Inizio contenuto main della Ragioneria Generale dello Stato

Intro


Le Ragionerie territoriali dello Stato sono state istituite con il DPR 30.01.2008, n. 43 che ha contestualmente soppresso le Ragionerie provinciali dello Stato e, unitamente agli Uffici centrali di bilancio, costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011.

Come gli UCB, provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa adottati dagli ordinatori primari di spesa periferici ai quali le rispettive amministrazioni centrali mettono a disposizione fondi di bilancio ai sensi della legge 908/1960.

Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono i controlli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

In particolare svolgono controlli preventivi sugli atti di spesa emessi dagli ordinatori primari periferici e controlli successivi sui rendiconti amministrativi degli ordinatori secondari di spesa (funzionari delegati di contabilità ordinaria e di contabilità speciale e sui rendiconti dei Commissari straordinari nominati con Ordinanze di Protezione civile ai sensi dell’articolo 5, comma 5 bis, della Legge n. 225/1992;

Provvedono, inoltre, al monitoraggio delle gestioni economico - finanziarie degli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio di competenza.

Nell’ambito delle attività di vigilanza, le Ragionerie territoriali hanno competenza in ordine a:

vigilanza delle entrate e relative contabilizzazioni, attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea;

vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all’art.10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;

vigilanza sull’attività dei revisori delle Istituzioni scolastiche;

gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico;

Le Ragionerie territoriali dello Stato, quali organi locali del Ministero dell’economia e delle finanze, dipendenti organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato svolgono su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite allo stesso nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, previste dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze, disposta dall’art. 2, comma 1 ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73.