Glossario Contabilità Economica

Glossario

A B C D E F G H disabilitato I L M N O P Q R S T U V W disabilitato Z disabilitato

 

A

 

Accensione di prestiti:

Indica l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno (vedi "debito fluttuante"). In sede previsionale l' "accensione di prestiti" coincide con il ricorso al mercato, così come quest'ultimo viene definito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 468 del 1978 (vedi "ricorso al mercato"). Nello stato di previsione dell'entrata è costituito, nell'ambito del centro di responsabilità Amministrazione centrale del tesoro, dalle unità previsionali di base "Emissione titoli di Stato" e "Contrazione mutui ed altre emissioni".

Accertamento:

L'articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo definisce come l'operazione giuridico-contabile con cui l'Amministrazione appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio. Costituisce la prima fase del procedimento di acquisizione delle entrate.

Acquisizione netta di attività finanziarie:

E' uno dei saldi che appare nei conti consolidati di cassa del settore statale e del settore pubblico allargato. E sso riguarda le partite finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni dei depositi bancari) e misura l'eccedenza delle erogazioni rispetto agli incassi: è l'indicatore del ruolo svolto dallo Stato, o più in generale dall'operatore pubblico, come intermediario finanziario.

Adeguamento del fabbisogno:

Rappresenta uno dei fattori che determinano le previsioni e/o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri fattori sono: quelli "legislativi" e gli "oneri inderogabili"). Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa relative ad Amministrazioni statali, o attributive loro di nuove funzioni, e riguarda, in genere, l'adeguamento delle dotazioni finanziarie necessarie per il loro funzionamento. Tali statuizioni stabiliscono la tipologia della spesa da considerare in bilancio, pur indicando, incidentalmente, anche il "quantum", il quale può essere variato senza ricorrere ad una successiva disposizione legislativa. Le spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia degli oneri sulla quale può esercitarsi una certa discrezionalità, derivando essa da valutazioni delle Amministrazioni.

Aggiornamento del budget:

Revisione, in corso d’anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati ef­fettivamente raggiunti nel periodo in­frannuale considerato, nonché sulla ri­considerazione degli altri fattori (con­testo normativo ed organizzativo, ri­sorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguen­za alle rilevazioni periodiche dei costi.

Allegati agli stati di previsione:

Espongono elementi esplicativi delle previsioni o dettagli di stanziamenti e, come tali, esistono solo nel progetto di bilancio non avendo rilevanza legislativa. Gli allegati principali e comuni per tutti gli stati di previsione sono:
a) allegato per capitoli: espone le unità previsionali di base ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
b) prospetto con l'indicazione delle quote giuridicamente vincolate delle unità previsionali di base;
c) nomenclatore degli atti - centro di responsabilità/capitolo/legge;
d) allegati per codici economici e funzionali;
e) allegati per le spese fisse del personale.

Altre spese in c/capitale:

Aggregato residuale delle spese in c/capitale che non è possibile classificare alla stregua di investimenti. Le relative unità previsionali di base esprimono la finalità di spesa.

Amministrazioni autonome:

(Ex aziende autonome) sono vere e proprie articolazioni dell'Amministrazione statale - e, come tali, non dotate di personalità giuridica - alle quali è stata conferita piena autonomia gestionale in considerazione della peculiare natura delle attività che devono svolgere; i loro bilanci formano un tutt'uno con il bilancio dello Stato cui sono allegati (vedi "appendici del bilancio").

Amministrazione pubblica:

Termine generalmente usato per indi­viduare l’aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell’Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le am­ministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordina­mento autonomo, le Regioni, le Pro­vince, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istitu­zioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza nego­ziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).

Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate “market” in pre­senza di una copertura dei costi con ri­cavi propri superiore al 50 per cento.

 

Amministrazioni pubbliche:

Termine generalmente usato per indi­viduare l’aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell’Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le am­ministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordina­mento autonomo, le Regioni, le Pro­vince, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istitu­zioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza nego­ziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).
Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate “market” in pre­senza di una copertura dei costi con ri­cavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento:

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'uti­lizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi e dei rendimenti:

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilan­cio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegna­zione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività po­ste in essere da una struttura organiz­zativa per la realizzazione di un obiet­tivo.

Annessi:

Si tratta dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - relativi all'anno precedente quello in corso al momento della presentazione del bilancio - che vengono allegati agli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri vigilanti (articolo 19 legge n. 468 del 1978).

Anno finanziario:

Coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato (articolo 1 della legge n. 468 del 1978).

