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COINT - Contabilità Integrata

Intro


La riforma del bilancio dello Stato avviata con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha previsto anche l'adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato (Pdci), preceduta da un periodo di sperimentazione.

Nello specifico, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha disciplinato, all’articolo 8, l’introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, in affiancamento a fini conoscitivi alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria, e del piano dei conti integrato.

A tale scopo, il decreto legislativo 90/2016 ha modificato la legge 196/2009 introducendo cinque nuovi articoli (dall’art. 38-bis al 38 - sexies).

In base a quanto previsto dall’art. 38-ter della legge 196/2009, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, relativo all’adozione del piano dei conti integrato per le Amministrazioni centrali dello Stato.

Il legislatore ha subordinato l’adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato allo svolgimento di una sperimentazione (art. 38-sexies) della durata non superiore a tre esercizi finanziari.

Come previsto dal richiamato art. 38-sexies, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2019 allo scopo di disciplinare l'attività di sperimentazione, con verifica dei risultati a consuntivo, per valutare gli effetti dell'adozione degli strumenti previsti dal decreto legislativo 90/2016, prima della loro definitiva adozione.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si è svolta la sperimentazione, ha predisposto e trasmesso alla Corte dei Conti un’apposita relazione annuale sugli esiti della stessa, al fine di valutare gli effetti dell’adozione dei summenzionati strumenti, individuare eventuali criticità e porre in essere le modifiche necessarie per una più efficace disciplina della materia.

In seguito ai primi due anni di sperimentazione, il Pdci è stato aggiornato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 novembre 2020, il quale, tra le altre cose, all’articolo 2 ha disposto la sostituzione integrale del piano dei conti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui alla Tabella B del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 con il modulo economico del Piano dei conti integrato, anche al fine di introdurre una complessiva semplificazione e di rendere integrate e convergenti le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione del Budget e del rendiconto economico delle amministrazioni centrali dello Stato di cui rispettivamente all’art. 21, comma 11, lettera f) e all’art. 36, comma 5 della legge 196/2009.

Tenendo conto degli esiti della sperimentazione, prolungata di un anno e terminata il 31 dicembre 2022 secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2022 che è ulteriormente intervenuto sul Pdci, prevedendo:

  • una revisione delle voci dei moduli economico e patrimoniale che ha comportato l’introduzione del Piano dei Conti per la contabilità economico-patrimoniale, costituito da un unico elenco di conti articolati in cinque livelli strutturati gerarchicamente e raggruppati in cinque sezioni: Attivo; Passivo; Componenti economiche positive (ricavi/proventi); Componenti economiche negative (costi/oneri); Conti d’ordine;
  • la cessazione dell’applicazione del modulo finanziario di cui al citato D.P.R. 140/2018 la cui funzione è svolta dalla classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, appositamente rivista con il bilancio di previsione 2023 proprio per un migliore raccordo con il Pdci, introducendo un’ulteriore importante semplificazione rispetto a quanto già disposto a suo temo con il citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 novembre 2020.