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DM 16 settembre 2016

Decreto Ampliamento ad ulteriori soggetti per le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016

Intro


730 PRECOMPILATO – RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE TRAMITE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ampliamento ad ulteriori soggetti per le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016

Ai fini della trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il supporto informatico di Sogei, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, sono stati già adottati i seguenti provvedimenti:

  • Il decreto 31/7/2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, ha previsto le modalità di trasmissione (delle spese sostenute dall’anno 2015) da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate con il SSN e dei medici iscritti all’ordine del medici chirurghi ed odontoiatri; A tal fine, per le spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2015, le strutture sanitarie pubbliche e accreditate con il SSN, nonché gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni, secondo le modalità previste dal DM 31/7/2015
  • L’art. 1, comma 949, lettera a) della Legge Stabilità 2016 disciplina l’ampliamento della platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016.

A tal fine, le strutture sanitarie pubbliche e accreditate con il SSN, nonché gli iscritti all’a lbo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni, secondo le modalità previste dal DM 2/8/2016.

Successivamente, il decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014), prevede un ulteriore ampliamento delle spese sanitarie e veterinarie da rilevare tramite il Sistema Tessera Sanitaria, estendendo la rilevazione delle spese sostenute dal cittadino dal 1/1/2016 ai seguenti altri soggetti:

  • gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’a rticolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
  • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
  • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
  • gli iscritti agli albi professionali dei t ecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Le specifiche tecniche sono coerenti con quanto previsto dai precedenti decreti direttoriali del Ragioniere Generale dello Stato del 31/7/2015 e del 2/8/2016 e risultano inoltre coordinate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/9/2016.

Il decreto 16/9/2016 è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 28/7/2016 ed è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015. L’art. 7, comma 3-bis del DL 244/2016 ha prorogato al 28 febbraio la scadenza per l’i nvio dei dati delle spese veterinarie da parte dei medici veterinari.

Come trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

  • Richiesta credenziali: i soggetti interessati devono richiedere al Ministero dell’e conomia e delle finanze le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria, accedendo al portale www.sistemats.it ed inserendo le informazioni richieste. 
    Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica le richieste, accedendo agli elenchi resi disponibili (entro il 13/10/2016) dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.
    In caso di esito positivo, il Sistema Tessera Sanitaria invia (tramite PEC) al soggetto richiedente le credenziali di accesso.
    In caso di esito negativo, il Sistema Tessera Sanitaria comunica (via PEC) al soggetto di non poter rilasciare le credenziali.
  • Delega per la trasmissione telematica: i soggetti interessati possono delegare associazioni di categoria e soggetti terzi per la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità indicate nel DM 31/7/2015. In particolare, il soggetto interessato, accedendo con le proprie credenziali al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it), comunica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi al soggetto delegato, il quale riceverà dal Sistema Tessera Sanitaria (via PEC) inizialmente le indicazioni per il completamento della richiesta da parte del delegato e, successivamente, la conferma (via PEC) dell’avvenuta abilitazione del Sistema Tessera Sanitaria.
  • Specifiche tecniche di trasmissione: il documento delle specifiche tecniche della trasmissione telematica dei dati è pubblicato sul sito Internet www.sistemats.it.

Opposizione alla trasmissione telematica dei dati. Come previsto dal DM 31/7/2015, l’assistito può esercitare l’opposizione per non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie e, quindi, per non farle inserire nella precompilata.

L’opposizione può essere esercitata:

  • Al momento dell’erogazione della prestazione: nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette il documento fiscale, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria (perdendo in tal modo il diritto alla detrazione), oppure, negli altri casi, (a partire dal 14/11/2016) chiedendo l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
  • Successivamente all’erogazione della prestazione:
    L’assistito ha comunque la facoltà di esercitare la propria opposizione anche successivamente all’erogazione della prestazione accedendo al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel mese di febbraio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta precedente. L’a ssistito può accedere tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali intende esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
    Infine, per l’anno di imposta 2016, l’assistito può esercitare la propria opposizione richiedendo (via telefono, posta elettronica o presentando l’apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale) all’Agenzia delle entrate, nel periodo 1 ottobre 2016 - 31 gennaio 2017, la cancellazione dal sistema Tessera Sanitaria delle spese relative ad una o più tipologie, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/9/2016

Sicurezza dei dati e accessi controllati. Tutte le operazioni effettuate tramite il Sistema Tessera Sanitaria sono tracciate. I dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi telematicamente in forma criptata. Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, sono previste specifiche misure di sicurezza per l’abilitazione dei soggetti interessati.

Il sistema delineato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sopra-citate si articola nelle seguenti tre fasi:

  • I soggetti interessati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’a ssistito;
  • l’Agenzia delle entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • dal 1° marzo di ciascun anno, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese sanitarie e veterinarie dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia.