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Accensione di prestiti: |
Indica l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio
e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione quindi di quelle di durata
inferiore all'anno (vedi "debito fluttuante"). In sede previsionale
l' "accensione di prestiti" coincide con il ricorso al mercato, così come
quest'ultimo viene definito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge
n. 468 del 1978 (vedi "ricorso al mercato"). Nello stato di previsione
dell'entrata è costituito, nell'ambito del centro di responsabilità
Amministrazione centrale del tesoro, dalle unità previsionali di base
"Emissione titoli di Stato" e "Contrazione mutui ed altre emissioni".
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Accertamento: |
L'articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo
definisce come l'operazione giuridico-contabile con cui l'Amministrazione
appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo
ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio.
Costituisce la prima fase del procedimento di acquisizione delle entrate.
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Acquisizione netta di attività finanziarie: |
E' uno dei saldi che appare nei conti consolidati di
cassa del settore statale e del settore pubblico allargato. E
sso riguarda le partite finanziarie (partecipazioni azionarie e
conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni dei
depositi bancari) e misura l'eccedenza delle erogazioni rispetto agli
incassi: è l'indicatore del ruolo svolto dallo Stato, o più in generale
dall'operatore pubblico, come intermediario finanziario. |
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Adeguamento del fabbisogno: |
Rappresenta uno dei fattori che determinano le
previsioni e/o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri
fattori sono: quelli "legislativi" e gli "oneri inderogabili").
Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa relative ad
Amministrazioni statali, o attributive loro di nuove funzioni, e
riguarda, in genere, l'adeguamento delle dotazioni finanziarie
necessarie per il loro funzionamento. Tali statuizioni stabiliscono
la tipologia della spesa da considerare in bilancio, pur indicando,
incidentalmente, anche il "quantum", il quale può essere variato
senza ricorrere ad una successiva disposizione legislativa.
Le spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia
degli oneri sulla quale può esercitarsi una certa discrezionalità,
derivando essa da valutazioni delle Amministrazioni.
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Aggiornamento del budget: |
Revisione,
in corso d’anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli
obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente
raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione
degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse
finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli
obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va
effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.
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Allegati agli stati di previsione: |
Espongono elementi esplicativi delle previsioni o
dettagli di stanziamenti e, come tali, esistono solo nel progetto
di bilancio non avendo rilevanza legislativa. Gli allegati principali
e comuni per tutti gli stati di previsione sono:
a) allegato per capitoli: espone le unità previsionali di base
ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
b) prospetto con l'indicazione delle quote giuridicamente vincolate
delle unità previsionali di base;
c) nomenclatore degli atti - centro di responsabilità/capitolo/legge;
d) allegati per codici economici e funzionali;
e) allegati per le spese fisse del personale. |
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Altre spese in c/capitale: |
Aggregato residuale delle spese in c/capitale che non
è possibile classificare alla stregua di investimenti. Le relative
unità previsionali di base esprimono la finalità di spesa. |
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Amministrazioni autonome: |
(Ex aziende autonome) sono vere e proprie
articolazioni dell'Amministrazione statale - e, come tali, non
dotate di personalità giuridica - alle quali è stata conferita piena
autonomia gestionale in considerazione della peculiare natura delle
attività che devono svolgere; i loro bilanci formano un tutt'uno con
il bilancio dello Stato cui sono allegati (vedi "appendici del bilancio").
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Amministrazione pubblica: |
Termine
generalmente usato per individuare l’aggregato di riferimento
dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di
Maastricht per i Paesi dell’Unione Monetaria Europea. In tale
accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n.
300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).
Non
sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate
“market” in presenza di una copertura dei costi con ricavi
propri superiore al 50 per cento.
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Amministrazioni pubbliche: |
Termine
generalmente usato per individuare l’aggregato di riferimento dei
parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per
i Paesi dell’Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono
comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n.
165/01). Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate
“market” in presenza di una copertura dei costi con ricavi
propri superiore al 50 per cento.
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Ammortamento: |
Quota
di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa
all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di
manutenzione straordinaria svolti.
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Analisi dei costi e dei rendimenti: |
Metodologia
di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio
finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica
dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà
rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di
costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere
distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e
organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in
essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un
obiettivo.
