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Intro


Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, emanato in attuazione dell’articolo 2 della Legge n.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)  ha posto le basi per l’avvio del processo di armonizzazione contabile degli enti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.  Il Decreto ha dettato i principi e i criteri da utilizzare allo scopo di definire un quadro regolamentare omogeneo a cui debbono essere  conformati  tanto i sistemi contabili degli enti assoggettati al regime di contabilità finanziaria, quanto quelli degli enti assoggettati al regime di contabilità civilistica.

 

Con il Decreto Legislativo il legislatore ha quindi fissato:

  • i principi contabili generali, disciplinati nell’allegato 1 al Decreto stesso, applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione. Unitamente a tale previsione il Decreto ha attribuito ad un successivo regolamento, da adottare su proposta del Ministero dell’Economia e delle finanze, il compito di definire i principi contabili applicati riguardanti comuni criteri di contabilizzazione e un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili;
  • le regole per la definizione di un piano dei conti integrato;
  • l’obbligo di adottare una classificazione omogenea dei dati di bilancio, con specifica articolazione delle missioni e dei programmi per quanto riguarda le spese, sulla base dello schema riportato nell’allegato 2 allo stesso Decreto;
  • regole specifiche per le amministrazioni che operano in contabilità civilistica con previsione di redazione del budget economico e del rendiconto finanziario in termini di liquidità e, fino all'adozione delle codifiche SIOPE, del conto consuntivo in termini di cassa; per queste amministrazioni, inoltre, la norma prevede l’individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato con le proprie aziende, società partecipate e altri organismi controllati;
  • l’individuazione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.