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Sistema camerale

Intro


Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l’Unioncamere e i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano e adottano quale modello contabile di riferimento la contabilità economico-patrimoniale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla disciplina recata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come novellata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2016), che dispone il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le norme riguardanti l’amministrazione e la contabilità delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione contabile della finanza pubblica, sono contenute nel Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, emanato con il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

Il suddetto Regolamento, all’articolo 74, comma 2, ha previsto l’istituzione presso l’allora Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di una commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei princìpi contabili contenuti nel regolamento medesimo.

Pertanto, in materia di amministrazione e contabilità, è possibile avvalersi anche del lavoro prodotto dalla suddetta commissione, come riportato nella circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3622-C del 5 febbraio 2009.

Per quanto concerne le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 219/2016, si richiama la circolare del Ministero dello sviluppo Economico n. 0195797 del 25 maggio 2017, con cui sono state fornite, d’intesa con questo Dicastero, prime indicazioni interpretative su taluni aspetti della riforma.

Inoltre, in conseguenza della gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori, come stabilito all’articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1, del decreto legislativo n. 219/2016, che ha novellato l’articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580/1993, si richiama quanto precisato da questo Ministero con nota n. 58874 del 30 marzo 2017, trasmessa all’attenzione degli enti del sistema camerale dal Ministero vigilante (Cfr. nota n. 119221 del 31 marzo 2017), laddove viene definito il perimetro applicativo dell’articolo 6, commi 3 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Infine, nell’ambito delle indicazioni amministrative di rilievo, si rammentano le istruzioni impartite in materia di accorpamento volontario, ex art. 1, comma 5, della legge n. 580/1993 (ante decreto legislativo n. 219/2016), con le note del Ministero dello sviluppo economico n. 0105995 del 1 luglio 2015 e n. 0172113 del 24 settembre 2015, laddove si esplicitano, d’intesa con questo Ministero, apposite linee operative sui principali adempimenti da adottare da parte delle camere di commercio interessate dai processi di accorpamento, ai fini della costituzione della nuova camera di commercio.

Per quanto attiene all' armonizzazione contabile, si precisa che, per il sistema camerale, la stessa ha avuto avvio con la predisposizione del bilancio preventivo 2014 e conseguentemente l’ultimo bilancio d’esercizio redatto tenendo conto unicamente delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 254/2005 è quello relativo all’anno 2013. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con questo Dicastero, ha diramato indicazioni omogenee agli enti del sistema camerale, al fine di consentire agli stessi di assolvere agli obblighi di presentazione dei documenti contabili nelle forme previste dal decreto MEF 27 marzo 2013.

In particolare, le prime direttive sono state fornite con nota n. 148123 del 12 settembre 2013. Ulteriori istruzioni sono state comunicate con nota n. 116856 del 25 giugno 2014, in merito all'aggiornamento del budget, e con nota n. 50114 del 9 aprile 2015, relativamente al processo di rendicontazione.