Anticipazioni:

Costituiscono, insieme con le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie (vedi "Acquisizione netta di attivita finanziarie").Nella classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono collocate tra le spese in conto capitale e distinte in anticipazioni per finalità produttive e per finalità non produttive.Queste ultime sono quelle per le quali non è dato individuare una destinazione immediata e diretta a scopi di produzione o di investimento.

Anni persona:

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell’arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

Appendici del bilancio:

Sono i bilanci di altre Amministrazioni, allegati agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri: si tratta di elementi costitutivi del bilancio e, come tali, hanno rilevanza legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del 1978). Le Amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti ( tra parentesi lo stato di previsione cui sono allegati i relativi bilanci):
- Monopoli (Finanze);
- Archivi notarili (Grazia e giustizia);
- Istituto agronomico per l'oltremare (Affari esteri);
- Fondo edifici di culto (Interno).

Assegnazione risorse:

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bi­lancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commi­surata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell’uf-ficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. Leg.vo n. 165/01).

Assestamento di bilancio:

Disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 30 giugno da parte del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio in relazione:
- alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente;
- alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con mutamenti del quadro congiunturale e/o degli orientamenti della politica economica governativa.

Asta:

E' il sistema con il quale sono collocati tutti i titoli di Stato emessi sul mercato interno. L'asta può essere marginale o competitiva. Nel primo caso, le richieste dei partecipanti all'asta vengono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo, a partire da quella avanzata al prezzo più elevato, fino ad esaurimento dell'offerta. L'assegnazione viene effettuata ad un unico prezzo, il cosiddetto "prezzo marginale", costituito da quello meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari. Se l'ammontare complessivo delle domande presentate al prezzo marginale porta a superare il quantitativo offerto, viene operato un riparto pro-quota fra gli operatori che hanno fatto richieste a tale prezzo. Questa modalità di asta è applicata per tutti i titoli a medio-lungo termine. Nell'asta competitiva i titoli vengono assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante, sempre soddisfacendo le richieste in ordine decrescente di prezzo. In questo caso l'eventuale riparto si applica alle domande avanzate al prezzo minimo fra quelli rimasti aggiudicatari.Anche le aste di riacquisto di titoli di Stato, effettuate utilizzando le disponibilità del Fondo per l'ammortamento (vedi "Fondo per ammortamento dei titoli di Stato"), si svolgono con il metodo dell'asta competitiva, ma, non essendoci quantitativi predefiniti, non si dà luogo a riparti.

Attività finali

Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizza­zione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Attività svolte da una struttura organiz­zativa in funzione delle attività finali.

 

Autorizzazioni di competenza e di cassa:

Si riferiscono alle dotazioni finanziarie delle singole unità previsionali di base in cui si articola il bilancio. Una volta approvato il bilancio da parte del Parlamento, con decreto del Ministro del tesoro le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; conseguentemente le autorizzazioni di competenza e di cassa di ciascun capitolo costituiscono il limite massimo entro il quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa, che ha in gestione i capitoli, può rispettivamente impegnare e pagare. L'autorizzazione di cassa, in particolare, è utilizzabile senza distinzione per operazioni in conto competenza ed in conto residui (legge n. 468 del 1978, articolo 2).

Avanzo e disavanzo complessivo:

E' il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive (vedi "Operazioni complessive"). Tale risultato differenziale viene denominato "saldo di esecuzione del bilancio" nel conto riassuntivo del Tesoro, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Avanzo primario:

Risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se positivo dà luogo all'avanzo primario, se negativo al disavanzo primario.

 

B

 Torna su

Base monetaria:

E' costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle attività trasformabili con immediatezza e senza costo in moneta legale. Essa è il principale strumento di controllo del credito, poiché una sua variazione produce nel credito una variazione di segno uguale e di ammontare multiplo.In Italia risulta attualmente costituita:
- dalle passività della Banca d'Italia (moneta legale e depositi di Aziende di credito e di privati);
- dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle Aziende di credito presso la Banca d'Italia (margine utilizzabile mediante ritiro di contante);
- dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili in moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la Cassa DD.PP. e depositi postali);
- dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in moneta legale. I canali di formazione della base monetaria sono essenzialmente: Estero; Tesoro; Aziende di credito; altri settori. I canali di utilizzo sono i nvece due: il pubblico (famiglie e imprese) e le aziende di credito.

Bilancio:

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio an­nuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini pre­visionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinse­ca l’attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pub­blici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con ri­ferimento sia alla struttura, sia al siste­ma di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le ope­razioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previ­ste nel bilancio:

-       sia nella fase di diritto, vale a dire dell’accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");

-       sia nella fase di fatto, vale a dire del­l'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

 

Bilancio pluriennale:

E' un bilancio previsionale nel quale si evidenzia, solo in termini di competenza, la spesa, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e si riferisce a periodi non inferiori a 3 anni. Per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il che comporta il suo aggiornamento annuale e la sua adozione con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.Tale bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese.