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Annessi: |
Si tratta dei conti consuntivi degli enti cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria - relativi all'anno precedente
quello in corso al momento della presentazione del bilancio - che
vengono allegati agli stati di previsione della spesa dei competenti
Ministeri vigilanti (articolo 19 legge n. 468 del 1978). |
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Anno finanziario: |
Coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo
di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato
(articolo 1 della legge n. 468 del 1978). |
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Anticipazioni: |
Costituiscono, insieme con le partecipazioni
azionarie ed i conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie
(vedi "Acquisizione netta di attivita finanziarie").Nella
classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono
collocate tra le spese in conto capitale e distinte in anticipazioni
per finalità produttive e per finalità non produttive.Queste ultime
sono quelle per le quali non è dato individuare una destinazione
immediata e diretta a scopi di produzione o di investimento. |
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Anni
persona: |
Rappresentano
la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell’arco
temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo
di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.
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Appendici del bilancio: |
Sono i bilanci di altre Amministrazioni, allegati
agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri: si tratta di
elementi costitutivi del bilancio e, come tali, hanno rilevanza
legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del 1978).
Le Amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti (
tra parentesi lo stato di previsione cui sono allegati i relativi bilanci):
- Monopoli (Finanze);
- Archivi notarili (Grazia e giustizia);
- Istituto agronomico per l'oltremare (Affari esteri);
- Fondo edifici di culto (Interno). |
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Assegnazione risorse: |
Il
Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge
di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del
bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie
riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla
responsabilità dell’uf-ficio, e agli oneri per il personale e per
le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D.
Leg.vo n. 165/01).
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Assestamento di bilancio: |
Disegno di legge da presentare al Parlamento entro
il 30 giugno da parte del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, al fine di adeguare gli stanziamenti del
bilancio in relazione:
- alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede
di rendiconto dell'esercizio precedente;
- alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della
gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con mutamenti del
quadro congiunturale e/o degli orientamenti della politica economica
governativa. |
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Asta: |
E' il sistema con il quale sono collocati tutti i
titoli di Stato emessi sul mercato interno. L'asta può essere marginale
o competitiva. Nel primo caso, le richieste dei partecipanti all'asta
vengono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo, a partire da
quella avanzata al prezzo più elevato, fino ad esaurimento dell'offerta.
L'assegnazione viene effettuata ad un unico prezzo, il cosiddetto
"prezzo marginale", costituito da quello meno elevato fra quelli
offerti dai partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari.
Se l'ammontare complessivo delle domande presentate al prezzo
marginale porta a superare il quantitativo offerto, viene operato
un riparto pro-quota fra gli operatori che hanno fatto richieste a
tale prezzo. Questa modalità di asta è applicata per tutti i titoli
a medio-lungo termine. Nell'asta competitiva i titoli vengono
assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante, sempre
soddisfacendo le richieste in ordine decrescente di prezzo.
In questo caso l'eventuale riparto si applica alle domande avanzate
al prezzo minimo fra quelli rimasti aggiudicatari.Anche le aste di
riacquisto di titoli di Stato, effettuate utilizzando le disponibilità
del Fondo per l'ammortamento (vedi "Fondo per ammortamento dei titoli di Stato"), si svolgono con il metodo dell'asta competitiva, ma, non
essendoci quantitativi predefiniti, non si dà luogo a riparti. |
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Attività finali |
Sono
le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la
realizzazione di un obiettivo istituzionale.
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Attività strumentali (o di supporto) |
Attività
svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività
finali.
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Autorizzazioni di competenza e di cassa: |
Si riferiscono alle dotazioni finanziarie delle singole
unità previsionali di base in cui si articola il bilancio. Una volta
approvato il bilancio da parte del Parlamento, con decreto del Ministro
del tesoro le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione; conseguentemente le
autorizzazioni di competenza e di cassa di ciascun capitolo costituiscono
il limite massimo entro il quale il titolare del centro di responsabilità
amministrativa, che ha in gestione i capitoli, può rispettivamente
impegnare e pagare. L'autorizzazione di cassa, in particolare, è
utilizzabile senza distinzione per operazioni in conto competenza ed in
conto residui (legge n. 468 del 1978, articolo 2). |
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Avanzo e disavanzo complessivo: |
E' il risultato differenziale tra le operazioni di entrata
e di spesa complessive (vedi "Operazioni complessive"). Tale risultato
differenziale viene denominato "saldo di esecuzione del bilancio" nel
conto riassuntivo del Tesoro, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta
Ufficiale. |
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Avanzo primario: |
Risultato differenziale calcolato con riferimento ai
conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi.
Se positivo dà luogo all'avanzo primario, se negativo al disavanzo
primario. |
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Base monetaria: |
E' costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle
attività trasformabili con immediatezza e senza costo in moneta legale.
