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Pareggio di bilancio – Patto di solidarietà nazionale “orizzontale” – Distribuzione spazi finanziari (articolo 4, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21).

Intro


In attuazione del comma 6, articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che prevede che, entro il 31 luglio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, si comunica che è stato effettuato il riparto degli spazi finanziari, a seguito delle richieste pervenute entro il 15 luglio scorso.

L’attribuzione per il triennio 2017-2019 è avvenuta tenendo conto, per ciascun anno di riferimento, prioritariamente delle richieste di cui al citato comma 6, lettere a), b) e c). Inoltre, come previsto dal successivo comma 7, fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, in presenza di richieste pervenute dagli enti superiori all’ammontare degli spazi finanziari residui, l’attribuzione è stata effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.

Ciò premesso,  nell’anno 2017:

  • le  regioni e province autonome non hanno reso disponibili spazi finanziari, né hanno formulato richieste; non si è resa, pertanto, necessaria alcuna distribuzione di spazi finanziari;
  • le  province e le città metropolitane hanno reso disponibili spazi finanziari per circa 18 milioni di euro, tali da consentire l’integrale soddisfacimento delle richieste pervenute, pari a circa 14 milioni di euro;
  • comuni hanno reso disponibili spazi finanziari per circa 64 milioni di euro, parzialmente sufficienti a coprire le richieste pervenute, pari a circa 68 milioni di euro.

Fermo restando il pieno soddisfacimento delle richieste delle province e città metropolitane, sentite le associazioni ANCI e UPI, si è ritenuto opportuno soddisfare le maggiori richieste di spazi finanziari dei comuni utilizzando i maggiori spazi ceduti dalle province e città metropolitane.

Di conseguenza, tutte le richieste pervenute dagli enti locali nell’anno 2017 sono state soddisfatte.

Per  l’anno 2018, vi sono spazi finanziari resi disponibili solo dai comuni, per circa un milione di euro, inferiori rispetto alle richieste pervenute, pari a circa 10 milioni di euro. In applicazione del comma 7, dopo il soddisfacimento delle priorità, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 6, gli spazi residuali sono stati attribuiti agli enti secondo la graduatoria formulata sulla base della maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per le province e le città metropolitane, nell’anno 2018, non vi sono spazi resi disponibili, mentre sono pervenute richieste di spazi finanziari per 2,7 milioni di euro; non è stato, pertanto, possibile procedere alla assegnazione di spazi finanziari.

Da ultimo, per  l’anno 2019 non vi sono spazi resi disponibili, mentre sono pervenute richieste di spazi finanziari dalle province e città metropolitane, per 2 milioni di euro, e dai comuni, per circa 2,8 milioni di euro; non è stato, pertanto, possibile procedere alla assegnazione di spazi finanziari.

Al fine di fornire un quadro chiaro del patto nazionale orizzontale, si allegano al presente comunicato gli Allegati 1 e 2 che riportano, rispettivamente, l’elenco degli enti beneficiari degli spazi finanziari ceduti/acquisiti negli anni 2017 e 2018, con i relativi recuperi nel biennio successivo, e la graduatoria degli enti per gli spazi residuali attribuiti nel 2018, sulla base della maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Circa i citati recuperi, si precisa che agli enti che cedono spazi finanziari, l’obiettivo di saldo, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è migliorato, nel biennio successivo a quello della cessione, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta.

Agli enti che acquisiscono spazi finanziari, l’obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell’a rticolo 1 della legge n. 232 del 2016, è diminuito, nel biennio successivo a quello della acquisizione, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

La variazione del saldo in ciascuno dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito in ciascun anno (calcolata per difetto nel primo anno di recupero e per eccesso nel secondo anno di recupero).

 Gli effetti per l’anno 2017 e il biennio successivo, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, conseguenti all’applicazione del patto di solidarietà nazionale “ orizzontale” 2017 trovano evidenza nel modello VAR/PATTI/17, celle (s), (t) e (u), presente sull’a pplicativo web http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it e consultabile mediante la funzione di “ Interrogazione Modello”.

Si segnala che, per gli enti che hanno, altresì, acquisito/ceduto spazi finanziari nell’anno 2018, gli effetti per l’anno 2018 e il biennio successivo, troveranno evidenza nel modello VAR/PATTI/18 che sarà disponibile sull’applicativo web nel prossimo anno.

Ai fini di un corretto utilizzo degli spazi finanziari acquisiti, si rammenta che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell’anno di riferimento di richiesta degli spazi, nonché al fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono invece riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell’anno di riferimento di richiesta degli spazi e non anche fondo pluriennale vincolato di spesa.

A tal fine, come meglio precisato al paragrafo C.2 del D.M. 27 giugno 2017, n. 138205, relativo al monitoraggio semestrale del pareggio di bilancio 2017, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “orizzontale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese - ovvero, nel caso di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, per impegni esigibili nell’anno di riferimento, nonché per il fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, e, nel caso di investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, esclusivamente per impegni esigibili nell’anno di riferimento - non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente).

Pertanto, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito del patto di solidarietà nazionale “orizzontale” devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma.

A tal fine, il modello del monitoraggio, MONIT/17, allegato al citato decreto ministeriale, prevede, già in fase di monitoraggio periodico, una apposita Sezione (Sezione 2) che consente la rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 2017 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà 2017.

Al riguardo, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’attribuzione .

Infine, come meglio precisato al paragrafo C.2.1 del richiamato D.M. n. 138205, si rammenta che ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:

  • con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;
  • con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.

La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, della legge n. 232 del 2016, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.