B.O.T. (Buoni Ordinari del Tesoro):

Titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie esigenze di cassa. Il limite massimo di circolazione e l'ammontare massimo delle nuove emissioni sono stabiliti annualmente dal Parlamento con la legge di approvazione del bilancio. Tali titoli concorrono alla formazione del debito fluttuante (vedi "debito fluttuante"). I relativi interessi gravano sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre incidono sulla Tesoreria all'atto dell'emissione degli stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali interessi determinano un credito della Tesoreria nei confronti del bilancio, che si estingue - al momento del rimborso - con il pagamento degli interessi a carico del bilancio medesimo (vedi "Crediti di Tesoreria"). Il collocamento dei B.O.T. avviene mediante asta competitiva (vedi "Asta").

B.T.P. (Buoni Poliennali del Tesoro):

Titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, a tasso fisso e cedola semestrale. Attualmente vengono emessi con durata di 3, 5, 10 e 30 anni, ma in passato sono state effettuate emissioni anche di titoli biennali, quadriennali e novennali.

Budget:

Previsione degli elementi di costo indi­viduati da ciascuna struttura organiz­zativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente al­l'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va ag­giornato in relazione all'evoluzione della gestione.

La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

-         budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsio­ne per l’anno successivo, predispo­ste dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Ammini­strazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e stru­men­tali;

-         budget presentato, formulato insie­me alla presentazione in Parla­men­to, da parte del Governo, del pro­getto di Legge di bilancio per l’anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla po­litica economica e di bilancio;

-         budget definito, formulato conte­stualmente all’approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

 

C

 Torna su

Capitolo:

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di ap­provazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Capitolo aggiunto:

Capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento amministrativo nel corso della gestione per registrare i residui formatisi nella gestione precedente in relazione ad un oggetto per il quale non esistano i corrispondenti capitoli nel bilancio in gestione.

Categoria:

E' un'aggregazione di più capitoli aventi natura economica omogenea. Per l'entrata le categorie sono raggrup-pamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi "natura" simile. Esse sono complessivamente pari a 15, di cui 5 del Titolo I, 7 del Titolo II e 3 del titolo III. Quelle relative ai primi due titoli realizzano una classificazione di tipo "giuridico-finanziaria", mentre quelle relative alla terza realizzano una classificazione "finanziaria-patrimo-niale". Per la spesa le categorie sono presentate in un quadro contabile allegato allo stato di previsione del Ministero del Tesoro, al fine di una classificazione economica ( articolo 6, legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro):

Titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di bilancio. Fanno parte di questa famiglia di titoli:
- i C.C.T. a tasso variabile, indicizzati al rendimento dei B.O.T., annuale o semestrale a seconda che siano stati emessi prima o dopo il 1° gennaio 1995;
- i C.C.T. a tasso fisso, emessi principalmente per il ripianamento dei debiti pregressi del settore pubblico;
- i C.T.E.;
- i C.T.R.;
- i C.T.S.;
- i C.T.O.;
- i C.T.Z..

Centro di costo:

Unità organizzativa individuata in coe­renza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.

Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.

Le previsioni economiche devono esse­re formulate in coerenza con gli stan­ziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.

Sulla base delle rilevazioni di contabi­lità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

 

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità organizzativa di livello dirigen­ziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Par­lamento), umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei ri­sultati derivanti dall’impiego delle ri­sorse assegnategli.

Circolazione di Stato:

E' costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi, al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione..

Classi:

Terzo livello della classificazione fun­zionale per funzioni obiettivo. Rappre­senta le principali aree d’intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato perse­gue.

Classificazione amministrativa

E'uno degli aspetti di rappresentazione della spesa nel bilancio dello Stato. L'ultima legge di riforma del bilancio lascia inalterata l'esposizione e la ripartizione per stati di previsione dell'entrata e della spesa, ma introduce, in luogo delle Rubriche, i centri di responsabilità come punti di riferimento per la gestione delle risorse assegnate e come unità previsionali di base di primo livello.

Classificazione economica

Aggregazione delle spese, secondo l’analisi economica, in categorie (arti­colo 6 legge n. 468 del 1978, modifi­cato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base all’analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per fun­zioni-obiettivo, ovvero per  Missioni Istituzionali (vedi “Missioni Istituzio­nali”) (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Mis­sioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall’integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, di­sposta con la Circolare 65/97 dell’allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione eco­nomica.

