La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato è disciplinata dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di contabilità e di finanza pubblica (L. n. 196 del 31 dicembre 2009), che conferma, nella sostanza, l'art. 2, comma 4 quater, della abrogata legge n. 468 del 1978, che stabiliva contenuti e articolazione della Nota preliminare.
Con la nuova legge, viene rafforzata la richiesta di rappresentare gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa.
Si tratta di un documento di grande rilievo, per l'ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per l'intero triennio di riferimento del bilancio. Esso completa ed arricchisce le informazioni del bilancio dello Stato e costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli. La Nota integrativa si inserisce all'interno del più ampio processo di programmazione che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo, e dalla loro declinazione nell'ambito delle singole amministrazioni, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali di bilancio con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato, e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione delle Direttive annuali emanate dai Ministri.
La Nota integrativa al bilancio di previsione trova il suo naturale complemento nel corrispondente documento da allegare al Rendiconto generale dello Stato (Nota integrativa al Rendiconto) previsto dall'art. 35 comma 2 della legge 196/2009, che ha a sua volta sostanzialmente confermato le disposizioni di cui all'art. 22 dell'abrogata legge 468/1978 e nel quale devono essere illustrati i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle programmate e le motivazioni per gli eventuali scostamenti tra i risultati conseguiti e gli obiettivi fissati in fase di predisposizione del bilancio.
I contenuti delle soppresse Note preliminari sono stati richiamati annualmente all'interno delle circolari per le previsioni pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze secondo le seguenti tappe:
· a partire dalle previsioni 2007 (circ. n. 18/2006), sono state elaborate specifiche linee guida e schemi di riferimento per la compilazione;
· a partire dalle previsioni di bilancio 2008 (circ. n. 21/2007) , i contenuti e le modalità di compilazione delle Note preliminari sono stati rivisti a seguito dell'introduzione della nuova classificazione del bilancio dello Stato per Missioni e Programmi, nell'ambito di una programmazione sempre più orientata ai risultati da raggiungere
· in occasione delle previsioni 2009 (circ. n. 21/2008), è stato predisposto un sistema di acquisizione automatizzata delle informazioni da parte delle Amministrazioni che ha permesso di semplificare l'intero processo di compilazione, elaborazione e trasmissione delle Note stesse, e, al contempo, di incrementare il grado di omogeneità delle informazioni. Tale sistema è stato aggiornato in occasione delle previsioni 2010 (circ. n. 21/2009).
Di grande rilievo in materia è anche il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Tale decreto prevede che ciascuna amministrazione si doti di un piano di obiettivi programmati su base triennale definiti "in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 468/1978 e successive modificazioni", e che elabori indicatori di misurazione della performance organizzativa e individuale. L'art. 21 della legge 196/2009, al comma 11, contempla un collegamento tra gli indicatori individuati con le Note Integrative al bilancio di previsione e il complesso di obiettivi e indicatori del sistema interno di gestione delle performance richiamati dal d.lgs.150/2009 .