
la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria
all’Agenzia delle Entrate, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Infine, per l’anno di imposta 2016, l’assistito può esercitare la propria opposizione
richiedendo (via telefono, posta elettronica o presentando l’apposito modello presso un qualsiasi
ufficio territoriale)
all’Agenzia delle entrate, nel periodo 1 ottobre 2016 - 31 gennaio 2017, la
cancellazione dal sistema Tessera Sanitaria delle spese relative ad una o più tipologie, secondo le
modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/9/2016
Sicurezza dei dati e accessi controllati. Tutte le operazioni effettuate tramite
il Sistema Tessera Sanitaria sono tracciate. I dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi
telematicamente in forma criptata. Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, sono
previste specifiche misure di sicurezza per l’abilitazione dei soggetti interessati.
Il sistema delineato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sopra-citate si articola
nelle seguenti tre fasi:
- I soggetti interessati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’a
ssistito;
- l’Agenzia delle entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti
per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- dal 1° marzo di ciascun anno, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle
entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese sanitarie e veterinarie dei
soggetti indicati dalla stessa Agenzia.