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Pareggio di bilancio Regioni – Patto di solidarietà nazionale “verticale” 2018 (articolo 1, commi da 495 a 501, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

E’ in linea nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte delle regioni degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale” 2018, ai sensi dell’articolo 1, commi da 495 a 501, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tal proposito, si rammenta che il comma 495, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), assegna spazi finanziari alle regioni, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 495 precisa che gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’u so dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Il successivo comma 496 dispone, poi, che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascuna regione, realizzate mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012.

Ai sensi dei commi da 497 a 501 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it , fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno 2017 ed al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno 2017.

Si rammenta che, decorsa la data del 20 gennaio 2018, non è più possibile rettificare i dati.

Entro il 15 febbraio 2018, ai sensi dei commi 499 e successivi dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è determinato l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione sulla base del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere a) e b), in presenza di richieste pervenute dalle regioni che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’ avanzo di amministrazione.

Si rammenta che, nel rispetto delle priorità per le quali gli spazi finanziari sono stati attribuiti, le modalità di utilizzo variano a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:

  • · per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4)
  • · per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell’anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, anche con riferimento all’unità di misura, atteso che le richieste vanno espresse in MIGLIAIA di EURO.

Come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “verticale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’a vanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e devono essere utilizzati nel rispetto delle priorità previste dalla normativa vigente e delle modalità di utilizzo sopra citate. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

A tal fine, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874 lett. q), dell’articolo 1, della legge n. 205 del 2017, l’ente territoriale beneficiario attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016. Infine, qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’i nvio della certificazione di cui al periodo precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell’anno di competenza 2018, l’ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio opere pubbliche effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “ Tipologia di spazi finanziari”:

  • con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
  • con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.

La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.