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Circolare del 4 dicembre 2002 n. 44

Articolo 14, comma 2 della legge 30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'articolo 147 della legge 388/2000

Intro


La legge numero 30 del 1997 disciplina la possibilità per le amministrazioni pubbliche centrali, in assenza di contestuali disponibilità finanziarie nei capitoli di spesa, di inviare al tesoriere uno speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso.

Il ricorso ad un ordine di pagamento in conto sospeso comporta l'obbligo per l'amministrazione interessata di comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio competente dell'importo del pagamento ed del relativo capitolo per consentire l'emissione del decreto ministeriale per l'assegnazione dei fondi necessari.

La circolare numero 44 del 4 dicembre 2002 coinvolge da quest'anno, con ruolo analogo a quello svolto dagli Uffici centrali del bilancio, anche le Ragionerie provinciali dello Stato relativamente ad ordini di pagamento in conto sospeso emesse dalle amministrazioni periferiche, illustrando le modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 1 ottobre 2002 alla legge numero 30 del 1997.