Il processo di programmazione annuale si sviluppa secondo le seguenti fasi:
Fase 1: (febbraio-giugno)
ciascun Ministro, tenendo conto delle priorità
politiche del Governo indicate nella Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nell’ambito delle missioni e dei sottostanti programmi
di ciascuna amministrazione e su proposta dei dirigenti generali titolari
dei centri di responsabilità, individua le priorità politiche
che confluiscono nella nota preliminare;
successivamente le Amministrazioni predispongono le
proposte delle previsioni finanziarie ed economiche per l’anno successivo,
secondo i tempi indicati nelle rispettive Note tecniche;
contemporaneamente le Amministrazioni iniziano la predisposizione
della Nota preliminare in coerenza con le proposte economiche e finanziarie
trasmesse.
Fase 2: (luglio - settembre)
la Ragioneria generale dello Stato trasmette le variazioni
apportate alle proposte di bilancio alle singole Amministrazioni, le quali,
attraverso i rispettivi Servizi di controllo interno, provvedono ad inoltrare
alla stessa Ragioneria generale dello Stato, tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, la propria Nota preliminare entro il termine del 15 settembre;
contemporaneamente ciascun Ministero aggiorna il Budget
economico, che viene trasmesso al Parlamento dal Ministro dell’economia
e delle finanze.
Fase 3: (ottobre - novembre)
Una volta presentato il Disegno di Legge Finanziaria, ciascuna Amministrazione
provvede ad aggiornare e trasmettere nuovamente alla Ragioneria generale dello
Stato la propria Nota preliminare, attraverso il Servizio di controllo interno,
tenendo conto degli obiettivi eventualmente ridefiniti, in relazione agli
effetti della manovra proposta, e, a sua volta, la Ragioneria generale dello
Stato provvederà ad inoltrare le Note aggiornate al Parlamento.
Fase 4: (dicembre)
In seguito all’approvazione della Legge di Bilancio e della Legge Finanziaria
da parte del Parlamento:
ciascuna Amministrazione provvede a predisporre la
versione definitiva della Nota preliminare ed a trasmetterla alla Ragioneria
generale dello Stato attraverso il proprio Servizio di controllo interno;
ciascun Ministro, sulla base delle priorità
e degli obiettivi precedentemente definiti e descritti nella Nota preliminare,
vara la Direttiva generale per l’attività amministrativa e
la gestione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, entro dieci giorni dalla pubblicazione della Legge di Bilancio,
ripartendo le risorse del proprio bilancio fra i vari Uffici dirigenziali
generali in cui si articola il Dicastero e traslando gli obiettivi programmatici
di propria competenza dal piano politico-istituzionale al piano amministrativo-gestionale.
Le Amministrazioni predispongono, contemporaneamente,
la versione finale del Budget economico - “definito” -, e la
trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato che cura l’elaborazione
del Budget dello Stato da presentare al Parlamento;