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Ministero dell'Economia e delle Finanze
155° anniversario RGS
1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato
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Supporto all’Utente
Con l’introduzione della riforma del bilancio dello Stato di cui al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, , il comma 18 dell'articolo 21 della norma di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “ Legge di contabilità e finanza pubblica”) è stato così modificato: “agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo”.
Vige altresì un’ulteriore norma – l’articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” – in base alla quale gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell’anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.
Il medesimo obbligo vige anche per le Autorità indipendenti, per le quali opera il dispositivo dell’articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”: ma, stanti le peculiarità di tali soggetti, la pubblicazione dei bilanci consuntivi in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze segue un apposito iter.
Annualmente, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procede all’aggiornamento ed alla pubblicazione della ricognizione relative agli enti cui è riconosciuta annualmente una contribuzione di tipo ordinario, secondo criteri determinati in ossequio al quadro normativo di riferimento, esplicitando la procedura di aggiornamento con apposita circolare indirizzata alle Amministrazioni centrali, eroganti tali contributi agli enti.
Nella richiamata procedura di ricognizione, vengono applicati dalle Amministrazioni centrali coinvolte i criteri oggettivo e soggettivo per l’individuazione degli enti da includere nell’elenco da comunicare per ogni Amministrazione erogante.
Viene, altresì, svolto un monitoraggio circa l’esatto adempimento della trasmissione dei bilanci e conti consuntivi ai fini dell’annessione, cui consegue l’eventuale applicazione dell’eliminazione della stessa contribuzione ordinaria. Sotto questo profilo, si è intrapreso un percorso di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che all’articolo 29 disciplina l’obbligo di pubblicazione dei bilanci, introducendo la possibilità di acquisizione dei documenti contabili al link istituzionale alla pagina dell’”Amministrazione trasparente”.
Nella prospettiva futura di una finalizzazione integrata delle opportunità rappresentate dalla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), l’architettura procedurale fino ad oggi definita è da considerarsi transitoria e funzionale alle esigenze attuative della normativa, attualizzata agli strumenti informativi disponibili.