Competenza economica:

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi re­lativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Consumi pubblici:

E' un aggregato costituito dalle seguenti categorie di spesa corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti. Tale aggregato in contabilità nazionale misura, in mancanza di un più idoneo sistema di rilevazione diretta, l'entità dei beni e servizi prodotti dallo Stato e destinati al consumo.

Contabilità analitica:

Sistema contabile fondato su rileva­zioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:

Sistema contabile che consente la va­lutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attra­verso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impie­gate.

Contabilità finanziaria:

Sistema contabile che rappresenta l'en­trata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accerta­mento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per ca­pitoli per il rendiconto generale.

Contabilità speciali:

Conti aperti, previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari statali, nonché da Enti ed organismi pubblici, per costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento. Esse sono state anche aperte in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119 del 1981, che ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti pubblici di disponibilità liquide presso le banche (vedi "Rientro depositi bancari").

Conti correnti di Tesoreria:

Sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e ne possono essere titolari Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché Enti ed organismi pubblici ed Istituti ed Aziende di credito. Previa costituzione su detti conti delle relative disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle Sezioni provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per loro conto (articolo 576 Regolamento contabilità di Stato).

Conti della finanza pubblica:

In tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30 della legge n. 468 del 1978):
- i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico (vedi "Settore pubblico");
- i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad elaborare, con cadenza trimestrale e sulla base di appositi prospetti, ai fini della formulazione ed eventuale revisione della stima annua del fabbisogno del settore pubblico e dell'evidenziazione dei relativi risultati trimestrali;
- i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli consolidati relativi al settore statale ed al settore pubblico (vedi "Relazione di cassa").

Conti consolidati dei settori "statale" e "pubblico":

Sono conti che, con riferimento alla gestione di cassa, consolidano le operazioni di bilancio degli enti che costituiscono i settori cui sono intestati (vedi "Settore statale" e " Settore pubblico").Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge n. 468 del 1978) per essere inseriti nella Relazione trimestrale di cassa (vedi "Relazione di cassa"), nei documenti previsionali (ad esempio, Documento di programmazione economico-finanziaria) e di consuntivo ( ad esempio, Relazione generale sulla situazione economica del Paese). Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione pubblica - program-mata o eseguita - sull'evoluzione delle componenti sia reali che finanziarie del sistema economico, con riferimento anche alla necessità di controllo della liquidità.

Conti pubblici consolidati:

Essi possono essere di competenza e di cassa a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di compe-tenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da reciproci rapporti debitori e/o creditori che, per effetto del consolidamento, vengono in tali conti eliminati.

Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche:

E' redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede previsionale dall'ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sulla evoluzione del prodotto interno lordo e di talune sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti che producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni gestionali di tali enti - con esclusione di quelle finanziarie - sulla scorta del criterio della competenza economica ed in termini di contabilità nazionale (vedi "Amministrazione pubblica").

Conto consolidato del settore pubblico:

E' un conto consuntivo di cassa annuale elaborato dalla Banca d'Italia e pubblicato dalla stessa in vari documenti ufficiali (ad esempio, nella Relazione Annuale).

Conto del bilancio:

Costituisce la prima parte del Rendiconto generale dello Stato (vedi "Rendiconto generale dello Stato") in cui si dà conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto del patrimonio:

Costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello Stato (vedi "Rendiconto generale dello Stato") in cui si riassumono e si dimostrano le attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza con il conto del bilancio.Fra i documenti che lo corredano, di rilievo il conto del Tesoriere centrale ed il conto dell'Istituto bancario che svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi "Conto del Tesoriere centrale" e "Conto del Tesoriere provinciale") (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto del Tesoriere centrale:

Illustra le operazioni di incasso e di pagamento del bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di Tesoreria effettuate dalla Tesoreria centrale (articoli 630 e successivi del Regolamento di contabilità). Ha la natura di "conto giudiziale" e deve essere reso dal Tesoriere Centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento alla Direzione generale del Tesoro, per essere trasmesso alla Corte dei conti. Tale conto viene peraltro accluso al conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

E' il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (legge 26.11.1993, n. 483). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto sono state reperite attraverso un'apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale di 31.000 miliardi di lire e un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati a prezzi di mercato presso la Banca d'Italia. Il conto di disponibilità sostituisce il soppresso "conto corrente per il servizio di Tesoreria Provinciale" ma, a differenza di quest'ultimo, in ottemperanza all'art. 104 del Trattato di Maastricht (Trattato di Maastricht), non può mai presentare un saldo negativo. Se ciò dovesse accadere, la Banca d'Italia sospenderebbe immediatamente tutti i pagamenti. Di norma il saldo a fine mese del conto non deve risultare inferiore a 30.000 miliardi di lire; se tale saldo dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite, il Ministro del Tesoro dovrebbe riferire al Parlamento sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai 15.000 miliardi, il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una relazione scritta al Parlamento, sempre indicando cause ed eventuali rimedi da adottare.