Essa è il principale strumento di controllo del credito, poiché una sua
variazione produce nel credito una variazione di segno uguale e di
ammontare multiplo.In Italia risulta attualmente costituita:
- dalle passività della Banca d'Italia (moneta legale e depositi di
Aziende di credito e di privati);
- dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle Aziende di
credito presso la Banca d'Italia (margine utilizzabile mediante ritiro
di contante);
- dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili in
moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la Cassa DD.PP.
e depositi postali);
- dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in moneta legale.
I canali di formazione della base monetaria sono essenzialmente: Estero;
Tesoro; Aziende di credito; altri settori. I canali di utilizzo sono i
nvece due: il pubblico (famiglie e imprese) e le aziende di credito. |
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Bilancio: |
Nel
campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il
"Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio
finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di
entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca
l’attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti
pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono
stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con
riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione
delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni
di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono
previste nel bilancio:
-
sia nella fase di diritto, vale a dire dell’accertamento e
dell'impegno ("Bilancio di competenza");
-
sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del
pagamento ("Bilancio di cassa").
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Bilancio pluriennale: |
E' un bilancio previsionale nel quale si evidenzia, solo
in termini di competenza, la spesa, in coerenza con le regole e gli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
e si riferisce a periodi non inferiori a 3 anni. Per il primo anno le
previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il
che comporta il suo aggiornamento annuale e la sua adozione con la
stessa legge di approvazione del bilancio annuale.Tale bilancio, per
ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale
saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato e non comporta
autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese. |
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B.O.T. (Buoni Ordinari del Tesoro): |
Titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici
mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie esigenze di cassa.
Il limite massimo di circolazione e l'ammontare massimo delle nuove
emissioni sono stabiliti annualmente dal Parlamento con la legge di
approvazione del bilancio. Tali titoli concorrono alla formazione del
debito fluttuante (vedi "debito fluttuante"). I relativi interessi gravano
sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre incidono sulla Tesoreria
all'atto dell'emissione degli stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali
interessi determinano un credito della Tesoreria nei confronti del
bilancio, che si estingue - al momento del rimborso - con il pagamento
degli interessi a carico del bilancio medesimo (vedi "Crediti di Tesoreria").
Il collocamento dei B.O.T. avviene mediante asta competitiva (vedi "Asta"). |
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B.T.P. (Buoni Poliennali del Tesoro): |
Titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo
termine, a tasso fisso e cedola semestrale. Attualmente vengono emessi
con durata di 3, 5, 10 e 30 anni, ma in passato sono state effettuate
emissioni anche di titoli biennali, quadriennali e novennali. |
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Budget: |
Previsione
degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa
secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa
temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di
controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere
effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o
quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione
all'evoluzione della gestione.
La
formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:
-
budget
proposto,
formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per
l’anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget
proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole
Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane
e strumentali;
-
budget
presentato,
formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte
del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l’anno
successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra
obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti
posti dalla politica economica e di bilancio;
-
budget
definito,
formulato contestualmente all’approvazione della Legge di
bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase
di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne
recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di
limiti di risorse finanziarie utilizzabili.
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Capitolo: |
Unità
contabile rilevante ai soli fini della gestione e della
rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione
parlamentare ai fini della previsione della spesa.
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Capitolo aggiunto: |
Capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento
amministrativo nel corso della gestione per registrare i residui formatisi
nella gestione precedente in relazione ad un oggetto per il quale non
esistano i corrispondenti capitoli nel bilancio in gestione. |
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Categoria: |
E' un'aggregazione di più capitoli aventi natura economica
omogenea. Per l'entrata le categorie sono raggrup-pamenti di capitoli
riferentisi a cespiti aventi "natura" simile. Esse sono complessivamente
pari a 15, di cui 5 del Titolo I, 7 del Titolo II e 3 del titolo III.
Quelle relative ai primi due titoli realizzano una classificazione di
tipo "giuridico-finanziaria", mentre quelle relative alla terza realizzano
una classificazione "finanziaria-patrimo-niale". Per la spesa le categorie
sono presentate in un quadro contabile allegato allo stato di previsione
del Ministero del Tesoro, al fine di una classificazione economica (
articolo 6, legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).
|
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C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro): |
Titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo
termine, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di bilancio.
Fanno parte di questa famiglia di titoli:
- i C.C.T. a tasso variabile, indicizzati al rendimento dei B.O.T.,
annuale o semestrale a seconda che siano stati emessi prima o dopo il
1° gennaio 1995;
- i C.C.T. a tasso fisso, emessi principalmente per il ripianamento dei debiti pregressi del settore pubblico;
- i C.T.E.;
- i C.T.R.;
- i C.T.S.;
- i C.T.O.;
- i C.T.Z.. |
|
Centro di costo: |
Unità
organizzativa individuata in coerenza con il Centro di
responsabilità amministrativa al quale appartiene.
