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Pareggio di bilancio 2018 – Patto di solidarietà nazionale “orizzontale” (articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21).

E’ disponibile nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it il modello per l’acquisizione da parte degli enti territoriali delle informazioni concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “ orizzontale” previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali.

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono cedere, per gli anni 2018, 2019 e 2020, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono richiedere, per gli anni 2018, 2019 e 2020, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali e/o dal patto nazionale verticale di cui al comma 485 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l’u tilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all’i ndebitamento.

Le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere trasmesse dagli enti interessati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web di cui all’i ndirizzo http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it , entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, fornendo le informazioni relative all’avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto della gestione o dal preconsuntivo dell’anno 2017 e al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno.

Si rammenta che, decorsa la data del 16 luglio 2018, non sarà più possibile rettificare i dati.

Entro il 31 luglio 2018, ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del richiamato D.P.C.M. n. 21 del 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione.

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c). Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, in presenza di richieste pervenute dagli enti che superino l’ammontare degli spazi finanziari residui, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del saldo di cui al comma 1, dell’ articolo 9, della legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali.

Si rammenta che, nel rispetto delle priorità per le quali gli spazi finanziari sono stati attribuiti, le modalità di utilizzo variano a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:

  • per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 5.4)
  • per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell’anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

Si segnala, inoltre che, gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono fare richiesta di spazi finanziari nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, ma solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 43 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero diversi dagli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e per i quali sono riconosciuti spazi finanziari per un ammontare pari agli investimenti stessi.

Infine, si rammenta che nel 2017 il meccanismo del patto nazionale “orizzontale” è stato disposto, oltre che per l’anno 2017, anche per il triennio 2018-2020. Gli enti interessati, pertanto, nel richiedere o nel cedere spazi finanziari, devono tener conto degli spazi di cui si è già disposto per il triennio 2018-2020 con il patto nazionale “orizzontale” 2017. A tal fine, si suggerisce di consultare il mod. VAR/PATTI/2018, celle (j), (k) e (l), disponibile sull’applicativo web dedicato al pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza dei dati inseriti, anche con riferimento all’unità di misura, atteso che i dati vanno espressi in MIGLIAIA di EURO.

Agli enti che cedono spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta;

Agli enti che acquisiscono spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

La variazione del saldo in ciascuno dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito in ciascun anno (calcolata per difetto nel primo anno di recupero e per eccesso nel secondo anno di recupero). Nel rispetto di quanto disposto dal richiamato comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, si precisa che la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

La comunicazione agli enti interessati dell’avvenuta rimodulazione dei saldi obiettivo avverrà con successiva comunicazione sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel Menù a tendina denominato “E-government” – Sezione “ Solo amministrazioni locali” – “Pareggio di bilancio”.

Come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “orizzontale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’a vanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e devono essere utilizzati nel rispetto delle priorità previste dalla normativa vigente e delle modalità di utilizzo sopra citate. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

A tal fine, il modello del monitoraggio, MONIT/18, allegato al decreto ministeriale di prossima emanazione, prevede, già in fase di monitoraggio periodico, una apposita Sezione che consente la rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 2018 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con le intese regionali e con i patti di solidarietà nazionali 2018.

Al riguardo, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874 lett. q), dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ente locale beneficiario attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016. Infine, qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell’anno di competenza 2018, l’ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

Da ultimo, si rammenta che, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:

  • con la voce “Patto nazionale 2018 – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
  • con la voce “Patto nazionale 2018 – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.

La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.