Conto riassuntivo del Tesoro:

E' il documento che - pubblicato come supplemento alla Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:
- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di Tesoreria (Crediti di Tesoreria, Debiti di Tesoreria). Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (vedi "Situazione del Tesoro"). Riporta inoltre in appendice le situazioni del "bilancio di competenza" (aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico.

Conto del Tesoriere provinciale:

E' analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi "Conto del Tesoriere centrale"), ma è reso dalla Banca d'Italia, cui è affidato il servizio di Tesoreria provinciale, ed illustra e certifica le operazioni (di bilancio e di Tesoreria) effettuate dalle Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli 631 e successivi del regolamento di contabilità). Anch'esso deve essere allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

E' il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (legge 26.11.1993, n. 483). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto sono state reperite attraverso un'apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale di 31.000 miliardi di lire e un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati a prezzi di mercato presso la Banca d'Italia. Il corpo di disponibilità sostituisce il soppresso "conto corrente per il servizio di Tesoreria Provinciale" ma, a differenza di quest'ultimo, in ottemperanza all'art. 104 del Trattato di Maastricht (vedi "Trattato di Maastricht"), non può mai presentare un saldo negativo. Se ciò dovesse accadere, la Banca d'Italia sospenderebbe immediatamente tutti i pagamenti. Di norma il saldo a fine mese del conto non deve risultare inferiore a 30.000 miliardi di lire; se tale saldo dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite, il Ministro del Tesoro dovrebbe riferire al Parlamento sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai 15.000 miliardi, il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una relazione scritta al Parlamento, sempre indicando le cause ed eventuali rimedi da adottare.

Conto riassuntivo del Tesoro:

E' il documento che - pubblicato come supplemento alla Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:
- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di Tesoreria (Crediti di Tesoreria).
Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (Situazione del Tesoro). Riporta inoltre in appendice le situazioni del "bilancio di competenza" (aggiornato delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico.

Controllo di gestione:

Rappresenta un sistema di monitorag­gio della gestione che, attraverso la in­dividuazione degli obiettivi da perse­guire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare co­stantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con oppor­tune azioni correttive nel caso di sco­stamenti.

Copertura finanziaria:

Disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure minori entrate da iscrivere in bilancio (articolo 81, quarto comma, della Costituzione) (vedi "Bilancio pluriennale").

Costi di gestione:

Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati:

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assume­ranno la configurazione di costo. Si ar­ticolano in trasferimenti correnti, con­tributi agli investimenti, altri trasferi­menti in conto capitale.

Costo:

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale:

Onere relativo alle risorse umane im­piegate.

Crediti dei fornitori:

Riguardano forniture di beni e servizi ad Enti del settore pubblico allargato eseguite ma non pagate; tali partite talvolta vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del settore statale e pubblico allargato, quali elementi diminutivi degli stessi, allorquando tali fabbisogni devono essere utilizzati ai fini della valutazione della quota dell'espansione del credito totale interno assorbita dall'operatore pubblico.

Crediti di Tesoreria:

Sono operazioni riportate in un conto apposito del Conto riassuntivo del Tesoro e consistono in pagamenti che la Tesoreria effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti di pertinenza della Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano:
- gli interessi sui B.O.T. fino al momento della scadenza;
- il servizio del Portafoglio;
- i sospesi di Tesoreria;
- le sovvenzioni all'Azienda postale;
- il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Credito totale interno:

E' pari alla sommatoria:
- degli impieghi delle Aziende di credito (in lire ed in valuta) e degli Istituti di credito speciale;
- delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese private e degli Enti territoriali;
- del fabbisogno complessivo interno del settore statale decurtato dei finanziamenti netti del Tesoro alle istituzioni creditizie. L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato costituisce uno dei possibili obiettivi intermedi della politica monetaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni, sviluppo del reddito, ecc. ).

Criteri di convergenza (indicatori dei):

Sono i parametri che misurano il rispetto dei criteri di convergenza stabiliti dal protocollo allegato al Trattato di Maastricht. Essi sono i seguenti:
- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Può non essere soddisfatto a condizione che detto rapporto si riduca in misura sufficiente e non avvicini al suddetto valore con ritmo adeguato;
- il tasso medio d'inflazione (non può superare di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che, nell'anno anteriore a quello in esame, hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi);
- la stabilità del tasso di cambio, nell'ambito dei normali margini di fluttuazione stabiliti dallo SME;
- il tasso d'interesse nominale a lungo termine (non deve eccedere di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi).