Ad
ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le
risorse dalle quali si generano i costi.
Le
previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli
stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità
amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi
prefissati.
Sulla
base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile
verificare come sono state impiegate le risorse e come gli
obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal
centro di costo stesso.
|
|
Centro di responsabilità amministrativa: |
Unità
organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono
assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali
di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.
Il
titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse
assegnategli.
|
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Circolazione di Stato: |
E' costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi,
al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.. |
|
Classi: |
Terzo
livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo.
Rappresenta le principali aree d’intervento in cui si articolano gli
obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.
|
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Classificazione amministrativa |
E'uno degli aspetti di rappresentazione della spesa nel
bilancio dello Stato. L'ultima legge di riforma del bilancio lascia
inalterata l'esposizione e la ripartizione per stati di previsione
dell'entrata e della spesa, ma introduce, in luogo delle Rubriche, i
centri di responsabilità come punti di riferimento per la gestione delle
risorse assegnate e come unità previsionali di base di primo livello. |
|
Classificazione economica |
Aggregazione
delle spese, secondo l’analisi economica, in categorie (articolo
6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).
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|
Classificazione funzionale |
Aggregazione
delle spese in base all’analisi, fino al quarto livello, della
finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con
quella per funzioni-obiettivo, ovvero per
Missioni Istituzionali (vedi “Missioni Istituzionali”)
(articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del
3 aprile 1997).
Articolata
su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4.
Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata
dall’integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G.,
coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale
delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97
dell’allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica.
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Competenza economica: |
Periodo
temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi
alle risorse impiegate nel periodo stesso.
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Competenza finanziaria: |
Periodo
temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso
finanziario.
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Consumi pubblici: |
E' un aggregato costituito dalle seguenti categorie di
spesa corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in
quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti. Tale aggregato in
contabilità nazionale misura, in mancanza di un più idoneo sistema di
rilevazione diretta, l'entità dei beni e servizi prodotti dallo Stato e
destinati al consumo. |
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Contabilità analitica: |
Sistema
contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di
costo e/o per servizi.
|
|
Contabilità economica: |
Sistema
contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle
attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di
servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da
queste acquisite ed impiegate.
|
|
Contabilità finanziaria: |
Sistema
contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi,
dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno),
alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di
responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per
il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto
generale.
|
|
Contabilità speciali: |
Conti aperti, previa autorizzazione della Direzione
generale del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per
ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari statali,
nonché da Enti ed organismi pubblici, per costituire le disponibilità
di cui poter disporre mediante ordini di pagamento. Esse sono state
anche aperte in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119 del 1981,
che ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti pubblici
di disponibilità liquide presso le banche (vedi "Rientro depositi bancari"). |
|
Conti correnti di Tesoreria: |
Sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato
con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica e ne possono essere titolari Amministrazioni ed Aziende
autonome dello Stato, nonché Enti ed organismi pubblici ed Istituti ed
Aziende di credito. Previa costituzione su detti conti delle relative
disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle Sezioni
provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per loro conto
(articolo 576 Regolamento contabilità di Stato). |
|
Conti della finanza pubblica: |
In tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30
della legge n. 468 del 1978):
- i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico (vedi "Settore pubblico");
- i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad elaborare, con cadenza
trimestrale e sulla base di appositi prospetti, ai fini della formulazione ed
eventuale revisione della stima annua del fabbisogno del settore pubblico e
dell'evidenziazione dei relativi risultati trimestrali;
- i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli consolidati relativi
al settore statale ed al settore pubblico (vedi "Relazione di cassa"). |
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Conti consolidati dei settori "statale" e "pubblico": |
Sono conti che, con riferimento alla gestione di cassa,
consolidano le operazioni di bilancio degli enti che costituiscono i
settori cui sono intestati (vedi "Settore statale" e "
Settore pubblico").Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge
n. 468 del 1978) per essere inseriti nella Relazione trimestrale di cassa
(vedi "Relazione di cassa"), nei documenti previsionali (ad esempio,
Documento di programmazione economico-finanziaria) e di consuntivo (
ad esempio, Relazione generale sulla situazione economica del Paese).
Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione pubblica -
program-mata o eseguita - sull'evoluzione delle componenti sia reali
che finanziarie del sistema economico, con riferimento anche alla necessità
di controllo della liquidità. |
|
Conti pubblici consolidati: |
Essi possono essere di competenza e di cassa a seconda
che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali,
rispettivamente di compe-tenza e di cassa, di due o più enti ed organismi
pubblici che possono essere legati da reciproci rapporti debitori e/o
creditori che, per effetto del consolidamento, vengono in tali conti
eliminati. |
|
Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche: |
E' redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede
previsionale dall'ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni
dell'operatore pubblico sulla evoluzione del prodotto interno lordo e
di talune sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti che
producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni
gestionali di tali enti - con esclusione di quelle finanziarie - sulla
scorta del criterio della competenza economica ed in termini di
contabilità nazionale (vedi "Amministrazione pubblica"). |
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Conto consolidato del settore pubblico: |
E' un conto consuntivo di cassa annuale elaborato dalla
Banca d'Italia e pubblicato dalla stessa in vari documenti ufficiali
(ad esempio, nella Relazione Annuale). |
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Conto del bilancio: |
Costituisce la prima parte del Rendiconto generale dello
Stato (vedi "Rendiconto generale dello Stato") in cui si dà conto delle risultanze della gestione
finanziaria dell'esercizio, distintamente per la competenza, la cassa
ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). |
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Conto del patrimonio: |
Costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello
Stato (vedi "Rendiconto generale dello Stato") in cui si riassumono e si dimostrano le attività
e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza
con il conto del bilancio.Fra i documenti che lo corredano, di rilievo
il conto del Tesoriere centrale ed il conto dell'Istituto bancario che
svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi "Conto del Tesoriere centrale" e "Conto del Tesoriere provinciale") (articolo 22 della legge
n. 468 del 1978). |
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Conto del Tesoriere centrale: |
Illustra le operazioni di incasso e di pagamento del
bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di Tesoreria effettuate
dalla Tesoreria centrale (articoli 630 e successivi del Regolamento di
contabilità). Ha la natura di "conto giudiziale" e deve essere reso dal
Tesoriere Centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di
riferimento alla Direzione generale del Tesoro, per essere trasmesso
alla Corte dei conti. Tale conto viene peraltro accluso al conto generale
del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). |
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Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria: |
E' il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria (legge 26.11.1993, n. 483). Le
disponibilità liquide iniziali di tale conto sono state reperite attraverso
un'apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale di
31.000 miliardi di lire e un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati
a prezzi di mercato presso la Banca d'Italia. Il conto di disponibilità
sostituisce il soppresso "conto corrente per il servizio di Tesoreria
Provinciale" ma, a differenza di quest'ultimo, in ottemperanza all'art. 104
del Trattato di Maastricht (Trattato di Maastricht), non può mai presentare un saldo
negativo. Se ciò dovesse accadere, la Banca d'Italia sospenderebbe
immediatamente tutti i pagamenti. Di norma il saldo a fine mese del conto
non deve risultare inferiore a 30.000 miliardi di lire; se tale saldo
dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale
limite, il Ministro del Tesoro dovrebbe riferire al Parlamento sulle
cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti
correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai
15.000 miliardi, il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo,
inviare una relazione scritta al Parlamento, sempre indicando cause ed
eventuali rimedi da adottare. |
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Conto riassuntivo del Tesoro: |
E' il documento che - pubblicato come supplemento alla
Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di contabilità) - dà
conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel
periodo, vale a dire:
- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di Tesoreria (Crediti di Tesoreria, Debiti di Tesoreria). Esso dà quindi conto,
per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del
saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (vedi "Situazione del Tesoro"). Riporta inoltre in appendice le situazioni del "bilancio di competenza"
(aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli
impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico. |
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Conto del Tesoriere provinciale: |
E' analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi "Conto del Tesoriere centrale"),
ma è reso dalla Banca d'Italia, cui è affidato il servizio di Tesoreria
provinciale, ed illustra e certifica le operazioni (di bilancio e di
Tesoreria) effettuate dalle Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli
631 e successivi del regolamento di contabilità). Anch'esso deve essere
allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge
n. 468 del 1978). |
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Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria: |
E' il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria (legge 26.11.1993, n. 483). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto
sono state reperite attraverso un'apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale
di 31.000 miliardi di lire e un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati a prezzi di mercato
presso la Banca d'Italia. Il corpo di disponibilità sostituisce il soppresso "conto corrente
per il servizio di Tesoreria Provinciale" ma, a differenza di quest'ultimo, in ottemperanza
all'art. 104 del Trattato di Maastricht (vedi "Trattato di Maastricht"), non può mai presentare un saldo negativo. Se
ciò dovesse accadere, la Banca d'Italia sospenderebbe immediatamente tutti i pagamenti. Di norma
il saldo a fine mese del conto non deve risultare inferiore a 30.000 miliardi di lire; se tale saldo
dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite, il Ministro del Tesoro
dovrebbe riferire al Parlamento sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali
provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai 15.000 miliardi,
il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una relazione scritta al Parlamento,
sempre indicando le cause ed eventuali rimedi da adottare. |
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Conto riassuntivo del Tesoro: |
E' il documento che - pubblicato come supplemento alla Gazzetta Ufficiale (articolo
609 del Regolamento di contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate
nel periodo, vale a dire:
- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche
secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di Tesoreria (Crediti di Tesoreria).
Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare
e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (Situazione del Tesoro).
Riporta inoltre in appendice le situazioni del "bilancio di competenza" (aggiornato delle previsioni
iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente,
del debito pubblico. |
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Controllo di gestione: |
Rappresenta
un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione
degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e
la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di
confrontare costantemente i dati previsionali con quelli
consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con
opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.
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Copertura finanziaria: |
Disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di
iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure minori entrate
da iscrivere in bilancio (articolo 81, quarto comma, della Costituzione)
(vedi "Bilancio pluriennale"). |
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Costi di gestione: |
Costi
dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento
delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di
competenza delle amministrazioni.
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Costi dislocati: |
Risorse
finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato,
ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di
costo. Si articolano in trasferimenti
correnti, contributi
agli investimenti, altri
trasferimenti in conto capitale.
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Costo: |
Valorizzazione
monetaria delle risorse impiegate.
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Costo del personale: |
Onere
relativo alle risorse umane impiegate.
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Crediti dei fornitori: |
Riguardano forniture di beni e servizi ad Enti del
settore pubblico allargato eseguite ma non pagate; tali partite talvolta
vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del settore statale e
pubblico allargato, quali elementi diminutivi degli stessi, allorquando
tali fabbisogni devono essere utilizzati ai fini della valutazione
della quota dell'espansione del credito totale interno assorbita
dall'operatore pubblico. |
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Crediti di Tesoreria: |
Sono operazioni riportate in un conto apposito del Conto
riassuntivo del Tesoro e consistono in pagamenti che la Tesoreria
effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti
di pertinenza della Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano:
- gli interessi sui B.O.T. fino al momento della scadenza;
- il servizio del Portafoglio;
- i sospesi di Tesoreria;
- le sovvenzioni all'Azienda postale;
- il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di
Tesoreria provinciale.
(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce). |
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Credito totale interno: |
E' pari alla sommatoria:
- degli impieghi delle Aziende di credito (in lire ed in valuta) e degli
Istituti di credito speciale;
- delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese private e degli
Enti territoriali;
- del fabbisogno complessivo interno del settore statale decurtato dei
finanziamenti netti del Tesoro alle istituzioni creditizie.
L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato costituisce uno dei possibili
obiettivi intermedi della politica monetaria, funzionale al perseguimento degli
obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni, sviluppo del reddito, ecc. ). |
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Criteri di convergenza (indicatori dei): |
Sono i parametri che misurano il rispetto dei criteri di
convergenza stabiliti dal protocollo allegato al Trattato di Maastricht.
Essi sono i seguenti:
- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato. Può non essere soddisfatto a condizione che detto rapporto si riduca
in misura sufficiente e non avvicini al suddetto valore con ritmo adeguato;
- il tasso medio d'inflazione (non può superare di oltre 1,5 punti percentuali
quello dei tre Stati membri che, nell'anno anteriore a quello in esame, hanno conseguito
i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi);
- la stabilità del tasso di cambio, nell'ambito dei normali margini di fluttuazione
stabiliti dallo SME;
- il tasso d'interesse nominale a lungo termine (non deve eccedere di oltre 2
punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati
in termini di stabilità dei prezzi). |
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Crowding out: |
Con tale termine si indica l'effetto di spiazzamento che il
settore privato subisce, ad espansione di credito totale interno invariata,
allorquando il fabbisogno pubblico (al netto dei finanziamenti dello stesso
alle imprese) si attesta su livelli superiori a quelli programmati
(vedi "Credito totale interno"). |
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C.T.E. (Certificati del Tesoro in E.C.U.): |
Sono titoli espressi in European currency unit a medio e
lungo termine (3-8 anni) ed a tasso fisso, emessi sul mercato interno. |
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C.T.O. (Certificati del Tesoro con Opzione): |
Sono titoli a tasso fisso che danno facoltà al portatore di
chiedere il rimborso anticipato alla metà della vita del titolo; l'ultima
emissione di questi titoli risale al mese di maggio 1992. |
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C.T.R. (Certificati del Tesoro Reali): |
Sono titoli a lungo termine a tasso fisso il cui valore
nominale si rivaluta annualmente in base alle variazioni del deflatore del
P.I.L. al costo dei fattori.2. |
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C.T.S. (Certificati del Tesoro a Sconto): |
Sono titoli la cui remunerazione è distribuita tra un
significativo scarto di emissione, derivante da un prezzo d'emissione sotto
la pari, e una cedola variabile annua, indicizzata al rendimento dei B.O.T.
