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Pareggio di bilancio – Enti locali - Patto di solidarietà nazionale “verticale” (articolo 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

E’ in linea nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, ai sensi dell’a rticolo 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

A tal proposito, si rammenta che il comma 485, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica) nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 485 precisa che gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Il successivo comma 486 dispone, poi, che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascun ente locale, realizzate mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’a rticolo 9, della legge n. 243 del 2012.

In merito agli spazi finanziari riferiti ad interventi di edilizia scolastica, di cui ai commi da 487 a 489 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, si segnala che sul sito web  http://italiasicura.governo.it/ è disponibile apposito avviso pubblicato dalla competente Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si suggerisce, pertanto, di consultare direttamente il sito web indicato e di richiedere eventuali informazioni agli indirizzi di posta elettronica  sbloccabilancio@governo.it ovvero  scuole@governo.it.

Ai sensi dei commi da 490 a 494 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti diversi dall’edilizia scolastica al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell’ apposito modello presente sul sistema web di cui all’indirizzo  http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed al risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.

Si rammenta che, decorsa la data del 20 febbraio 2017, non è più possibile rettificare i dati.

Entro il 15 marzo 2017, ai sensi dei commi 492, così come integrato dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, e successivi dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è determinato l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario:

0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1) dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all’anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell’esercizio di riferimento;

2) dei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti in possesso di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei precitati commi da 487 a 489. Per tali interventi l’importo sarà acquisito automaticamente sulla base delle informazioni trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

c) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa; 

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere 0a), a), b), c) e d), in presenza di richieste pervenute dagli enti locali che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’a ttribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di una corretta compilazione del modello pubblicato nel sito web relativo alla richiesta di spazi finanziari, giova ribadire che la richiesta degli spazi finanziari deve essere effettuata esclusivamente per investimenti di cui ai commi da 490 a 494 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 del medesimo articolo 1 (interventi di edilizia scolastica) e sempre che non possano essere effettuati nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012.

 

Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nel 2017, nonché al fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nel 2017 e non anche fondo pluriennale vincolato di spesa.

Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, anche con riferimento all’unità di misura, atteso che le richieste vanno espresse in MIGLIAIA di EURO.

Come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “verticale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’a vanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese - ovvero, nel caso di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, per impegni esigibili nel 2017, nonché per il fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, e, nel caso di investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, esclusivamente per impegni esigibili nel 2017 - non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). Pertanto, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito del patto di solidarietà nazionale “verticale” devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma.

Da ultimo, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo (2018).

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:

  • con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
  • con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.

La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.