Crowding out:

Con tale termine si indica l'effetto di spiazzamento che il settore privato subisce, ad espansione di credito totale interno invariata, allorquando il fabbisogno pubblico (al netto dei finanziamenti dello stesso alle imprese) si attesta su livelli superiori a quelli programmati (vedi "Credito totale interno").

C.T.E. (Certificati del Tesoro in E.C.U.):

Sono titoli espressi in European currency unit a medio e lungo termine (3-8 anni) ed a tasso fisso, emessi sul mercato interno.

C.T.O. (Certificati del Tesoro con Opzione):

Sono titoli a tasso fisso che danno facoltà al portatore di chiedere il rimborso anticipato alla metà della vita del titolo; l'ultima emissione di questi titoli risale al mese di maggio 1992.

C.T.R. (Certificati del Tesoro Reali):

Sono titoli a lungo termine a tasso fisso il cui valore nominale si rivaluta annualmente in base alle variazioni del deflatore del P.I.L. al costo dei fattori.2.

C.T.S. (Certificati del Tesoro a Sconto):

Sono titoli la cui remunerazione è distribuita tra un significativo scarto di emissione, derivante da un prezzo d'emissione sotto la pari, e una cedola variabile annua, indicizzata al rendimento dei B.O.T. a 12 mesi. Ne sono state effettuate solo quattro emissioni, tutte ormai scadute, nel corso del 1987.

C.T.Z. (Certificati del Tesoro Zero Coupon):

Sono titoli di medio termine (18-24 mesi) privi di cedole, con remunerazione interamente costituita dallo scarto di emissione. Tale scarto viene contabilizzato come interesse alla scadenza del titolo.

 

D

Torna su

Debiti di Tesoreria:

Sono, come i crediti di tesoreria, operazioni riportate in un Conto Riassuntivo del Tesoro e rappresentano disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la tesoreria dello Stato e che si concretano nei seguenti comparti:
- debito fluttuante;
- servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali;
- servizio dei depositi e dei vaglia. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Debito fluttuante:

E' il complesso delle operazioni comprese fra i "debiti di Tesoreria" per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale (vedi "debiti di Tesoreria "). A formare il debito fluttuante concorrono le operazioni relative:
- ai buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, l'INPDAP ed altri Istituti finanziari. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Debito patrimoniale:

E'la forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi "Fabbisogno del Settore statale"). Esso comprende i debiti pubblici (consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro, debiti esteri) e gli "altri debiti" (come mutui obbligazionari con il CREDIOP e la Cassa Depositi e Prestiti).

Debito pubblico:

Con tale termine (senza ulteriori specificazioni) si intende la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito fluttuante (e gli altri debiti a breve) e l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi. Secondo il Trattato di Maastricht per Debito pubblico si intende il debito lordo consolidato della P.A. (Lordo significa al lordo delle attività del settore. Consolidato significa che sono state annullate le poste di debito e credito reciproche tra gli enti all'interno della P.A.).

Depositi di Tesoreria:

Rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i "debiti di Tesoreria". Possono essere "provvisori", se effettuati dai concorrenti alle aste, oppure "definitivi" se costituiti per conto della Cassa Depositi e Prestiti (articoli 592 e seguenti del Regolamento di contabilità).

Devoluzione di quote di entrate erariali:

Forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della centralizzazione impositiva disposta con la riforma tributaria del 1973, ovvero per espressa disposizione di legge.

Dipartimento:

Struttura organizzativa composta da di­rezioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi com­piti strumentali (Art. 5, D. Leg.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:

Atto di indirizzo politico-amministra­tivo attraverso il quale il Ministro defi­nisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione  ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001).

Direzione generale:

Struttura organizzativa composta da uf­fici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Disavanzo:

Termine con il quale si designa un saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno (vedi "fabbisogno"), se riferito a conti economici corrisponde all'indebitamento netto (vedi "indebitamento netto"). Per quanto riguarda il parametro previsto dal Trattato di Maastricht, per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (vedi "amministrazione pubblica").

Disavanzo primario:

Risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se negativo dà luogo al disavanzo primario, se positivo all'avanzo primario.

Divisioni:

Primo livello della classificazione fun­zionale per funzioni obiettivo. Rappre­senta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Domanda aggregata:

Termine di contabilità nazionale che definisce il complesso dei consumi e degli investimenti.

Domanda globale interna:

Aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di beni e servizi richiesti dai vari operatori economici operanti sul territorio nazionale.

 

E

 Torna su

Eccedenze di spesa:

Si verificano - per la tipicità del meccanismo di esecuzione - su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio allorquando gli impegni o i pagamenti superano lo stanziamento previsto. Esse sono formalmente riconosciute in sede di parificazione del conto del bilancio da parte della Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal Parlamento con la legge che approva il rendiconto generale dello Stato.