a 12 mesi. Ne sono state effettuate solo quattro emissioni, tutte ormai scadute,
nel corso del 1987. |
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C.T.Z. (Certificati del Tesoro Zero Coupon): |
Sono titoli di medio termine (18-24 mesi) privi di cedole,
con remunerazione interamente costituita dallo scarto di emissione. Tale
scarto viene contabilizzato come interesse alla scadenza del titolo. |
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Debiti di Tesoreria: |
Sono, come i crediti di tesoreria, operazioni riportate in
un Conto Riassuntivo del Tesoro e rappresentano disponibilità di fondi
costituite a vario titolo presso la tesoreria dello Stato e che si concretano
nei seguenti comparti:
- debito fluttuante;
- servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali;
- servizio dei depositi e dei vaglia.
(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce). |
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Debito fluttuante: |
E' il complesso delle operazioni comprese fra i "debiti di
Tesoreria" per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale
(vedi "debiti di Tesoreria "). A formare il debito fluttuante concorrono le
operazioni relative:
- ai buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, l'INPDAP ed altri Istituti
finanziari. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce). |
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Debito patrimoniale: |
E'la forma di indebitamento con la quale si effettua il
finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi "Fabbisogno del Settore statale"). Esso comprende i debiti pubblici (consolidati,
redimibili, buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro,
debiti esteri) e gli "altri debiti" (come mutui obbligazionari con il CREDIOP
e la Cassa Depositi e Prestiti). |
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Debito pubblico: |
Con tale termine (senza ulteriori specificazioni) si intende
la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito fluttuante
(e gli altri debiti a breve) e l'indebitamento verso la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano cambi. Secondo il Trattato di Maastricht per Debito
pubblico si intende il debito lordo consolidato della P.A. (Lordo significa
al lordo delle attività del settore. Consolidato significa che sono state
annullate le poste di debito e credito reciproche tra gli enti all'interno
della P.A.). |
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Depositi di Tesoreria: |
Rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i "debiti
di Tesoreria". Possono essere "provvisori", se effettuati dai concorrenti
alle aste, oppure "definitivi" se costituiti per conto della Cassa Depositi
e Prestiti (articoli 592 e seguenti del Regolamento di contabilità). |
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Devoluzione di quote di entrate erariali: |
Forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche
territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della centralizzazione
impositiva disposta con la riforma tributaria del 1973, ovvero per espressa
disposizione di legge. |
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Dipartimento: |
Struttura
organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti
compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i
relativi compiti strumentali (Art. 5, D. Leg.vo n. 300/1999).
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Direttiva ministeriale: |
Atto
di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro
definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione
amministrativa e per la gestione
ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1,
del D. Leg.vo n. 165/2001).
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Direzione generale: |
Struttura
organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta
da un dirigente generale.
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Disavanzo: |
Termine con il quale si designa un saldo negativo dei conti
di finanza pubblica. Se riferito a conti finanziari coincide
con il fabbisogno (vedi "fabbisogno"), se riferito a conti economici corrisponde
all'indebitamento netto (vedi "indebitamento netto"). Per quanto riguarda il parametro previsto
dal Trattato di Maastricht, per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento
netto della Pubblica Amministrazione (vedi "amministrazione pubblica"). |
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Disavanzo primario: |
Risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti
pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se negativo
dà luogo al disavanzo primario, se positivo all'avanzo primario. |
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Divisioni: |
Primo
livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo.
Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato
persegue.
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Domanda aggregata: |
Termine di contabilità nazionale che definisce il complesso
dei consumi e degli investimenti. |
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Domanda globale interna: |
Aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di
beni e servizi richiesti dai vari operatori economici operanti sul territorio
nazionale. |
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Eccedenze di spesa: |
Si verificano - per la tipicità del meccanismo di esecuzione -
su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio allorquando gli
impegni o i pagamenti superano lo stanziamento previsto.
Esse sono formalmente riconosciute in sede di parificazione del conto del
bilancio da parte della Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal
Parlamento con la legge che approva il rendiconto generale dello Stato. |
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Economie di spesa: |
Quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine
esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere
più utilizzate negli esercizi successivi. |
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Elenchi: |
Sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e
definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari facoltà che competono
all'Amministrazione nel corso della gestione. Di particolare importanza sono
gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero del
Tesoro (fra essi, si ricordano quelli: per le "spese obbligatorie"; per le
"spese impreviste"; per "oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso",
cosiddetti "fondi globali o speciali"). Gli elenchi sono approvati con
appositi articoli della legge di bilancio. |
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Enti pubblici non economici: |
Costituiscono uno dei sottosettori in cui si articola il
settore pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978,
sono individuati con D.P.C.M.. |
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Entrate complessive: |
Sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite
tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi "entrate finali"
ed "accensioni di prestiti"). |
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Entrate correnti: |
Sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi due
titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: "Entrate tributarie",
titolo II: "Entrate extratributarie") (vedi "risparmio pubblico"). |
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Entrate finali: |
Rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate
di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni
patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti). Esse rappresentano le
risorse definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per il
raggiungimento dei fini istituzionali. Si definiscono, per contro, "strumentali"
o di finanziamento le operazioni di accensione di prestiti (titolo IV) (
vedi "saldo netto da finanziare"). |
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Entrate finali nette: |
Sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione
di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV, che individua le
risorse provenienti allo Stato dalla sua attività di intermediazione finanziaria)
(vedi "indebitamento netto").
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Erogazioni del settore statale: |
Rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato
del settore statale (vedi "settore statale").
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Esborso da contenzioso: |
Costi
sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause
giudiziarie che lo vedono coinvolto.
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Esercizio finanziario: |
Complesso delle operazioni di gestione del bilancio - vale a
dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa - svolte nell'anno
finanziario. |
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Esercizio provvisorio: |
Periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel
corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal
Parlamento. La legge autorizzativa del regime provvisorio stabilisce che la
gestione si svolga per dodicesimi delle somme stanziate nel progetto di
bilancio presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del 1978). |
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Fabbisogno: |
E' uno dei risultati differenziali espressi dai conti consolidati
di cassa dei settori statale e pubblico allargato e misura l'eccedenza delle
erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti,
in conto capitale e finanziarie. (Quando gli incassi superano le erogazioni
si ha la cosiddetta "disponibilità"). Corrisponde anche alla differenza
tra le accensioni e i rimborsi di prestiti e, di norma, coincide con il
limite delle emissioni nette riportato nel bilancio di previsione. Esso
esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone
(previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve
e medio-lungo termine) ed estero. |
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Fabbisogno complessivo: |
E' il fabbisogno (vedi "fabbisogno") aumentato delle regolazioni
debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti
di soggetti esterni al settore intestatario del conto e diminuito dei crediti
maturati a fine periodo da parte dei fornitori. Corrisponde, per le operazioni
di cassa del bilancio (che non tengono conto del credito dei fornitori), al
"saldo netto da finanziare" (vedi "saldo netto da finanziare"). |
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Fabbisogno complessivo interno: |
E' il fabbisogno complessivo decurtato dell'ammontare dei
prestiti esteri. Esprime la misura del fabbisogno che concorre a determinare l'espansione del "credito totale interno" (vedi "credito totale interno"). |
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Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro): |
Risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di
cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi "saldo netto da finanziare"). |
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Fabbisogno tendenziale: |
E' il fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa
dei settori statale e pubblico allargato, allorquando questi conti sono
costruiti - anziché su operazioni previsionali di bilancio - sulla scorta
di ipotesi di evoluzione tendenziale delle macrovariabili rilevanti. |
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Fattori legislativi: |
Rappresentano una voce per le determinazioni delle previsioni
di spesa e/o le loro variazioni; le spese derivanti da tali fattori hanno
carattere assolutamente "rigido", in quanto quantificate per ciascun
esercizio dalla relativa legge istitutiva. |
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Finalità: |
Rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non,
che lo Stato deve perseguire, ovvero i compiti che lo Stato si impegna ad
assolvere nei confronti dei cittadini. |
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Fiscal drag: |
Fenomeno conseguente alla progres-sività delle imposte sui
redditi in un contesto inflazionistico.Quando i redditi monetari aumentano
a causa dell'inflazione, sono colpiti da aliquota fiscale più elevata.
Ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta
cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei
redditi all'inflazione. |
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Fiscalizzazione contributiva: |
Assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri
contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui datori di lavoro
o sui lavoratori. |
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Fondi a disposizione: |
Tali fondi, iscritti negli stati di previsione dei Ministeri
dell'interno e della difesa, rispettivamente ai sensi della legge n. 1001
del 1969 e del regio. |
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Fondi da assegnare: |
Risorse
finanziarie per le quali non è nota, |