Economie di spesa:

Quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi.

Elenchi:

Sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione. Di particolare importanza sono gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (fra essi, si ricordano quelli: per le "spese obbligatorie"; per le "spese impreviste"; per "oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", cosiddetti "fondi globali o speciali"). Gli elenchi sono approvati con appositi articoli della legge di bilancio.

Enti pubblici non economici:

Costituiscono uno dei sottosettori in cui si articola il settore pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, sono individuati con D.P.C.M..

Entrate complessive:

Sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi "entrate finali" ed "accensioni di prestiti").

Entrate correnti:

Sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi due titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: "Entrate tributarie", titolo II: "Entrate extratributarie") (vedi "risparmio pubblico").

Entrate finali:

Rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti). Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali. Si definiscono, per contro, "strumentali" o di finanziamento le operazioni di accensione di prestiti (titolo IV) ( vedi "saldo netto da finanziare").

Entrate finali nette:

Sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV, che individua le risorse provenienti allo Stato dalla sua attività di intermediazione finanziaria) (vedi "indebitamento netto").

Erogazioni del settore statale:

Rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi "settore statale").

Esborso da contenzioso:

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Esercizio finanziario:

Complesso delle operazioni di gestione del bilancio - vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa - svolte nell'anno finanziario.

Esercizio provvisorio:

Periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal Parlamento. La legge autorizzativa del regime provvisorio stabilisce che la gestione si svolga per dodicesimi delle somme stanziate nel progetto di bilancio presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del 1978).

 

F

 Torna su

Fabbisogno:

E' uno dei risultati differenziali espressi dai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato e misura l'eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. (Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta "disponibilità"). Corrisponde anche alla differenza tra le accensioni e i rimborsi di prestiti e, di norma, coincide con il limite delle emissioni nette riportato nel bilancio di previsione. Esso esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve e medio-lungo termine) ed estero.

Fabbisogno complessivo:

E' il fabbisogno (vedi "fabbisogno") aumentato delle regolazioni debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti di soggetti esterni al settore intestatario del conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori. Corrisponde, per le operazioni di cassa del bilancio (che non tengono conto del credito dei fornitori), al "saldo netto da finanziare" (vedi "saldo netto da finanziare").

Fabbisogno complessivo interno:

E' il fabbisogno complessivo decurtato dell'ammontare dei prestiti esteri. Esprime la misura del fabbisogno che concorre a determinare l'espansione del "credito totale interno" (vedi "credito totale interno").

Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro):

Risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi "saldo netto da finanziare").

Fabbisogno tendenziale:

E' il fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato, allorquando questi conti sono costruiti - anziché su operazioni previsionali di bilancio - sulla scorta di ipotesi di evoluzione tendenziale delle macrovariabili rilevanti.

Fattori legislativi:

Rappresentano una voce per le determinazioni delle previsioni di spesa e/o le loro variazioni; le spese derivanti da tali fattori hanno carattere assolutamente "rigido", in quanto quantificate per ciascun esercizio dalla relativa legge istitutiva.

Finalità:

Rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato deve perseguire, ovvero i compiti che lo Stato si impegna ad assolvere nei confronti dei cittadini.

Fiscal drag:

Fenomeno conseguente alla progres-sività delle imposte sui redditi in un contesto inflazionistico.Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione, sono colpiti da aliquota fiscale più elevata. Ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei redditi all'inflazione.

Fiscalizzazione contributiva:

Assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui datori di lavoro o sui lavoratori.

Fondi a disposizione:

Tali fondi, iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della difesa, rispettivamente ai sensi della legge n. 1001 del 1969 e del regio.

Fondi da assegnare:

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destina­zione e la struttura che le utilizzerà. In corso d’anno, in base alle esigenze ge­stionali, o alla approvazione di provve­dimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Fondi di anticipazione:

Sono iscritti - in forza di specifiche autorizzazioni legislative - negli stati di previsione della spesa quali, ad esempio:
- del Ministero della difesa (regio decreto n. 263 del 1928 e legge n. 1958 del 1932), per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispettato alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti nonché al fondo scorta per le navi, per i corpi, gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare. A fine anno tali fondi vengono chiusi mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- del Ministero dell'interno (leggi n. 451 del 1959 e n. 968 del 1969, come modificata dal D.L. n. 361 del 1995, convertito in legge n. 437 del 1995, art. 4), per provvedere alle momentanee deficienze di fondi dei reparti ed uffici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi della protezione civile.

Fondi di riserva:

Somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli oneri scaturenti dall'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione (vedi "Elenchi").Essi possono essere:
- "generali", in quanto utilizzabili per le esigenze di tutte le Amministrazioni, e trovano iscrizione su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste: rispettivamente articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468 del 1978);
- "di cassa";
- "particolari", in quanto operanti nell'ambito di una sola Amministrazione, e trovano iscrizione in unità previsionale di base del relativo stato di previsione ("fondi a disposizione"; "fondi anticipazioni", ecc.)

Fondi globali o speciali:

Somme iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati dal Parlamento nell'esercizio cui si riferiscono o, comunque, entro il successivo. Tali fondi possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese correnti, uno per le spese in conto capitale ed uno per il rimborso di prestiti. A ciascuno di essi corrisponde un elenco (vedi "elenco") che specifica i singoli progetti legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura.L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro specificazione, sono determinati dalla legge finanziaria.

Fondo di cassa:

E' costituito dall'insieme delle giacenze esistenti ad una certa data presso i contabili dello Stato (Banca d'Italia, quale titolare del servizio di Tesoreria provinciale, Tesoriere centrale dello Stato, Cassiere speciale biglietti e monete, Contabile del Portafoglio). Figura mensilmente nella "situazione del Tesoro" (vedi "situazione del Tesoro").

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:

E' un fondo di riserva che ogni anno deve essere determinato e iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per provvedere ad eventuali deficienze che possono manifestarsi nelle dotazioni di cassa. Detto fondo è stato introdotto con l'articolo 8 della legge n. 94 del 1997.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato:

E' un fondo istituito con la legge 27.10.1993 n. 432, destinato alla riduzione dello stock dei titoli di Stato e, con la modifica introdotta dalla legge 23.12.1996 n. 662, anche all'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società di cui il Tesoro è azionista unico, al fine di agevolarne la dismissione. Le risorse che lo alimentano sono principalmente costituite dai proventi delle dismissioni di partecipazioni delle società detenute dal Tesoro. Il Fondo è amministrato direttamente dal Ministro del Tesoro, coadiuvato da un Comitato Consultivo. Il Ministro del Tesoro presenta al Parlamento una relazione annuale sull'amministrazione del Fondo in allegato al conto consuntivo. Per tenere distinte le somme affluite al Fondo che non possono essere utilizzate a copertura del fabbisogno, dal complesso degli importi depositati sul conto di disponibilità del Tesoro, a partire dal 1996, è stato istituito un conto separato presso la Banca d'Italia denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", remunerato nella stessa misura del conto disponibilità. Gli interessi maturati sulle giacenze di tale conto vengono, con cadenza semestrale, accreditati direttamente sul conto medesimo il primo giorno del mese successivo alla chiusura del semestre di riferimento (1° gennaio e 1° luglio), concorrendo ad alimentare le disponibilità del Fondo medesimo.

Fondo sanitario nazionale:

L'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha previsto la costituzione di un fondo destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale il cui importo è stanziato in due distinti capitoli a seconda che si tratti di spesa della parte corrente (stato di previsione del Tesoro) o della parte in conto capitale (stato di previsione del Bilancio e Programmazione economica). Le somme stanziate in bilancio sono ripartite dal CIPE tra le regioni e da queste tra le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

Funzioni:

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(Vedi Missioni istituzionali.)

Future:

Contratto a termine, con caratteristiche standard, attraverso il quale le parti stabiliscono che, ad una certa data, il venditore consegnerà una certa quantità di titoli o di altri beni, ricevendo dal compratore una somma stabilita al momento della conclusione del contratto. I futures sui titoli di Stato si negoziano sul M.I.F. (vedi "M.I.F.").

 

G

 Torna su

Gestione di Tesoreria:

E'costituita dall'insieme delle operazioni riguardanti i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi "Crediti di Tesoreria" , "Debiti di Tesoreria").

Gestioni fuori bilancio:

Riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa. La legge n. 559 del 1993 ha disciplinato la loro soppressione, riconducendo alcune di esse in bilancio e adottando norme di controllo più incisive per quelle escluse dalla soppressione. (artt. 23 e 24). Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al controllo della competente Ragioneria Centrale e della Corte dei conti. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione.

Gettito tributario:

Complesso delle entrate tributarie accertate e/o incassate in un determinato periodo di tempo (in genere l'anno finanziario).

Gruppi:

Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rap­presentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

 

I

 Torna su

Impegno:

Definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. E' assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva). E' la prima fase della procedura di esecuzione delle spese. (articolo 20, legge n. 468 del 1978).

Incassi:

Rappresentano le somme di pertinenza del bilancio versate in Tesoreria dai vari agenti della riscossione (vedi "versamenti").

Incassi del settore statale:

Rappresentano gli incassi risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi "settore statale").

Indebitamento o accreditamento netto:<